N. 12 ORDINANZA 8 - 10 gennaio 1991

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Parchi nazionali - Regione Toscana - Piano del Parco nazionale
 dell'arcipelago toscano - Direttive e criteri dettate con decreto del
 Ministro dell'ambiente - Atto privo di base legislativa - Lesione
 delle prerogative regionali in materia Richiesta di sospensiva
 dell'operativita' del decreto Insussistenza del danno grave ed
 irreparabile - Riserva sull'ammissibilita' e sul merito del ricorso -
 Reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto
 impugnato
 
 (Decreto del Ministro dell'Ambiente 26 luglio 1990)
 
 (Cost., artt. 97 e 113).
(GU n.3 del 16-1-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto del Ministro
 dell'ambiente del 26 luglio 1990 (Direttive e criteri generali per la
 redazione  del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano), in
 relazione al quale la  Regione  Toscana  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione  nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri
 con ricorso notificato il 22 ottobre 1990, depositato in  cancelleria
 il  29 ottobre successivo ed iscritto al n. 35 del registro conflitti
 1990;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'avv. Alberto Predieri per la Regione Toscana e l'Avvocato
 dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Ritenuto   che  la  Regione  Toscana  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione nei confronti dello Stato in relazione  al  decreto  del
 Ministro  dell'ambiente  26  luglio  1990,  con  il  quale sono state
 dettate le direttive e i criteri generali per la redazione del  piano
 del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano;
      che,  a  giudizio della Regione ricorrente, il decreto impugnato
 sarebbe privo di base legislativa e per cio' solo lesivo degli  artt.
 97 e 113 della Costituzione;
      che lo stesso decreto sarebbe comunque lesivo delle attribuzioni
 regionali in materia di istituzione  di  parchi  e,  in  particolare,
 estenderebbe    illegittimamente   all'istituendo   Parco   nazionale
 dell'Arcipelago toscano la procedura prevista dalla delibera  CIPE  5
 agosto  1988  per  l'istituzione  dei parchi nazionali specificamente
 indicati dall'art. 18, lett. c), della legge 11 marzo  1988,  n.  67,
 diversi da quello in esame;
      che,  inoltre,  l'art. 2 del decreto, il quale prevede che dalla
 data di pubblicazione del decreto stesso decorre il termine di trenta
 giorni  per  la  formulazione delle offerte tecnico-economiche di cui
 alla tabella A2 della  Sezione  III  dell'appendice  A  della  citata
 delibera   CIPE  5  agosto  1988,  sarebbe  lesivo  delle  competenze
 regionali, in quanto renderebbe applicabili  sia  le  norme  relative
 alla  individuazione  dei  soggetti,  anche privati, interessati alla
 redazione del piano,  sia  quelle  relative  al  finanziamento  degli
 interventi   di   competenza   di   soggetti   diversi  dal  Ministro
 dell'ambiente;
      che,  in  considerazione della illegittimita' dei criteri, delle
 direttive e delle modalita' relative alla  redazione  del  piano,  la
 Regione  Toscana  chiede  che  venga  sospesa l'efficacia del decreto
 impugnato onde prevenire la formazione di un piano illegittimo;
      che  si  e'  costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri
 chiedendo la reiezione del ricorso;
      che,   con  successiva  memoria,  l'Avvocatura  dello  Stato  ha
 precisato che per la istituzione del Parco nazionale  dell'Arcipelago
 toscano e' stata seguita, in considerazione della identita' di ratio,
 la procedura prevista dalla  delibera  CIPE  5  agosto  1988  per  la
 istituzione dei parchi nazionali espressamente indicati nell'art. 18,
 lett. c), della legge n. 67 del 1988;
      che la stessa Regione Toscana aveva partecipato alla Commissione
 paritetica, istituita ai sensi della  Sezione  III  dell'Appendice  A
 della  delibera CIPE 5 agosto 1988, la quale aveva formulato proposte
 per la perimetrazione e  per  l'adozione  di  misure  provvisorie  di
 salvaguardia  recepite  dal  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 21
 luglio 1989;
      che,  anche  ad avviso dell'Avvocatura, l'approvazione del piano
 del parco richiede l'intesa con la regione ricorrente;
    Considerato che la Regione Toscana ha chiesto la sospensione della
 operativita' del decreto impugnato adducendo l'esigenza di evitare la
 "formazione  di  un  piano  illegittimo,  con  sperpero di tempo e di
 denaro pubblico";
      che,   avuto   riguardo   ai  contenuti  del  decreto  impugnato
 (fissazione delle direttive e dei criteri generali per  la  redazione
 del  piano  del  Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, nonche' del
 termine per la presentazione al Ministero dell'ambiente delle offerte
 tecnico-economiche  relative  alle  attivita'  per  la  redazione del
 piano), deve ritenersi che dalla esecuzione del  decreto  stesso  non
 discenda ne' la formazione ne' l'approvazione del piano del parco, le
 quali, tra l'altro, secondo la procedura disciplinata dalla  delibera
 CIPE  5  agosto  1988  e  secondo quanto riconosciuto dall'Avvocatura
 dello Stato, devono  essere  precedute  dall'intesa  con  la  Regione
 ricorrente;
      che   l'esecuzione  dell'atto  impugnato,  comportando  solo  lo
 svolgimento di attivita' istruttorie e propedeutiche alla  formazione
 del  piano, non puo' determinare quel danno grave ed irreparabile che
 solo puo' giustificare la sospensione dell'atto impugnato.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riservata  ogni  pronuncia  sull'ammissibilita'  e  sul  merito del
 ricorso indicato in epigrafe,  respinge  l'istanza  presentata  dalla
 Regione  Toscana  per  la sospensione dell'esecuzione del decreto del
 Ministro dell'ambiente 26 luglio 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0036