UNIVERSITA' DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.17 del 21-1-1991)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche  dell'Universita'  degli  studi   di   Palermo
(consiglio  di facolta' seduta del 23 gennaio 1987-29 settembre 1989,
senato accademico seduta del 7 luglio 1987-3 aprile  1990,  consiglio
di amministrazione seduta del 16 luglio 1987-30 maggio 1990);
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nella seduta del 18 marzo 1989;
  Vista la ministeriale del 3 settembre 1990, prot. n. 2909;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Palermo, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  220 e con lo spostamento della numerazione successiva
sono inseriti i seguenti  nuovi  articoli,  relativi  all'istituzione
della scuola diretta a fini speciali in informatica.
            Scuola diretta a fini speciali in informatica
  Art.  221.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali di
informatica presso l'Universita' degli studi di Palermo.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
informatiche, in grado di  affrontare  i  problemi  connessi  con  il
trattamento  e  l'elaborazione  dei  dati,  e  piu' in generale delle
informazioni.
  La scuola rilascia il diploma in informatica.
  Art.  222.  -  La  scuola  ha  la  durata di due anni. Ciascun anno
prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore
di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili (in ambito universitario e a
quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e  privati)
la  scuola  e'  in  grado  di accettare un numero massimo di iscritti
determinato in trenta per ciascun anno di corso e per  un  totale  di
sessanta studenti.
  Art.  223.  - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta'
di ingegneria, scienze ed economia e commercio e  i  dipartimenti  di
ingegneria  elettrica, tecnologia e produzione meccanica e matematica
ed applicazioni. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata  la
sede della direzione della scuola.
  Art. 224. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
  1› Anno:
   istituzioni di matematica;
   introduzione agli algoritmi ed alla programmazione;
   architettura degli elaboratori;
   linguaggi e metodi di programmazione;
   due insegnamenti tra quelli opzionali.
  2› Anno:
   sistemi per l'elaborazione dei dati;
   basi di dati;
   sistemi informativi;
   tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.
  Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
   applicazioni della ricerca operativa;
   applicazioni gestionali;
   automazione degli uffici;
   automazione industriale;
   calcolo numerico;
   elementi di elettronica;
   elementi di progettazione di sistemi digitali;
   fondamenti di informatica;
   informatica grafica;
   matematica computazionale;
   probabilita' e statistica;
   progettazione e produzione assistita da calcolatore;
   sistemi operativi;
   sistemi esperti;
   tecniche di produzione software;
   telematica e sistemi distribuiti.
  Gli  insegnamenti  di  "linguaggi  e metodi di programmazione" e di
"sistemi per l'elaborazione dei dati"  sono  a  prevalente  carattere
tecnico pratico.
  Gli insegnamenti architettura degli elaboratori, applicazione della
ricerca operativa, automazione industriale, applicazioni  gestionali,
calcolo  numerico, elementi di elettronica, elementi di progettazione
di  sistemi  digitali,  fondamenti  di  informatica,  istituzioni  di
matematica,  probabilita' e statistica, sono costituiti con opportuni
raggruppamenti e coordinamenti di  insegnamenti  di  altri  corsi  di
laurea o di diploma.
  Art.  225.  -  Gli  insegnamenti  prevedono  attivita' pratiche che
consistono in esercitazioni sulla materia trattata  nel  corso  e  in
attivita' sperimentali. Tutti gli insegnamenti sono semestrali.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno, gli studenti dovranno presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
  I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.
  Art.  226.  -  E' obbligatorio un tirocinio, che si svolge sotto la
guida di  un  docente,  di  massima  nell'ambito  di  uno  dei  corsi
opzionali del 2› anno, ed ha la durata di almeno ottanta ore.
  Art.  227. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
puo' stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalita'
di    sovvenzionamento    e    di    utilizzazione    di    strutture
extrauniversitarie per lo  svolgimento  di  attivita'  didattiche  ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1982,  n.
162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Palermo, 5 novembre 1990
                                    Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI