CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

CIRCOLARE 1 gennaio 1991, n. 1179 

  Istruzioni per la concessione dei mutui nell'anno 1991.
(GU n.17 del 21-1-1991)
 
 Vigente al: 21-1-1991  
 

                                   Alle amministrazioni provinciali e
                                  comunali
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle presidenze delle giunte
                                  regionali
                                  Alle prefetture
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  All'Associazione nazionale comuni
                                  italiani (A.N.C.I.)
                                  All'Unione province italiane
                                  (U.P.I.)
                                  All'Unione nazionale comuni montani
                                  (U.N.C.E.M.)
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  servizi pubblici degli enti  locali
                                  (C.I.S.P.E.L.)
PREMESSA.
  La   necessita'   del  contenimento  e  del  ridimensionamento  del
disavanzo pubblico ha portato il Governo  ad  emanare  una  serie  di
prescrizioni legislative e paralegislative.
  Queste  disposizioni  hanno  comportato  una drastica riduzione dei
finanziamenti  e   un   rallentamento   delle   procedure   incidendo
profondamente sull'attivita' e l'efficienza dell'Istituto.
  Nel  porgere le scuse dell'Istituto per i disagi subiti dagli enti,
in conseguenza di quanto esposto sopra, si evidenzia che  gli  stessi
disagi  hanno peraltro pesato in eguale misura anche sugli istruttori
della Cassa depositi e prestiti stessa.
  Purtroppo  il  nuovo  anno  non  si  presenta  certo piu' sereno in
quanto, come  vedremo,  anche  per  l'anno  corrente  forti  sono  le
limitazioni che incideranno sulla Cassa per le medesime ragioni.
  Premesso cio', si espongono di seguito le problematiche della nuova
normativa.
1. Disposizioni legislative e direttive del consiglio di
   amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
  L'attivita'  di  finanziamento  della  Cassa  depositi  e prestiti,
nell'anno 1991 risulta condizionata dalle disposizioni contenute  nel
decreto-legge  del 31 ottobre 1990, n. 310, convertito dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di
finanza  locale,  dal  decreto-legge del 12 gennaio 1991, n. 6, sulle
disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991, nonche'
dalle direttive del consiglio di amministrazione dell'Istituto.
  In via generale, l'attivita' della Cassa depositi e prestiti per il
1991 viene programmata sulla base di un finanziamento complessivo  di
8.000 miliardi.
  In concreto:
1.1 Disponibilita' finanziarie per singolo ente.
  Per  dare  a  tutti  gli  enti la stessa opportunita' di accesso al
credito agevolato  della  Cassa,  le  risorse  diponibili,  come  nel
passato, vengono suddivise tra tutti gli enti destinatari, sulla base
della popolazione residente al 31 dicembre 1989.
  Ogni ente avra' cosi' a disposizione un plafond di finanziamenti da
considerare ai  fini  dell'elaborazione  del  programma  delle  opere
pubbliche,  come  dai successivi parametri; le richieste dei consorzi
delle aziende e le S.p.a., come  lo  scorso  anno,  graveranno  sulle
disponibilita' degli enti partecipanti.
  Pertanto,  tenendo  presente  la  prescrizione del decreto-legge n.
310/90 sulla priorita' ai comuni fino  a  20.000  abitanti  la  Cassa
mettera' a disposizione di ogni singolo ente:
   L. 350.000.000 per i comuni fino a 2.000 abitanti;
   L.  150.000  x  abitante  per  i comuni con popolazione da 2.001 a
20.000 abitanti (con una quota minima di L. 500.000.000);
   L.  100.000  x  abitante  per i comuni con popolazione superiore a
20.000 abitanti (con una quota fissa  aggiuntiva  di  L.  150.000.000
fino a 25.000 abitanti);
