COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1990 

  Normativa  per la ripartizione del sovrapprezzo affluito alla Cassa
conguaglio per il settore telefonico a seguito del  provvedimento  n.
42/1990. (Provvedimento n. 43/1990).
(GU n.12 del 15-1-1991)

                             IL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
  Visto  il  provvedimento  CIP  n.  24/1981  in data 26 maggio 1981,
relativo alla istituzione e modalita' di  funzionamento  della  Cassa
conguaglio per il settore telefonico;
  Visti i provvedimenti del CIP n. 11/1982 e n. 22/1986;
  Visto il provvedimento CIP n. 42/1990;
  Ritenuto  necessario  mantenere  la  perequazione  dei  costi e dei
ricavi per i servizi dell'ASST, SIP e ITALCABLE;
  Considerata  l'opportunita'  di  confermare che la ripartizione dei
fondi della Cassa conguaglio fra i gestori  interessati  deve  essere
fatta  sulla  base delle determinazioni che sono adottate dal CIP, in
occasione di istruttorie in materia di tariffe telefoniche;
  D'intesa con il Ministro del tesoro;
                              Delibera:
  I  fondi affluiti alla Cassa conguaglio per il settore telefonico a
titolo di sovrapprezzo  in  base  al  provvedimento  CIP  n.  42/1990
vengono  attribuiti per intero al gestore del servizio urbano, fino a
nuove determinazioni in materia di tariffe telefoniche.
  Gli   interessi   maturati   sui  fondi  amministrati  dalla  Cassa
conguaglio per il settore telefonico, vengono trasferiti al  bilancio
di entrata dello Stato.
   Roma, 18 dicembre 1990
                           Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA