N. 756 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 1990
N. 756 Ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dal pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Gramaglia Federico Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Esercizio abusivo di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevole previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello stabilito per la (ritenuta) piu' grave fattispecie di esercizio abusivo di impianti soggetti a concessione - Riferimento alla sentenza n. 103/1988. (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195, modificato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45). (Cost., art. 3).(GU n.3 del 16-1-1991 )
IL PRETORE Visti gli atti del procedimento; OSSERVA Con la sentenza n. 130 del 15 novembre 1988, la Corte costituzionale, dopo avere articolarmente motivato la dichiarazione di illegittimita' degli artt. 1 e 183, primo comma, del testo unico postale, nella parte in cui tali norme assoggettano gli impianti ricetrasmittenti di debole potenza al regime delle concessioni, invece che a quello dell'autorizzazione, enuncia come corollario che, nei soli limiti del regime amministrativo applicabile, vengono coinvolti nella declaratoria di incostituzionalita' anche l'art. 334 dal terzo al sesto comma, e l'art. 195, primo comma, n. 2, del testo unico. Precisa pero' la Corte che la pronuncia non investe il diverso profilo - non censurato da parte dei giudici a quibus - della disciplina penalistica, a fronte di "un comportamento inosservante che, nella struttura delle norme in esame, e' oggetto da parte del legislatore di identica valutazioine, quale che sia il tipo di disciplina - concessione o autorizzazione - e le specifiche modalita' di regolazione di essa". In sostanza, dopo la pronuncia della Corte, si prospettano due tipi di violazioni, profondamente diversi tra loro (esercizio abusivo di impianti radioelettrici - soggetti a concessione da un lato, e di impianti soggetti solo da autorizzazione dall'altro); i quali vengono pero' colpiti con la medesima sanzione dell'art. 195 del testo unico. Va notato che in altre materie, come in quella urbanistico-edilizia, in cui il regime amministrativo degli atti soggetti a concessione si presenta differenziato da quello degli atti soggetti ad autorizzazione, la legge ha rettamente tenuto conto della diversita' anche sotto l'aspetto sanzionatorio. L'omogeneita' della sanzione prevista dall'art. 195 in argomento invece, alla luce della sentenza n. 1030/1988, nonche' di quella n. 40/1990, rende non manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalita' per violazione (sotto il profilo della irragionevolezza, inadeguatezza e sproporzione nel trattare ugualmente situazioni diverse) del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. E' incontestabile, infatti, che di gran lunga piu' grave, dal punto di vista del disvalore penale, appare il comportamento di chi viola il divieto in assenza di concessioine, per la maggiore rilevanza economica e sociale di tale condotta. In ordine alla rilevanza, si osserva che la specie in esame riguarda proprio l'installazione e l'esercizio, senza concessione, di un impianto ricetrasmittente di debole potenza, rientrante ormai nel regime autorizzatario.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 195 del d. P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103; Sospende il giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Saluzzo, addi' 9 ottobre 1990 Il pretore: DELL'ANNA 91C0010