N. 759 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 1990
N. 759 Ordinanza emessa il 30 ottobre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Faletto Piero Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Interpretazione formulata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 247/1989: necessita' di un'attivita' fraudolenta) - Difformita' dall'interpretazione della Corte di cassazione, sezioni unite (sentenza 6 luglio-23 ottobre 1990) - Conseguente lesione di interessi costituzionalmente garantiti. (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.3 del 16-1-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel corso del processo contro Faletto Piero, nato a Torino il 16 aprile 1946, residente ivi via S. Quintino n. 5, domiciliato in Torino, corso Re Umberto, 565, fiduciariamente difeso dall'avv. Cesare Zaccone, siccome imputato dei reati di cui agli artt. 1, quarto comma, e 4, n. 7, del d-l 10 luglio 1982, n. 429 (come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) per avere dissimulato componenti positive del reddito (anno 1983: L. 1.032.568.834; anno 1984: L. 1.622.513.487; anno 1985: L. 1.219.191.060; anno 1986: L. 1.855.015.354) e per avere omesso di annotare nelle scritture obbligatorie, sia ai fini di imposta diretta sia anche ai fini IVA, operazioni connesse a dette componenti di reddito; fatti commessi in Torino; Premesso che Faletto Piero e' imputato di violazione dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) per avere dissimulato componenti positivi di redditi ed omesso di annotare corrispettivi negli anni 1983, 1984, 1985, 1986 e che la condotta ascrittagli si sostanzia nel mero comportamento omissivo (accusa derivata dal raffronto della sua contabilita' con le risultanze dei versamenti su c/c di sua pertinenza e che, secondo la p.g., costituirebbero ricavi assoggettati ad imposizione); - che il p.m. ha richiesto il 23 maggio 1990 rinvio a giudizio del Faletto e che all'odierna udienza preliminare la difesa ha chiesto sentenza di non luogo a procedersi nei confronti dell'imputato ed, in subordine, in accordo con il p.m., che questo giudice eccepisca l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) per violazione degli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione; Rilevato che la difesa del Faletto ha instato per il proscioglimento invocando i criteri ermeneutici imposti dalla decisione di codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 247/1989 (richiamati dalla ordinanza n. 279/1990 della Corte costituzionale), secondo cui l'integrazione della condotta delittuosa non puo' fondarsi sul solo comportamento omissivo poiche': "non e' sufficiente una condotta consistente nel solo omettere la dichiarazione di componenti positive del reddito e (o) la sola dichiarazione della sussistenza di componenti negative dello stesso reddito bensi' e' indispensabile che la condotta si esprima in forme 'corrispondenti' a quelle necessarie per integrare le diverse ipotesi di frode fiscale", unica interpretazione che sia in grado di evitare la censura di indeterminatezza prescrittiva in violazione dell'art. 25, secondo comma della Costituzione nonche' la disparita' irragionevole di trattamento, con compressione dell'art. 3 della Costituzione "consistente nel sanzionare lo stesso comportamento, l'infedele dichiarazione, come semplice contravvenzione oblazionabile quando ha ad oggetto redditi non soggetti ad annotazione contabile o grave delitto quando concerne redditi di lavoro autonomo o d'impresa, derivanti da cessione di beni o prestazioni di servizi"; - che questo giudice non ritiene di aderire alla prospettazione difensiva (pur compatibile con le risultanze delle indagini preliminari) poiche' la recentissima decisione della Corte di cassazione, sezione unite (sentenza 6 luglio-23 ottobre 1990, De Candia ed altro) ha fornito interpretazione fortemente divergente dai criteri di lettura indicati da codesta ecc.ma Corte costituzionale; - che, segnatamente, la Corte di cassazione, abbandonata la descrizione sistematica della figura normativa nel quadro di reato obiettivamente condizionato dalla alterazione rilevante del risultato redditivo, ha ritenuto sufficiente ad integrare la condotta riprovevole il mero silenzio, o meglio il solo comportamento omissivo nella redazione delle scritture di supporto alla dichiarazione stessa (la cui alterazione e' indicata come evento del reato), quale strumento di falsificazione ideologica atta a trarre in errore l'Amministrazione Finanziaria; - che, ancora, la Corte di cassazione ha respinto ogni profilo di possibile illegittimita' costituzionale ex art. 3 della Costituzione nella propria interpretazione dell'art. 4, n. 7, del d.-l. cit., segnalando le zone di non sovrappinibilita' tra la fattispecie dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 e l'art. 1, comma secondo, della legge citata, trascurando, peraltro, che secondo la indicazione di codesta Corte - la possibile identita' del comportamento censurato in guisa fortemente diversa per il solo variare della tipologia del soggetto di imposta (o della natura dei tributi oggetto della dichiarazione reddituale), risulta scelta irragionevole e levisa del precetto costituzionale; - che tale prospettiva ermeneutica conduce ad un risultato applicativo al caso concreto opposto a quello indicato da codesta ecc.ma Corte, sicche' la questione si appalesa rilevante, coinvolgendo immediatamente la sostanza del giudizio sull'accusa mossa al Faletto; - che se, da un lato, la valutazione della Corte di cassazione, sezioni unite consente di salvaguardare autonomia alla fattispecie dell'art. 4, n. 7, del d.-l. citato rispetto alle altre ipotesi descritte dai numeri precedenti nello stesso comma dell'articolo menzionato e se, d'altro canto, l'autorevolezza dell'organo da cui promana l'interpretazione sono elementi significativamente condizionati il giudice di merito nel senso di un adeguamento a siffatta lettura normativa, e', al contempo, certo che le indicazioni fornite da codesta Corte sono state assunte nell'ottica tesa ad evitare lesione agli interessi costituzionali (ed anzi, come si arguisce dall'ordinanza n. 279/1990, l'unica visuale in grado di rispettarli), sicche' esse risultano altrettanto vincolanti per questo giudice; - che, quindi, considerato l'alternarsi delle interpretazioni sull'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) e la sua compatibilita' con opposte soluzioni (provenienti dai supremi organi istituzionali regolatori del diritto), foriere anche di eventuali lesioni degli interessi garantiti dagli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, la fattispecie penale in esame si palesa costituzionalmente illegittima in quanto inidonea a salvaguardare l'aderenza al dettato costituzionale per cui si invoca da codesta ecc.ma Corte un giudizio definitivamente chiarificatore; - che viene disposta separazione degli atti da quelli relativi all'art. 1, quarto comma, del d.-l. citato, secondo la richiesta del p.m., perche' (pur esclusi gli inconvenienti di possibile prescrizione per la sospensione del corso interruttivo ex art. 23 della legge n. 87/1953) non sembra che il disposto dell'art. 18 del c.p.p. consenta discrezionalita' al giudice, allorquando non sia assolutamente indispensabile (ed il caso di specie non evoca una situazione di questo tipo);
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 1 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione; Sospende il processo promosso contro Faletto Piero in relazione alla violazione dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. citato e manda la cancelleria per la trasmissione degli atti all'ecc.ma Corte costituzionale in Roma, previa separazione degli stessi da quelli relativi alla contravvenzione di cui all'art. 1, quarto comma, del d.-l. citato; per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Torino, il 30 ottobre 1990. Il giudice: SANDRELLI 91C0013