PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1990, n. 14 

  Sostituzione dell'articolo 21 (Uso della lingua ladina) della legge
provinciale 21 marzo 1977, n.  13,  concernente:  "Ordinamento  della
scuola dell'infanzia nella provincia di Trento".
(GU n.49 del 22-12-1990)

la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e'
cosi' sostituito:
   "Art.   21.   -  Uso  della  lingua  ladina.  -  1.  Nelle  scuole
dell'infanzia provinciali ed equiparate dei comuni di cui alla  legge
provinciale  29  luglio 1976, n. 19, in ottemperanza all'articolo 2 e
all'articolo 102 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto  1972,  n.  670  (Statuto  speciale d'autonomia), e' garantito
l'uso del ladino, quale mezzo di  insegnamento  accanto  alla  lingua
italiana.
   2.  A  tale  scopo,  a  dette  scuole  e' assegnato con precedenza
assoluta il personale, di ruolo e non di ruolo, a tempo indeterminato
o determinato, che documenti la conoscenza del ladino e che ne faccia
richiesta.
   3.  Ai  sensi  dell'articolo  10  della legge provinciale 21 marzo
1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, per la scuola
dell'infanzia  dell'area indicata al comma 1 e' costituito un circolo
di coordinamento per il gruppo linguistico  ladino,  affidato  ad  un
coordinatore  pedagogico  in possesso delle competenze necessarie per
la  gestione  di  un  progetto  educativo  adeguato  all'insegnamento
bilingue.
   4.  Delle commissioni esaminatrici per i coordinatori pedagogici e
insegnanti destinati alle scuole materne di cui al comma 1, fa parte,
quale componente effettivo, un esperto di madrelingua ladina".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Trento, 2 maggio 1990
 
                              MALOSSINI
 
   Visto,  p.  Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento:
C.A. COMPER