REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1990, n. 34 

  Integrazione   alla   legge   regionale  25  luglio  1986,  n.  49,
concernente: "Disciplina dell'attivita' di rivendita  di  giornali  e
riviste".
(GU n.50 del 29-12-1990)

la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Il  quinto  comma  dell'articolo  10  della legge regionale 15
luglio  1986,  n.  49  e'  cosi'  modificato:   "I   titolari   delle
autorizzazioni  sono  tenuti  ad assicurare la parita' di trattamento
alle diverse testate, fatto salvo il divieto di rendere  visibili  al
pubblico  le  immagini delle pubblicazioni la cui vendita sia vietata
per legge ai minorenni".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 25 luglio 1990
 
                                FLORIS