   L. 25.000 x abitante per le province;
   L. 15.000 x abitante per le comunita' montane.
  Si  ritiene  importante  sottolineare,  ad  evitare  interlocutorie
inutili, che il limite alle concessioni della Cassa include anche  le
cosidette  "leggi  speciali"  cioe',  in generale, quelle con oneri a
carico del bilancio dello Stato o con contributi erariali  aggiuntivi
(compresi  i  mutui  per  i  comuni  sotto  i  5.000  abitanti che si
evidenzia  sono  stati  confermati  anche  per   il   1991   con   il
decreto-legge  n.  6/91,  art. 1), per le quali non e' stata prevista
alcuna deroga specifica.  Il  legislatore  quando  ha  voluto  questa
esclusione  l'ha  prevista  espressamente,  come  nell'art.  1, terzo
comma, del decreto-legge n. 269/90 o  il  decreto-legge  29  dicembre
1990, n. 414.
  Pertanto gli enti che sono stati inseriti in programmi ministeriali
o  regionali  per  interventi  settoriali  non  godranno  di  risorse
aggiuntive (vedi paragrafo 2.2.).
1.2. Esclusioni di finanziamento.
  In  considerazione della limitazione degli interventi della Cassa e
della correlativa liberalizzazione del ricorso  al  sistema  bancario
con la soppressione dell'obbligo di adire in via prioritaria la Cassa
depositi e prestiti (art. 5 del decreto-legge n. 310/90,  convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 403/90) non verranno prese in considerazione richieste
relative alla esecuzione di opere cosi' dette di  "edilizia  sociale"
che  non presentino caratteristiche di indispensabilita' ed urgenza e
che, ove comunque volute dall'ente,  possono  trovare  copertura  nel
finanziamento extra Cassa.
2. Precisazioni procedurali.
  Le  rilevanti  innovazioni legislative di quest'ultimo periodo, non
ultima il nuovo ordinamento  delle  autonomie  (legge  n.  142/1990),
comportano la necessita' di adeguare le procedure della Cassa.
  Si  ritiene,  pero', prima di emanare una nuova circolare generale,
attendere il tempo necessario a permettere un primo affinamento delle
problematiche sorte.
  Percio',  al  momento  si  forniscono le sole precisazioni relative
all'attivazione  della  procedura  1991   e   alle   situazioni   che
determinano il maggior numero di interlocutorie.
2.1 Avvio procedura.
  Come  gia'  chiarito  ogni  ente avra' a disposizione un plafond di
risorse finanziarie  da  considerare  a  fini  dell'elaborazione  del
programma delle opere pubbliche.
  Tenendo  presente  la  suddetta disponibilita' finanziaria gli enti
dovranno, se ritengono di richiedere  il  finanziamento  alla  Cassa,
confermare  tutte  le  richieste anche quelle che, nel 1989, avessero
gia' ottenuta l'adesione, ormai decaduta. La conferma alla  richiesta
di  mutuo,  accompagnata  dall'eventuale aggiornamento prezzi o dalla
dichiarazione  di  congruita'   degli   stessi,   dovra'   riguardare
ovviamente  soltanto  le  pratiche  che  non abbiano terminato l'iter
amministrativo, cioe' non abbiano ottenuto la concessione definitiva.
  In  tal  modo  sara'  possibile aggiornare, sia nel data-base della
Cassa sia presso ciascun ente, gli  investimenti  da  finanziare  col
credito agevolato dalla Cassa.
  In  definitiva,  in  considerazione della possibilita' che, dato il
tempo trascorso, gli enti possano essersi rivolti ad altri Istituti -
si  ripete - dovranno essere confermate tutte le richieste, qualunque
sia la fase procedurale, ad eccezione della concessione definitiva.
  Si  avverte  che non incideranno nel plafond 1991 i perfezionamenti
relativi a richieste che abbiano ottenuto l'adesione di  massima  nel
1990, per le quali sara' egualmente necessaria la conferma e l'invio,
nel piu' breve tempo possibile, della documentazione necessaria  alla
concessione definitiva.
2.2. Progetti stralcio.
  Come  ormai  noto,  ad  ogni  mutuo  deve corrispondere un progetto
definito,  che  costituisce  presupposto  della  concessione  stessa.
