N. 541 ORDINANZA 10 - 14 dicembre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali Consentita applicazione della pena richiesta senza accertamento di responsabilita' - Identica questione gia' ritenuta non fondata (sentenza n. 313/1990) - Manifesta infondatezza. (C.P.P. 1988, art. 444). (Cost., art. 102).(GU n.50 del 19-12-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1990 dal Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di Correggio, nel procedimento penale a carico di Pellacani Andrea ed altro, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Correggio, con ordinanza 3 aprile 1990 ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 102 della Costituzione; che il Pretore lamenta in sostanza che la norma denunziata priva il giudice di potere giurisdizionale; Considerato che identica questione e' stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 313 del 1990 e che l'ordinanza non adduce nuovi argomenti; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale promossa dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 102 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1412