MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 17 dicembre 1990, n. 36 

  Decreto   ministeriale   15   dicembre  1990  concernente:
"Sistema informativo delle malattie infettive e  diffusive".
(GU n.6 del 8-1-1991)
 
 Vigente al: 8-1-1991  
 

                                  Agli  assessori  alla sanita' delle
                                  regioni a  statuto  ordinario  e  a
                                  statuto speciale
                                  Agli  assessori  alla sanita' delle
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                  Ai commissari di Governo delle
                                  regioni
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  All'Istituto centrale di statistica
  La   conoscenza  della  realta'  epidemiologica,  anche  attraverso
l'informazione statistica, costituisce  la  base  dell'intervento  di
sanita'   pubblica;   da   cio'  deriva  l'obbligo  di  rendere  noto
all'autorita' sanitaria il manifestarsi di casi di malattie infettive
e  diffusive, pericolose per la salute pubblica, di cui agli articoli
253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie.
  Tale   obbligo  e'  rivolto  al  medico  nell'esercizio  delle  sue
funzioni, sia come libero professionista che come medico  dipendente.
Il  medico  e'  tenuto  ad  effettuare  la notifica indicando solo la
malattia  sospetta  o  accertata,  gli  elementi  identificativi  del
paziente,  gli  accertamenti diagnostici eventualmente effettuati, la
data di comparsa della malattia,  utilizzando  i  mezzi  (inclusa  la
trasmissione   telefonica)  che  localmente  verranno  ritenuti  piu'
opportuni anche ai fini della tempestivita' della ricezione.
  I  competenti  servizi di igiene pubblica devono attuare un sistema
di raccolta delle  informazioni  finalizzato  alla  realizzazione  di
tempestive misure di profilassi.
  Sulle basi di questo e' necessario far proseguire le informazioni a
livello regionale e centrale secondo tempi,  vie  di  trasmissione  e
modalita'   diverse   in  rapporto  al  diverso  tipo  e  livello  di
provvedimenti sanitari da attuare.
  Qundi,  fermo  restando  l'obbligo per il medico di notificare ogni
caso di malattia infettiva o diffusiva alla propria  USL,  la  stessa
USL  deve  effettuare un diverso trattamento delle notifiche ricevute
attraverso  la  loro   conservazione   nei   propri   archivi   anche
automatizzati,  la  compilazione  dei modelli 15 di notifica dei casi
singoli e dei focolai epidemici e la compilazione dei modelli  16  di
aggregazione dei dati.
  Da  cio'  scaturira'  la  trasmissione  dei  modelli alle autorita'
sanitarie regionali e nazionali oltre che il ritorno di  informazione
ai medici.
  E'  stato pertanto modificato il decreto ministeriale 5 luglio 1975
secondo criteri di adeguamento  del  sistema  di  acquisizione  delle
informazioni  alle  successive  modalita'  operative  che ne consenta
altresi' l'integrazione del Sistema informativo sanitario  nazionale.
  Sono   state   individuate  cinque  classi  di  condizioni  morbose
aggregate sulla base della rilevanza  per  gravita'  (in  termini  di
letalita'  e  costo  sociale ed economico) elevata frequenza o attesa
estrema rarita', possibilita' di intervento con azioni di  profilassi
e/o  terapia  e/o educazione sanitaria, interesse sul piano nazionale
ed internazionale.
  Per  ciascuna classe sono previste diverse modalita' di rilevazione
da parte delle unita' sanitarie locali, utili sia ai fini di ricaduta
operativa  che  di  ritorno  dell'informazione, modulate in relazione
alla tempestiva adozione delle misure igienico-sanitarie.
  Per  ogni  classe inoltre e' stato individuato un diverso modulo di
segnalazione del singolo caso, modello 15, costituito da due  sezioni
principali:   sezione   A,   contenente  notizie  di  carattere  piu'
genericamente  statistico;  sezione  B,  differenziata  per   classe,
contenente notizie di rilievo epidemiologico.
  Sono stati inoltre predisposti due modelli riassuntivi, modello 16,
a cadenza mensile per le malattie della classe seconda, e modello 16,
a cadenza annuale per le malattie della classe quinta.
  Questo  nuovo  sistema di notifica potrebbe contribuire ad ottenere
una maggiore collaborazione da parte dei medici con  la  comprensione
del  destino  e  della  utilizzazione  delle  notifiche,  mediante il
ritorno di una iformazione che, a livello locale, potrebbe  scaturire
dalla diffusione dei modelli 16.
  Questi  moduli,  nella loro essenzialita' possono offrire al medico
una visione sintetica della situazione epidemiologica del  territorio
in cui opera.
  Per  parte sua l'Amministrazione centrale provvedera' a distribuire
alle regioni  a  cadenza  inizialmente  semestrale,  per  l'ulteriore
diffusione, i dati aggregati su base nazionale.
  Tali dati saranno relativi a tutte le malattie notificate.
  Le  unita'  sanitarie  locali  dovranno  trasmettere  i  modelli di
notifica ai seguenti indirizzi con le modalita' previste nel  decreto
allegato:
   Ministero  della  sanita'  -  Direzione  generale  servizi  igiene
pubblica -  Divisione  II,  via  della  Sierra  Nevada,  60  -  00144
Roma-Eur,   tel.   06/5922100,   fax   06/5922116,  (che  provvedera'
all'inoltro dei dati ad altre direzioni generali competenti);
   Istituto  superiore  di  sanita'  - Laboratorio di epidemiologia e
biostatistica - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma,  tel.  06/4990,
fax 06/4957621 - 4456686;
   I.S.T.A.T. - Viale Liegi, 11 - 00198 Roma, telefono 06/8841341.
                                              Il Ministro: DE LORENZO