Pertanto  ogni  qualvolta  il progetto superi l'importo di mutuo deve
essere effettuato uno stralcio di progetto  in  corrispondenza  della
disponibilita'  finanziaria. Naturalmente l'ente potrebbe, senza fare
stralci, assumere la differenza a proprio carico; in  tal  caso  deve
impegnarsi,  con delibera, ad eseguire e spesare, prima di richiedere
le somministrazioni alla Cassa, lavori  per  l'importo  eccedente  il
mutuo  concesso.  Poiche' tale situazione puo' facilmente presentarsi
nel settore delle "leggi speciali" trattandosi di opere di  un  certo
rilievo,  ad  evitare  interlocutorie, qualora il plafond disponibile
per  l'ente  fosse  inferiore  all'importo  del  mutuo   ammesso   al
finanziamento  dal  programma regionale o ministeriale, dovra' essere
redatto un progetto stralcio in corrispondenza  della  disponibilita'
finanziaria.
2.3. Competenze organi.
  Gli  atti  fondamentali  attribuiti  alla  competenza esclusiva del
Consiglio sono quelli elencati all'art. 32 della  legge  n.  142/1990
che,  come  afferma  il  Ministero  dell'interno costituisce norma di
stretta interpretazione. Tutte le  altre  competenze  e  funzioni  di
carattere residuale sono demandate alla giunta.
  La  legge  n.  142/90 ha compiuto, nel campo delle competenze degli
organi, un capovolgimento rispetto all'ottica  del  precedente  testo
unico,  di  conseguenza le delibere non adottate dall'organo a cui la
nuova legge ha attribuito la  competenza  esclusiva,  sono  prive  di
alcun effetto.
  Per   evitare   interlocutorie   si  tenga  presente  che  per  gli
investimenti spetta al Consiglio:
   l'approvazione del programma delle opere pubbliche;
   l'approvazione del piano finanziario;
   l'assunzione  del mutuo e la delibera di devoluzione di mutuo gia'
assunto ad altra opera.
  Sono di competenza della giunta l'approvazione degli atti tecnici e
cioe':
   l'approvazione  del  progetto (nell'ambito dei programmi approvati
dai consigli);
   l'approvazione delle perizie.
  Si  ricorda  di  accompagnare  le delibere con la dichiarazione del
segretario sulla esecutivita' delle stesse.
2.4. Capacita' di indebitamento.
  Per  il  1991, ai sensi del decimo comma dell'art. 4 della legge n.
155/1990 il limite del 25% per l'indebitamento deve  essere  riferito
al  bilancio  consuntivo  del penultimo anno precedente quello in cui
viene  deliberata  l'assunzione  del  mutuo  (due   anni   precedenti
l'assunzione).  Questo  Istituto  ha  gia' provveduto a modificare la
relativa modulistica per la documentazione istruttoria.
3. Morosita'.
  Cominciano  a  verificarsi  alcuni  fenomeni  di morosita' da parte
degli enti locali per i quali la Cassa e' poi costretta a  richiedere
gli  atti  esecutivi  o  a  compensare  comunque  il proprio credito,
aumentando notevolmente le difficolta' delle amministrazioni.
  Ad  evitare  errate  interpretazioni,  si  rammenta che per effetto
della notifica della delega di pagamento al tesoriere, questi diviene
il  debitore  principale  della  rata  di  ammortamento  ed e' tenuto
comunque al pagamento della stessa, indipendentemente dalla materiale
disponibilita'  di  fondi dell'ente, e dal suo obbligo di accantonare
tempestivamente sull'entrate le  somme  necessarie  al  pagamento  di
quanto   delegato.    Essendo  la  delegazione  di  pagamento  titolo
letterale  ed  astratto,  nessuna  eccezione  inerente  al   rapporto
sottostante  puo'  essere  opposta  alla Cassa come a qualsiasi altro
istituto mutuante.
  Il mancato pagamento della rata per quanto sopra, specie se operato
su invito dell'ente mutuatario, concreta un comportamento illegittimo
che   puo'   dar   luogo   a   pesanti   responsabilita'   personali,
indipendentemente  dalle   procedure   esecutive   instaurate   dalla
scrivente per il recupero del credito.
