MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 8 gennaio 1991 

  Proroga  del  termine  per la stipula di atti di concessione per la
realizzazione di strutture turistiche, ricettive e  tecnologiche  per
le regioni Campania e Toscana.
(GU n.12 del 15-1-1991)

                             IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  il  decreto-legge  4  novembre  1988 n. 465, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556;
  Visti  i  propri  decreti  in data 26 luglio 1990, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre  1990  con  cui  sono  stati
approvati  i  progetti  a carattere regionale per la realizzazione di
strutture  turistiche,  ricettive  e  tecnologiche  per  le   regioni
Campania e Toscana;
  Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della citata legge
30 dicembre 1988, n. 556, le regioni sono tenute a stipulare gli atti
di  concessione  aventi  ad  oggetto  la  realizzazione  di  progetti
approvati,  entro  il  termine  di  novanta  giorni  dalla  data   di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto di approvazione
dei progetti;
  Considerato  che le regioni Campania e Toscana hanno fatto presente
l'impossibilita' di procedere agli adempimenti di cui sopra  a  causa
di  insorte  difficolta' amministrative anche in considerazione della
pausa che si verifichera' nelle ormai prossime festivita' natalizie;
  Ritenuto  che  le  motivazioni  addotte  dalle due regioni appaiono
meritevoli  di  considerazione  in  quanto  il  termine  di  cui   al
richiamato  art. 2, comma 3, della legge 30 dicembre 1988 n. 556, non
appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione, alla
luce dei motivi sopracitati;
  Ritenuto  che  nella  situazione  cosi' delineatasi non esistono le
condizioni per esercitare legittimamente la facolta'  di  revoca  dei
finanziamenti gia' concessi;
  Tutto cio' premesso, considerato e ritenuto;
                               Decreta:
  Per   gli   adempimenti   previsti   dall'art.   2,  comma  3,  del
decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni,
nella  legge  30 dicembre 1988, n. 556, le regioni Campania e Toscana
provvederanno  alla  segnalazione  delle  inadempienze  verificatesi,
decorsi  ulteriori  novanta giorni dalla data di scadenza dei termini
indicati nei due decreti citati nelle premesse.
   Roma, 8 gennaio 1991
                                                 Il Ministro: TOGNOLI