UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.6 del 8-1-1991)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926,  n.  2170,  modificato  con  regio
decreto  13  ottobre  1927,  n.  2227,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la modifica di statuto, in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Visto  il  parere del Consiglio universitario nazionale espresso in
data 10 ottobre 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come segue:
                            Articolo unico
  Gli  articoli da 410 a 413, relativi alla scuola di perfezionamento
in archeologia, sono soppressi.
  Dopo  l'art. 409 e con il conseguente spostamento della numerazione
successiva, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli,  relativi  al
riordinamento della scuola sopraindicata.
              Scuola di specializzazione in archeologia
  Art.  410.  -  E'  istituita  presso  l'Universita'  degli studi di
Bologna  la  scuola  di  specializzazione  in  archeologia   per   la
formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.
  La  scuola  ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica
nel campo delle discipline archeologiche e di fornire  le  competenze
professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione
del patrimonio archeologico.
  La  scuola  rilascia  il diploma di specialista in archeologia (con
l'indicazione dell'indirizzo seguito).
  Art. 411. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   archeologia preistorica e protostorica;
   archeologia classica;
   archeologia tardo-antica e medievale.
   archeologia orientale.
  L'indirizzo    orientale    si   articola   su   cinque   curricula
caratterizzati da trentanove  insegnamenti  o  moduli  specifici  nei
seguenti ambiti:
    a) Egitto;
    b) Vicino Oriente antico;
    c) India, Iran e Asia centrale;
    d) Estremo Oriente;
    e) Islam.
  Art. 412. - La scuola ha durata di tre anni.
  In  base  alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo degli iscritti determinato
in  venticinque  per  ciascun  anno  di  corso  e complessivamente di
settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
  Art. 413. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono le
facolta' di lettere e filosofia, di chimica industriale,  di  scienze
matematiche,  fisiche  e  naturali,  di giurisprudenza, l'istituto di
archeologia, l'istituto  di  antichita'  ravennati  e  bizantine,  il
dipartimento  di storia antica, l'istituto di glottologia, l'istituto
di metallurgia,  l'istituto  di  antropologia,  l'istituto  giuridico
dell'Universita' degli studi di Bologna.
  Art. 414. - Il concorso di ammissione e' per esami e titoli.
  L'esame consiste:
    a)  in  una  prova  scritta  su  un  tema  attinente alla cultura
generale del settore;
    b)  in  una  prova  pratica,  o  sul  terreno,  o su riproduzioni
fotografiche, o su originali;
    c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore.
  Il  candidato  dovra'  dar  prova  di  conoscere  le lingue antiche
attinenti all'indirizzo in cui si specializza ed  almeno  due  lingue
straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.
  Art.  415.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in lettere della facolta' di lettere e filosofia; in materie
letterarie;  in  conservazione  dei  beni  culturali  (con  indirizzo
archeologico) nonche' i laureati in architettura.
  Sono  altresi'  ammessi  coloro  che siano in possesso di titoli di
studio conseguiti presso Universita' straniere  ed  equipollenti,  ai
sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli
richiesti nel comma precedente.
  Art.   416.   -   Le   discipline  da  utilizzare  per  le  diverse
specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:
A) Area delle metodologie e delle tecniche:
   1) archeologia subacquea;
   2) archeometria;
   3) bioarcheologia;
   4) disegno e rilievo;
   5) elementi di informatica;
   6) esegesi delle fonti letterarie;
   7) metodologia e tecnica dello scavo;
   8) metrologia antica;
   9) museologia e museografia;
   10) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
   11) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione;
   12) teorie e tecniche del restauro;
   13) topografia antica.
B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica:
   1) archeologia e antichita' celtiche;
   2) archeologia e antichita' egee;
   3) archeologia e antichita' sarde;
   4) archeologia preistorica;
   5) paletnologia;
   6) paleontologia del quaternario;
   7) paleontologia umana;
   8) preistoria e protostoria dell'Africa;
   9) preistoria e protostoria dell'Asia;
   10) preistoria e protostoria europea;
   11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente.
C) Area dell'archeologia classica:
   1) archeologia dell'Italia preromana;
   2) archeologia delle province romane;
   3) archeologia e antichita' teatrali;
   4) archeologia e storia dell'arte greca;
   5) archeologia e storia dell'arte romana;
   6) archeologia e storia dell'arte tardo antica;
   7) archeologia fenicia e punica;
   8) epigrafia e antichita' greche e romane;
   9) etruscologia;
   10) numismatica greca e romana;
   11) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana.
D) Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:
   1) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;
   2) archeologia e storia dell'arte islamica;
   3) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide;
   4) archeologia e storia dell'arte medievale;
   5) archeologia tardo antica e altomedievale;
   6) epigrafia e antichita' paleocristiane e medievali;
   7) numismatica e sfragistica medievali;
   8) paleografia e diplomatica;
   9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;
   10) storia della citta' e del territorio.
