REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1990 

  Stralcio   di  un'area  ubicata  nel  comune  di  Cosio  Valtellino
dall'ambito territoriale n. 2  individuato  con  deliberazione  della
giunta  regionale  10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione
di  rifacimento  acquedotto  rurale  da  parte  del  comune   stesso.
(Deliberazione n. IV/57146).
(GU n.299 del 24-12-1990)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata dal  comune  di  Cosio  Valtellino  per  la
realizzazione  di  rifacimento  acquedotto rurale su area ubicata nel
comune di Cosio Valtellino (Sondrio) mappali 3, 4, 6, 7,  foglio  53,
sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma,
legge  8  agosto  1985,  n.  431,  nonche'  gravata  da  vincolo   di
immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto  ricompresa  nell'ambito
territoriale  n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento,   diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici  e
sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico alla  popolazione
residente;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prendere  in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
 Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  della
irrilevante  incidenza  sull'impianto  delle  opere  fuori  terra  da
realizzare;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico sociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che, un'ottica di accelerazione del processo generale
di  pianificazione  paesistico-ambientale,   risultano   soddisfatte,
relativamente  all'area di cui trattasi, quelle finalita' di tutela e
valorizzazione dei beni paesistici,  costituenti  obiettivo  primario
della   legge   8  agosto  1985,  n.  431  e,  in  particolare  della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Cosio Valtellino (Sondrio), mappali 3, 4, 6, 7,
foglio   53,   dall'ambito   territoriale   n.   2   individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4)  di inviare al sindaco del comune di Cosio Valtellino (Sondrio)
copia della Gazzetta Ufficiale, contenente la presente deliberazione,
affinche'  provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso
dovra' tenere a disposizione degli interessati copia  della  Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 3 agosto 1990
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO