N. 541 ORDINANZA 10 - 14 dicembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali Consentita
 applicazione della pena richiesta senza accertamento di
 responsabilita' - Identica questione gia' ritenuta non fondata
 (sentenza n. 313/1990) - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P. 1988, art. 444).
 
 (Cost., art. 102).
(GU n.50 del 19-12-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3  aprile  1990
 dal  Pretore  di  Reggio Emilia, Sezione distaccata di Correggio, nel
 procedimento penale a carico di Pellacani Andrea ed  altro,  iscritta
 al  n.  464  del  registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica, n. 33, prima  serie  speciale,  dell'anno
 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di
 Correggio, con ordinanza 3  aprile  1990  ha  promosso  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  444  del codice di procedura
 penale, in riferimento all'art. 102 della Costituzione;
      che il Pretore lamenta in sostanza che la norma denunziata priva
 il giudice di potere giurisdizionale;
    Considerato  che  identica questione e' stata ritenuta non fondata
 con la sentenza n. 313 del 1990 e che l'ordinanza  non  adduce  nuovi
 argomenti;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale  promossa
 dall'ordinanza   in  epigrafe,  in  riferimento  all'art.  102  della
 Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1412