E) Area dell'archeologia orientale:
  A) Curriculum egittologico-africanistico:
   1) antichita' copte;
   2) antichita' nubiane;
   3) archeologia ed antichita' etiopiche;
   4) archeologia egiziana;
** 5) archeologia e storia dell'arte greca;
   6) egittologia;
   7) papirologia;
   8) preistoria e protostoria dell'Africa.
  B) Curriculum vicino-orientale:
   1) archeologia del vicino oriente;
   2) archeologia fenicio-punica;
 * 3) archeologia partico-sasanide;
 * 4) archeologia e storia dell'arte iranica;
   5) assiriologia;
   6) ittiologia;
 * 7) protostoria euroasiatica.
  C) Curriculum indo-iranico:
 * 1) archeologia partico-sasanide;
 * 2) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
 * 3) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
   4) archeologia e storia dell'arte dell'India;
** 5) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
 * 6) archeologia e storia dell'arte iranica;
   7) epigrafia indiana;
   8) epigrafia iranica;
   9) numismatica indo-iranica;
 * 10) protostoria euroasiatica.
  D) Curriculum estremo-orientale:
   1) archeologia e storia dell'arte cinese;
   2) archeologia e storia dell'arte coreana;
 * 3) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
 * 4) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sudorientale;
   5) archeologia e storia dell'arte giapponese;
   6) numismatica estremo-orientale;
 * 7) protostoria euroasiatica.
__________
    * Comune ad altro/i curriculum/a.
   ** Comune ad altro indirizzo.
  E) Curriculum islamico:
** 1) archeologia medievale;
 * 2) archeologia partico-sasanide;
   3) archeologia e storia dell'arte musulmana;
   4) epigrafia islamica;
   5) numismatica islamica;
   6) storia dell'arte bizantina;
   7) storia dell'arte copta.
 F) Area giuridica:
   1) elementi di diritto amministrativo;
   2) estimo;
   3) legislazione dei beni culturali;
   4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
   5) legislazione urbanistica.
  Art.  417. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente
dieci insegnamenti, distribuiti sulla  base  di  un  piano  di  studi
formulato  all'inizio  del primo anno e approvato dal consiglio della
scuola.
  Il  consiglio  della  scuola  delibera ogni anno quali insegnamenti
attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole  indicate.
  Le  lezioni  saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da
esercitazioni,  attivita'  applicativa,  sopralluoghi  e  viaggi   di
istruzione.
  Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:
   cinque fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;
   due   fra  le  discipline  dell'area  delle  metodologie  e  delle
tecniche;
   due   fra   le  discipline  di  due  differenti  aree  di  diversa
specializzazione;
   una fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  al  primo  anno  cinque
insegnamenti,  due  almeno  dei   quali   composti   con   discipline
dell'ambito  di  specializzazione  prescelto.  Gli altri insegnamenti
saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani  di
studi.
  L'attivita'  didattica  comprende  per ogni anno cinquecento ore da
distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni,  attivita'
pratiche  guidate.  Alle  attivita' pratiche dovranno essere dedicate
non meno di duecentocinquanta ore.
  I  corsi  possono  essere  articolati  in moduli. Ciascun modulo e'
costituito  da  piu'  programmi  monografici  di  discipline,  scelte
nell'ambito  delle diverse aree, integrantisi a costituire una unita'
organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a  piu'
docenti  ognuno  dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate,
nel tema e nei tempi, con quelle degli  altri  docenti  dello  stesso
modulo.  Il  modulo e' affidato a un docente che, oltre a svolgere il
proprio programma,  coordina  quello  degli  altri  docenti.  Ciascun
insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare.
_________
   * Comune ad altro/i/ curriculum/a.
  ** Comune ad altro indirizzo.
  Art.   418.   -   Gli   specializzandi   possono   trascorrere,  su
deliberazione del  consiglio  della  scuola,  un  periodo  di  studio
all'estero  sulla  base  dei  programmi  predisposti in dipendenza di
appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere.
Il  profitto  della  permanenza  all'estero viene valutato nell'esame
generale dell'anno.
  Nel  corso  del  terzo  anno gli allievi potranno fare un tirocinio
presso la soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato
dalla scuola d'intesa con le competenti autorita'.
  La  frequenza  delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle
esercitazioni, nonche' la partecipazione alle attivita' pratiche sono
obbligatorie.
  Art.  419.  -  Gli  allievi  parteciperanno  a  scavi programmati e
organizzati dalla scuola d'intesa con  le  competenti  autorita'.  Lo
scavo  verra'  condotto  da  uno  o  piu' professori della scuola che
cureranno l'addestramento degli allievi.
  Art.  420. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stipula convenzioni con enti pubblici  o  privati  con  finalita'  di
sovvenzionamento   di   ricerche  e  di  utilizzazione  di  strutture
extrauniversitarie  in  ambito  territoriale  e  regionale,  per   lo
svolgimento  delle  attivita'  di  formazione degli specializzandi ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica  n.  382/80  e  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.
  Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati
prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.
  Art. 421. - La commissione per l'esame di diploma e' costituita dal
Direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bologna, 31 ottobre 1990
                                           Il rettore: ROVERSI MONACO