Integrazione alla legge regionale 25 luglio 1986, n. 49, concernente: "Disciplina dell'attivita' di rivendita di giornali e riviste".(GU n.50 del 29-12-1990)
la seguente legge: Articolo unico 1. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 49 e' cosi' modificato: "I titolari delle autorizzazioni sono tenuti ad assicurare la parita' di trattamento alle diverse testate, fatto salvo il divieto di rendere visibili al pubblico le immagini delle pubblicazioni la cui vendita sia vietata per legge ai minorenni". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 25 luglio 1990 FLORIS