Sostituzione dell'articolo 21 (Uso della lingua ladina) della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, concernente: "Ordinamento della scuola dell'infanzia nella provincia di Trento".(GU n.49 del 22-12-1990)
la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e' cosi' sostituito: "Art. 21. - Uso della lingua ladina. - 1. Nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate dei comuni di cui alla legge provinciale 29 luglio 1976, n. 19, in ottemperanza all'articolo 2 e all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale d'autonomia), e' garantito l'uso del ladino, quale mezzo di insegnamento accanto alla lingua italiana. 2. A tale scopo, a dette scuole e' assegnato con precedenza assoluta il personale, di ruolo e non di ruolo, a tempo indeterminato o determinato, che documenti la conoscenza del ladino e che ne faccia richiesta. 3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, per la scuola dell'infanzia dell'area indicata al comma 1 e' costituito un circolo di coordinamento per il gruppo linguistico ladino, affidato ad un coordinatore pedagogico in possesso delle competenze necessarie per la gestione di un progetto educativo adeguato all'insegnamento bilingue. 4. Delle commissioni esaminatrici per i coordinatori pedagogici e insegnanti destinati alle scuole materne di cui al comma 1, fa parte, quale componente effettivo, un esperto di madrelingua ladina". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 2 maggio 1990 MALOSSINI Visto, p. Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: C.A. COMPER