MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 1991 

  Modificazioni  al decreto ministeriale 28 dicembre 1989 concernente
istruzioni per  la  redazione,  la  trasmissione  e  la  compilazione
meccanografica  dei  ruoli  e  adempimenti  contabili  a carico degli
agenti della  riscossione  per  la  riscossione  coattiva  di  tasse,
imposte indirette, tributi locali ed altre entrate.
(GU n.17 del 21-1-1991)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo
per la istituzione e la disciplina del servizio  per  la  riscossione
dei tributi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di  altre
entrate  dello  Stato  e  di  altri  enti  pubblici, emanato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657;
  Visto   l'art.  130  dello  stesso  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 43 che prevede l'abrogazione di tutte  le  disposizioni
che  regolano,  mediante  rinvio  al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, la riscossione coattiva delle  imposte,  dei  diritti  doganali,
delle  tasse  di  concessione  governativa  e  di ogni altra entrata,
diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e
69,  commi  1  e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43
del  1988,  nonche'  di  ogni  altra  norma  incompatibile   con   la
riscossione  disciplinata  dal  medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 43;
  Visti  il  primo comma e il secondo comma, lettera b), dell'art. 67
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988,  i
quali prevedono, rispettivamente, la riscossione coattiva delle tasse
e delle imposte indirette da parte dei concessionari del servizio  di
riscossione  e l'emanazione, a cura del Ministro delle finanze, di un
decreto al fine di  stabilire  tempi,  procedure  e  criteri  per  la
redazione   e  la  trasmissione  dei  ruoli  e  per  la  compilazione
meccanografica  degli  stessi  da  parte  del   Consorzio   nazionale
obbligatorio  tra  i  concessionari  della  riscossione,  nonche' gli
adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;
  Visto  l'art.  4,  comma  7, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito  nella  legge  4  aprile  1989,  n.  144,   e   successive
modificazioni;
 Visti  l'art.  2,  comma  1,  lettere  c), d), e) ed f), nonche' gli
articoli 63, comma 1, e 65  del  richiamato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 43 del 1988;
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602;
  Visto  l'art.  17  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
giugno 1955, n. 1544;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n.
239;
  Visti  gli  articoli 252 e 253 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1990;
  Viste   le  osservazioni  formulate  dalla  commissione  consultiva
istituita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h), della  legge  n.
657 del 1986, nel parere espresso nella seduta del 28 dicembre 1990;
  Ritenuto  necessario  uniformare  la  formazione  dei  ruoli per la
riscossione coattiva di tasse, imposte indirette, tributi  locali  ed
altre  entrate  di  cui  agli  articoli  67,  68 e 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  43,  a  quella  dei
ruoli delle imposte dirette;
  Rilevato   che  il  comma  4  dell'art.  3  del  succitato  decreto
ministeriale  del  28  dicembre  1989,  non  attua  tale   necessaria
assimilazione normativa espressamente contemplata dal citato art. 67,
comma 2, lettera a);
                               Decreta:
                            Articolo unico
  1.  Il comma terzo dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre
1989 e' sostituito dal seguente:
  "Il ruolo contiene:
   gli  estremi identificativi della liquidazione o dell'altro titolo
da cui il credito trae origine;
   gli   estremi  dell'atto  cui  la  liquidazione  o  il  titolo  si
riferiscono;
   le  generalita' dei debitori, il domicilio fiscale o la residenza,
il codice fiscale,  se  conosciuto;  per  i  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche in luogo delle generalita' il ruolo deve contenere la
denominazione o la ragione sociale;
   l'anno al quale il credito si riferisce;
   l'importo totale del credito;
   la  ripartizione, per competenza e residui, dell'importo totale in
distinti articoli  di  ruolo,  con  specificazione  del  capitolo  di
bilancio   o   dell'avente  diritto,  per  ciascuna  imposta,  tassa,
contributo, canone,  diritto  doganale  ed  altri  diritti,  per  gli
interessi maturati fino alla data di scadenza dell'unica rata, per le
soprattasse e per le pene pecuniarie. Gli oneri accessori a qualsiasi
titolo  dovuti dal debitore in relazione ai singoli tributi e ad ogni
altra voce di entrata  costituiscono  un  articolo  unico  e  ciascun
importo  parziale  di detto articolo deve contenere la specificazione
del capitolo del bilancio di appartenenza o l'indicazione dell'avente
diritto;
   ogni  altro  elemento  utile  ad  individuare  la  provenienza del
credito erariale".
  2. Il comma quarto dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre
1989 e' abrogato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 gennaio 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA