Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.17 del 21-1-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici di questa Universita': consiglio di facolta' di economia e commercio del 24 aprile 1990, senato accademico del 29 maggio 1990 e consiglio di amministrazione del 31 maggio 1990; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, primo comma; Visto il parere con osservazioni del Consiglio universitario nazionale del 10-12 settembre 1990; Visto l'accoglimento delle suddette osservazioni da parte degli organi accademici dell'Universita' di Bari: Consiglio di facolta' di economia e commercio del 19 settembre 1990, senato accademico del 26 settembre 1990, consiglio di amministrazione del 29 settembre 1990; Atteso che il presente decreto rettorale e' conforme alla tipologia nazionale; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto rettorale n. 4274 del 20 agosto 1990, con il quale e' stata istituita la scuola diretta a fini speciali in comunicazione d'impresa; Ritenuto opportuno rettificare il citato decreto rettorale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico All'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' degli studi di Bari e' aggiunta la scuola in "comunicazione d'impresa". Con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola in comunicazione d'impresa. Scuola diretta a fini speciali in "comunicazione d'impresa" Art. 1. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in comunicazione d'impresa presso l'Universita' di Bari. La scuola ha il compito di preparare tecnici con le seguenti competenze: a) addetto alla pubblicita' dell'impresa - utente e account executive; b) ricercatore-pianificatore di mezzi pubblicitari; c) creativo. La scuola rilascia il diploma in pubblicita'. Art. 2. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede cinquecento ore di insegnamento, di cui centocinquanta ore di attivita' pratica guidata. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso e per un totale di cinquanta studenti per due anni. Art. 3. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di economia e commercio. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 4. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1 Anno: Primo semestre: 1) economia dell'impresa; 2) storia dei mezzi di comunicazione di massa; 3) elementi di diritto; 4) psicologia; 5) istituzioni di statistica; 6) lingua inglese I. Secondo semestre: 7) marketing; 8) teoria e tecnica della comunicazione; 9) problemi giuridici e deontologici delle comunicazioni di massa; 10) statistica economica; 11) informatica *; 12) lingua inglese **; 13) qualita' dei prodotti e dei servizi. 2 Anno: Primo semestre: 14) ricerche di marketing; 15) teoria e tecnica della pubblicita'; 16) mezzi pubblicitari (1); 17) metodologie creative; 18) strategie e strumenti della comunicazione d'impresa. Secondo semestre: Addetto alla pubblicita'-account executive 19) ricerche pubblicitarie (2); 20) management della pubblicita' (3); 21) pianificazione e acquisto dei mezzi pubblicitari (4); 22) tecniche di produzione stampa e audiovisiva (5); 23) programmazione e controllo della comunicazione d'impresa. Ricercatore-pianificatore mezzi: 19) ricerche pubblicitarie (2); 20) ricerche sui mezzi (6); 21) pianificazione e acquisto dei mezzi pubblicitari (5); 22) tecniche di produzione stampa; 23) tecniche di produzione audiovisiva. Creativo: 19) tecniche creative (7); 20) copywriting (4); 21) art direction (5); 22) tecniche di produzione stampa; 23) tecniche di produzione audiovisiva. Art. 5. - L'attivita' pratica comporta: seminari, esercitazioni di laboratorio, approfondimento della lingua inglese, esercitazioni e ricerche sui mezzi, discussione di "case histories", simulazione di casi. Art. 6. - Il tirocinio si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, secondo le disponibilita' delle istituzioni universitarie loro proprie (centri di ricerca, strutture dipartimentali, laboratori, ecc.) oppure di strutture idonee, volte a simulare l'attivita' di organizzazioni od ambienti professionali. Art. 7. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla fine di ogni semestre. Art. 8. - L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su una delle materie professionali previste nel secondo anno di corso. Il presente decreto sara' pubblicato a norma di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 1 ottobre 1990 Il rettore * Con esercitazioni di laboratorio. ** Con approfondimenti della microlingua settoriale. (1) Con seminari di tecnologia e nuovi media. (2) Con esercitazioni. (3) Con la discussione di "Case histories". (4) Con simulazione di casi. (5) Con laboratorio di comunicazione audiovisiva. (6) Con esercitazioni e confronti internazionali. (7) Con laboratorio di analisi del linguaggio. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.