Estensione di funzioni ai titolari degli uffici consolari di 2a categoria con sede in Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Colombia, Cile, Francia, Repubblica federale di Germania, Gran Bretagna, Grecia, Messico, Paesi Bassi, Peru', Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Uruguay e Venezuela.(GU n.12 del 15-1-1991)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Considerato che la legge 5 luglio 1990, n. 172, che ha modificato e integrato la legge 8 maggio 1985, n. 205, consente ai cittadini aventi diritto a partecipare all'elezione dei comitati degli italiani all'estero di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla stessa legge, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; Considerata l'opportunita' di conferire ai titolari degli uffici consolari di 2a categoria, con sede nei Paesi in cui e' prevista l'indizione delle elezioni, il potere di ricevere ed autenticare le predette dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 15 del 1968; Vista la legge 17 gennaio 1990, n. 5, relativa al "Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana"; Visti gli articoli 45, 47 ultimo comma, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, recante le disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari; Decreta: I titolari degli uffici consolari di 2a categoria con sede in Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Colombia, Cile, Francia, Repubblica federale di Germania, Gran Bretagna, Grecia, Messico, Paesi Bassi, Peru', Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Uruguay e Venezuela (Paesi in cui verranno indette le elezioni dei comitati degli italiani all'estero) sono abilitati ad esercitare le funzioni previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni loro sottoposte ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 5 luglio 1990, n. 172. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 1990 Il Ministro: DE MICHELIS