  Analogamente  per  gli  addebiti  relativi  a  somme  indebitamente
percette o a debiti di altra natura, si ricorda l'obbligo di emettere
i  relativi  mandati  nei  tempi indicati, ad evitare la comminatoria
degli interessi moratori (14%) in caso di ritardato pagamento.
  Si  ricorda  anche  per  gli  enti  che  hanno adottato il piano di
rientro dei debiti fuori bilancio ex art. 24 della legge  n.  144/89,
che  l'omesso  versamento  delle  rate  rateizzate  come previsto dal
piano, costituisce  distrazione  di  fondi  che  puo'  comportare  la
diretta  responsabilita'  del ragioniere e del segretario, oltre alla
possibilita'   di   revoca   delle   facilitazioni   accordate    con
l'inevitabile  dichiarazione  di dissesto ai sensi dell'art. 25 della
citata legge n. 144.
4. Mutui per il risanamento di cui all'art. 25 della legge n. 144/89.
  La  Cassa e' chiamata dall'ottavo comma dell'art. 25 della legge n.
144/89 a concedere i mutui per il risanamento degli enti  dissestati.
A  seguito del decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991 la Cassa potra'
concedere l'intero mutuo, ponendolo  in  ammortamento  pro  quota  in
correlazione  alle  disponibilita'  annuali del fondo per lo sviluppo
degli investimenti attribuiti all'ente.
4.1. Procedura.
  La procedura di concessione e' la seguente:
   atti  istruttori:  per l'adesione di massima dovranno pervenire la
domanda e il decreto; mentre per la definitiva concessione del  mutuo
la   delibera   consiliare  di  assunzione  dell'intero  importo  con
l'attestazione dell'esecutivita' della stessa;
   messa  in ammortamento: il primo gennaio dell'anno successivo alla
concessione del mutuo viene posta  in  ammortamento  la  prima  e  la
seconda quota del mutuo, ed il primo gennaio degli anni successivi le
eventuali altre quote;
   erogazioni:  la  prima  quota  di  mutuo  viene  erogata  dopo  la
concessione del mutuo mentre le quote  successive  verranno  erogate,
dopo la loro messa in ammortamento, il 1› gennaio successivo.
 L'ente  dopo  aver  approvato  il piano di risanamento non puo' piu'
assumere  mutui  ad  eccezione  di  quelli  totalmente  coperti   dal
contributo  dello  Stato  o della regione (quarto comma, art. 14-ter,
della legge n. 38/90), o che siano  in  corrispondenza  di  quote  di
concorso   statale  non  assorbite  dall'ammortamento  dei  mutui  in
questione.  Pertanto  la   Cassa,   blocchera'   automaticamente   la
possibilita' di accesso ai mutui che verra' ripristinata solo dopo la
messa in ammortamento dell'ultima quota di  mutuo,  o  se  sussistano
ulteriori disponibilita'.
  Per  i  mutui  con oneri a carico dello Stato o della regione, ogni
intervento rimane subordinato alla possibilita' di  approvazione  del
piano  finanziario,  stante  la  predeterminazione della destinazione
delle risorse in bilancio.
 5. Mutui per espropri.
  In  attesa  della  conversione  in legge del decreto-legge n. 6/91,
dopo la quale si provvedera' a fornire istruzioni  piu'  precise,  si
rinvia, per ora, a quelle fornite in precedenza.
  Si  richiama,  pero',  fin  d'ora,  quanto  gia'  chiarito  per  il
finanziamento delle leggi  speciali  e  cioe',  che  nessuna  risorsa
aggiuntiva e' prevista per i maggiori oneri di esproprio. Di cio' gli
enti dovranno tener conto nell'elaborazione  del  loro  programma  di
investimenti,  poiche'  anche  questi interventi andranno imputati al
plafond di risorse disponibili per il singolo ente.
                                       Il direttore generale: FALCONE