N. 542 ORDINANZA 10 - 14 dicembre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia - Edilizia residenziale pubblica - Espropri finalizzati di terreni - Provvedimenti dichiarati illegittimi Risarcimento del solo danno anziche' retrocessione del bene Analoga questione gia' decisa come non fondata (sentenza n. 384/1990) - Manifesta infondatezza. (Legge 27 ottobre 1988, n. 458, art. 3, primo comma). (Cost., art. 42, secondo e terzo comma).(GU n.50 del 19-12-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra la Soc. Cooperativa Acli Rosella a r.l. ed altre e Jacometti Angelo Piero ed altri, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione di Jacometti Angelo Piero nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che la Corte d'appello di Milano, con ordinanza 30 gennaio 1990, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458, il quale statuisce che "il proprietario del terreno utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene"; che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale disposizione con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione sotto il profilo della lesione della riserva di legge ivi stabilita, "finendo per consentire l'espropriazione anche al di fuori dei casi previsti dalla legge", equiparando gli effetti di un provvedimento espropriativo legittimo a quelli di un atto ablatorio assunto al di fuori della prescrizione normativa; Considerato che questa Corte si e' gia' pronunciata su una questione in tutto analoga, dichiarandola non fondata con la sentenza n. 384 del 1990; che non sono stati dedotti nuovi profili d'illegittimita' rispetto a quelli gia' esaminati; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1413