MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 6 dicembre 1990 

  Estensione  di  funzioni  ai  titolari degli uffici consolari di 2a
categoria con sede in Argentina, Austria, Belgio, Brasile,  Colombia,
Cile,  Francia,  Repubblica  federale  di  Germania,  Gran  Bretagna,
Grecia, Messico, Paesi Bassi, Peru', Spagna, Stati Uniti, Sud Africa,
Svezia, Svizzera, Uruguay e Venezuela.
(GU n.12 del 15-1-1991)

                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Considerato che la legge 5 luglio 1990, n. 172, che ha modificato e
integrato la legge 8 maggio  1985,  n.  205,  consente  ai  cittadini
aventi diritto a partecipare all'elezione dei comitati degli italiani
all'estero di dimostrare il possesso dei  requisiti  richiesti  dalla
stessa   legge,  anche  mediante  una  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Considerata  l'opportunita'  di  conferire ai titolari degli uffici
consolari di 2a categoria, con sede nei  Paesi  in  cui  e'  prevista
l'indizione  delle  elezioni, il potere di ricevere ed autenticare le
predette  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni   ai   sensi
dell'art. 20 della citata legge n. 15 del 1968;
  Vista  la  legge  17  gennaio 1990, n. 5, relativa al "Rinvio delle
elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana";
  Visti  gli  articoli  45,  47  ultimo  comma,  e 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  sull'ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, recante le disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari;
                               Decreta:
  I  titolari  degli  uffici  consolari  di  2a categoria con sede in
Argentina,  Austria,  Belgio,  Brasile,  Colombia,   Cile,   Francia,
Repubblica  federale  di  Germania,  Gran  Bretagna, Grecia, Messico,
Paesi  Bassi,  Peru',  Spagna,  Stati  Uniti,  Sud  Africa,   Svezia,
Svizzera,  Uruguay  e  Venezuela  (Paesi  in  cui verranno indette le
elezioni dei comitati degli italiani all'estero)  sono  abilitati  ad
esercitare  le  funzioni  previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio
1968,  n.  15,  limitatamente  alle  dichiarazioni   sostitutive   di
certificazioni loro sottoposte ai sensi e per gli effetti di cui alla
legge 5 luglio 1990, n. 172.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 dicembre 1990
                                             Il Ministro: DE MICHELIS