Proroga del termine per la stipula di atti di concessione per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per le regioni Campania e Toscana.(GU n.12 del 15-1-1991)
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto il decreto-legge 4 novembre 1988 n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556; Visti i propri decreti in data 26 luglio 1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990 con cui sono stati approvati i progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per le regioni Campania e Toscana; Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della citata legge 30 dicembre 1988, n. 556, le regioni sono tenute a stipulare gli atti di concessione aventi ad oggetto la realizzazione di progetti approvati, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dei progetti; Considerato che le regioni Campania e Toscana hanno fatto presente l'impossibilita' di procedere agli adempimenti di cui sopra a causa di insorte difficolta' amministrative anche in considerazione della pausa che si verifichera' nelle ormai prossime festivita' natalizie; Ritenuto che le motivazioni addotte dalle due regioni appaiono meritevoli di considerazione in quanto il termine di cui al richiamato art. 2, comma 3, della legge 30 dicembre 1988 n. 556, non appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione, alla luce dei motivi sopracitati; Ritenuto che nella situazione cosi' delineatasi non esistono le condizioni per esercitare legittimamente la facolta' di revoca dei finanziamenti gia' concessi; Tutto cio' premesso, considerato e ritenuto; Decreta: Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556, le regioni Campania e Toscana provvederanno alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di scadenza dei termini indicati nei due decreti citati nelle premesse. Roma, 8 gennaio 1991 Il Ministro: TOGNOLI