Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.6 del 8-1-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 10 ottobre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Gli articoli da 410 a 413, relativi alla scuola di perfezionamento in archeologia, sono soppressi. Dopo l'art. 409 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola sopraindicata. Scuola di specializzazione in archeologia Art. 410. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Bologna la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico. La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito). Art. 411. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione: archeologia preistorica e protostorica; archeologia classica; archeologia tardo-antica e medievale. archeologia orientale. L'indirizzo orientale si articola su cinque curricula caratterizzati da trentanove insegnamenti o moduli specifici nei seguenti ambiti: a) Egitto; b) Vicino Oriente antico; c) India, Iran e Asia centrale; d) Estremo Oriente; e) Islam. Art. 412. - La scuola ha durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo degli iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi. Art. 413. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono le facolta' di lettere e filosofia, di chimica industriale, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di giurisprudenza, l'istituto di archeologia, l'istituto di antichita' ravennati e bizantine, il dipartimento di storia antica, l'istituto di glottologia, l'istituto di metallurgia, l'istituto di antropologia, l'istituto giuridico dell'Universita' degli studi di Bologna. Art. 414. - Il concorso di ammissione e' per esami e titoli. L'esame consiste: a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore; b) in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali; c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore. Il candidato dovra' dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza ed almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore. Art. 415. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facolta' di lettere e filosofia; in materie letterarie; in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico) nonche' i laureati in architettura. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso Universita' straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 416. - Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree: A) Area delle metodologie e delle tecniche: 1) archeologia subacquea; 2) archeometria; 3) bioarcheologia; 4) disegno e rilievo; 5) elementi di informatica; 6) esegesi delle fonti letterarie; 7) metodologia e tecnica dello scavo; 8) metrologia antica; 9) museologia e museografia; 10) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi; 11) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione; 12) teorie e tecniche del restauro; 13) topografia antica. B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica: 1) archeologia e antichita' celtiche; 2) archeologia e antichita' egee; 3) archeologia e antichita' sarde; 4) archeologia preistorica; 5) paletnologia; 6) paleontologia del quaternario; 7) paleontologia umana; 8) preistoria e protostoria dell'Africa; 9) preistoria e protostoria dell'Asia; 10) preistoria e protostoria europea; 11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente. C) Area dell'archeologia classica: 1) archeologia dell'Italia preromana; 2) archeologia delle province romane; 3) archeologia e antichita' teatrali; 4) archeologia e storia dell'arte greca; 5) archeologia e storia dell'arte romana; 6) archeologia e storia dell'arte tardo antica; 7) archeologia fenicia e punica; 8) epigrafia e antichita' greche e romane; 9) etruscologia; 10) numismatica greca e romana; 11) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana. D) Area dell'archeologia tardo-antica e medievale: 1) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina; 2) archeologia e storia dell'arte islamica; 3) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide; 4) archeologia e storia dell'arte medievale; 5) archeologia tardo antica e altomedievale; 6) epigrafia e antichita' paleocristiane e medievali; 7) numismatica e sfragistica medievali; 8) paleografia e diplomatica; 9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali; 10) storia della citta' e del territorio. E) Area dell'archeologia orientale: A) Curriculum egittologico-africanistico: 1) antichita' copte; 2) antichita' nubiane; 3) archeologia ed antichita' etiopiche; 4) archeologia egiziana; ** 5) archeologia e storia dell'arte greca; 6) egittologia; 7) papirologia; 8) preistoria e protostoria dell'Africa. B) Curriculum vicino-orientale: 1) archeologia del vicino oriente; 2) archeologia fenicio-punica; * 3) archeologia partico-sasanide; * 4) archeologia e storia dell'arte iranica; 5) assiriologia; 6) ittiologia; * 7) protostoria euroasiatica. C) Curriculum indo-iranico: * 1) archeologia partico-sasanide; * 2) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale; * 3) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale; 4) archeologia e storia dell'arte dell'India; ** 5) archeologia e storia dell'arte greca e romana; * 6) archeologia e storia dell'arte iranica; 7) epigrafia indiana; 8) epigrafia iranica; 9) numismatica indo-iranica; * 10) protostoria euroasiatica. D) Curriculum estremo-orientale: 1) archeologia e storia dell'arte cinese; 2) archeologia e storia dell'arte coreana; * 3) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale; * 4) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sudorientale; 5) archeologia e storia dell'arte giapponese; 6) numismatica estremo-orientale; * 7) protostoria euroasiatica. __________ * Comune ad altro/i curriculum/a. ** Comune ad altro indirizzo. E) Curriculum islamico: ** 1) archeologia medievale; * 2) archeologia partico-sasanide; 3) archeologia e storia dell'arte musulmana; 4) epigrafia islamica; 5) numismatica islamica; 6) storia dell'arte bizantina; 7) storia dell'arte copta. F) Area giuridica: 1) elementi di diritto amministrativo; 2) estimo; 3) legislazione dei beni culturali; 4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali; 5) legislazione urbanistica. Art. 417. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da esercitazioni, attivita' applicativa, sopralluoghi e viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto: cinque fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto; due fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; due fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione; una fra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando e' tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi. L'attivita' didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita' pratiche guidate. Alle attivita' pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore. I corsi possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo e' costituito da piu' programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare. _________ * Comune ad altro/i/ curriculum/a. ** Comune ad altro indirizzo. Art. 418. - Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno. Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso la soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorita'. La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonche' la partecipazione alle attivita' pratiche sono obbligatorie. Art. 419. - Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorita'. Lo scavo verra' condotto da uno o piu' professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi. Art. 420. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attivita' di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. Art. 421. - La commissione per l'esame di diploma e' costituita dal Direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 31 ottobre 1990 Il rettore: ROVERSI MONACO