Istruzioni per la concessione dei mutui nell'anno 1991.(GU n.17 del 21-1-1991)
Vigente al: 21-1-1991
Alle amministrazioni provinciali e comunali e, per conoscenza: Alle presidenze delle giunte regionali Alle prefetture Ai comitati regionali di controllo All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) All'Unione province italiane (U.P.I.) All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.) Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.) PREMESSA. La necessita' del contenimento e del ridimensionamento del disavanzo pubblico ha portato il Governo ad emanare una serie di prescrizioni legislative e paralegislative. Queste disposizioni hanno comportato una drastica riduzione dei finanziamenti e un rallentamento delle procedure incidendo profondamente sull'attivita' e l'efficienza dell'Istituto. Nel porgere le scuse dell'Istituto per i disagi subiti dagli enti, in conseguenza di quanto esposto sopra, si evidenzia che gli stessi disagi hanno peraltro pesato in eguale misura anche sugli istruttori della Cassa depositi e prestiti stessa. Purtroppo il nuovo anno non si presenta certo piu' sereno in quanto, come vedremo, anche per l'anno corrente forti sono le limitazioni che incideranno sulla Cassa per le medesime ragioni. Premesso cio', si espongono di seguito le problematiche della nuova normativa. 1. Disposizioni legislative e direttive del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. L'attivita' di finanziamento della Cassa depositi e prestiti, nell'anno 1991 risulta condizionata dalle disposizioni contenute nel decreto-legge del 31 ottobre 1990, n. 310, convertito dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, dal decreto-legge del 12 gennaio 1991, n. 6, sulle disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991, nonche' dalle direttive del consiglio di amministrazione dell'Istituto. In via generale, l'attivita' della Cassa depositi e prestiti per il 1991 viene programmata sulla base di un finanziamento complessivo di 8.000 miliardi. In concreto: 1.1 Disponibilita' finanziarie per singolo ente. Per dare a tutti gli enti la stessa opportunita' di accesso al credito agevolato della Cassa, le risorse diponibili, come nel passato, vengono suddivise tra tutti gli enti destinatari, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 1989. Ogni ente avra' cosi' a disposizione un plafond di finanziamenti da considerare ai fini dell'elaborazione del programma delle opere pubbliche, come dai successivi parametri; le richieste dei consorzi delle aziende e le S.p.a., come lo scorso anno, graveranno sulle disponibilita' degli enti partecipanti. Pertanto, tenendo presente la prescrizione del decreto-legge n. 310/90 sulla priorita' ai comuni fino a 20.000 abitanti la Cassa mettera' a disposizione di ogni singolo ente: L. 350.000.000 per i comuni fino a 2.000 abitanti; L. 150.000 x abitante per i comuni con popolazione da 2.001 a 20.000 abitanti (con una quota minima di L. 500.000.000); L. 100.000 x abitante per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (con una quota fissa aggiuntiva di L. 150.000.000 fino a 25.000 abitanti); L. 25.000 x abitante per le province; L. 15.000 x abitante per le comunita' montane. Si ritiene importante sottolineare, ad evitare interlocutorie inutili, che il limite alle concessioni della Cassa include anche le cosidette "leggi speciali" cioe', in generale, quelle con oneri a carico del bilancio dello Stato o con contributi erariali aggiuntivi (compresi i mutui per i comuni sotto i 5.000 abitanti che si evidenzia sono stati confermati anche per il 1991 con il decreto-legge n. 6/91, art. 1), per le quali non e' stata prevista alcuna deroga specifica. Il legislatore quando ha voluto questa esclusione l'ha prevista espressamente, come nell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge n. 269/90 o il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414. Pertanto gli enti che sono stati inseriti in programmi ministeriali o regionali per interventi settoriali non godranno di risorse aggiuntive (vedi paragrafo 2.2.). 1.2. Esclusioni di finanziamento. In considerazione della limitazione degli interventi della Cassa e della correlativa liberalizzazione del ricorso al sistema bancario con la soppressione dell'obbligo di adire in via prioritaria la Cassa depositi e prestiti (art. 5 del decreto-legge n. 310/90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403/90) non verranno prese in considerazione richieste relative alla esecuzione di opere cosi' dette di "edilizia sociale" che non presentino caratteristiche di indispensabilita' ed urgenza e che, ove comunque volute dall'ente, possono trovare copertura nel finanziamento extra Cassa. 2. Precisazioni procedurali. Le rilevanti innovazioni legislative di quest'ultimo periodo, non ultima il nuovo ordinamento delle autonomie (legge n. 142/1990), comportano la necessita' di adeguare le procedure della Cassa. Si ritiene, pero', prima di emanare una nuova circolare generale, attendere il tempo necessario a permettere un primo affinamento delle problematiche sorte. Percio', al momento si forniscono le sole precisazioni relative all'attivazione della procedura 1991 e alle situazioni che determinano il maggior numero di interlocutorie. 