MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 25 ottobre 1990, n. 427 

  Regolamento  concernente  modificazione  al decreto ministeriale 29
agosto 1989, n. 321, con il quale e' stato  adottato  il  regolamento
recante  criteri generali per la programmazione degli interventi e il
coordinamento tra enti competenti nel settore dell'edilizia sanitaria
in  riferimento  al  piano  pluriennale  di  investimenti,  ai  sensi
dell'art. 20, commi 2 e 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988,  n.
67.
(GU n.8 del 10-1-1991)
 
 Vigente al: 11-1-1991  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  20  della  legge  11  marzo 1988, n. 67 (finanziaria
1988);
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  proprio decreto 29 agosto 1989, n. 321, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1989, n. 221,  con  il  quale  e'
stato   emanato   regolamento   recante   criteri   generali  per  la
programmazione  degli  interventi  e  il   coordinamento   tra   enti
competenti  nel  settore  dell'edilizia  sanitaria  in riferimento al
piano pluriennale di investimenti, ai sensi dell'art. 20, commi  2  e
3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   prevedere  in  seno  al  comitato
consultivo per il coordinamento con altre  amministrazioni  istituito
con  l'art.  4  del  predetto  decreto  n. 321/1989 un rappresentante
designato dal Ministro senza portafoglio per gli affari sociali;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre  1989,  n.
220, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli
affari sociali;
  Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
  Sentito il nucleo di valutazione;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 12 luglio 1990;
  Vista  la  nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DAGL n.
3189/8.10;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                            Articolo unico
  All'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 settembre 1989, n.
321, dopo le parole "ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte
le parole "e affari sociali".
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 25 ottobre 1990
                                              Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1990
  Registro n. 12 Sanita', foglio n. 175