2.1 Avvio procedura. Come gia' chiarito ogni ente avra' a disposizione un plafond di risorse finanziarie da considerare a fini dell'elaborazione del programma delle opere pubbliche. Tenendo presente la suddetta disponibilita' finanziaria gli enti dovranno, se ritengono di richiedere il finanziamento alla Cassa, confermare tutte le richieste anche quelle che, nel 1989, avessero gia' ottenuta l'adesione, ormai decaduta. La conferma alla richiesta di mutuo, accompagnata dall'eventuale aggiornamento prezzi o dalla dichiarazione di congruita' degli stessi, dovra' riguardare ovviamente soltanto le pratiche che non abbiano terminato l'iter amministrativo, cioe' non abbiano ottenuto la concessione definitiva. In tal modo sara' possibile aggiornare, sia nel data-base della Cassa sia presso ciascun ente, gli investimenti da finanziare col credito agevolato dalla Cassa. In definitiva, in considerazione della possibilita' che, dato il tempo trascorso, gli enti possano essersi rivolti ad altri Istituti - si ripete - dovranno essere confermate tutte le richieste, qualunque sia la fase procedurale, ad eccezione della concessione definitiva. Si avverte che non incideranno nel plafond 1991 i perfezionamenti relativi a richieste che abbiano ottenuto l'adesione di massima nel 1990, per le quali sara' egualmente necessaria la conferma e l'invio, nel piu' breve tempo possibile, della documentazione necessaria alla concessione definitiva. 2.2. Progetti stralcio. Come ormai noto, ad ogni mutuo deve corrispondere un progetto definito, che costituisce presupposto della concessione stessa. Pertanto ogni qualvolta il progetto superi l'importo di mutuo deve essere effettuato uno stralcio di progetto in corrispondenza della disponibilita' finanziaria. Naturalmente l'ente potrebbe, senza fare stralci, assumere la differenza a proprio carico; in tal caso deve impegnarsi, con delibera, ad eseguire e spesare, prima di richiedere le somministrazioni alla Cassa, lavori per l'importo eccedente il mutuo concesso. Poiche' tale situazione puo' facilmente presentarsi nel settore delle "leggi speciali" trattandosi di opere di un certo rilievo, ad evitare interlocutorie, qualora il plafond disponibile per l'ente fosse inferiore all'importo del mutuo ammesso al finanziamento dal programma regionale o ministeriale, dovra' essere redatto un progetto stralcio in corrispondenza della disponibilita' finanziaria. 2.3. Competenze organi. Gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio sono quelli elencati all'art. 32 della legge n. 142/1990 che, come afferma il Ministero dell'interno costituisce norma di stretta interpretazione. Tutte le altre competenze e funzioni di carattere residuale sono demandate alla giunta. La legge n. 142/90 ha compiuto, nel campo delle competenze degli organi, un capovolgimento rispetto all'ottica del precedente testo unico, di conseguenza le delibere non adottate dall'organo a cui la nuova legge ha attribuito la competenza esclusiva, sono prive di alcun effetto. Per evitare interlocutorie si tenga presente che per gli investimenti spetta al Consiglio: l'approvazione del programma delle opere pubbliche; l'approvazione del piano finanziario; l'assunzione del mutuo e la delibera di devoluzione di mutuo gia' assunto ad altra opera. Sono di competenza della giunta l'approvazione degli atti tecnici e cioe': l'approvazione del progetto (nell'ambito dei programmi approvati dai consigli); l'approvazione delle perizie. Si ricorda di accompagnare le delibere con la dichiarazione del segretario sulla esecutivita' delle stesse. 2.4. Capacita' di indebitamento. Per il 1991, ai sensi del decimo comma dell'art. 4 della legge n. 155/1990 il limite del 25% per l'indebitamento deve essere riferito al bilancio consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo (due anni precedenti l'assunzione). Questo Istituto ha gia' provveduto a modificare la relativa modulistica per la documentazione istruttoria. 3. Morosita'. Cominciano a verificarsi alcuni fenomeni di morosita' da parte degli enti locali per i quali la Cassa e' poi costretta a richiedere gli atti esecutivi o a compensare comunque il proprio credito, aumentando notevolmente le difficolta' delle amministrazioni. Ad evitare errate interpretazioni, si rammenta che per effetto della notifica della delega di pagamento al tesoriere, questi diviene il debitore principale della rata di ammortamento ed e' tenuto comunque al pagamento della stessa, indipendentemente dalla materiale disponibilita' di fondi dell'ente, e dal suo obbligo di accantonare tempestivamente sull'entrate le somme necessarie al pagamento di quanto delegato. Essendo la delegazione di pagamento titolo letterale ed astratto, nessuna eccezione inerente al rapporto sottostante puo' essere opposta alla Cassa come a qualsiasi altro istituto mutuante. Il mancato pagamento della rata per quanto sopra, specie se operato su invito dell'ente mutuatario, concreta un comportamento illegittimo che puo' dar luogo a pesanti responsabilita' personali, indipendentemente dalle procedure esecutive instaurate dalla scrivente per il recupero del credito. Analogamente per gli addebiti relativi a somme indebitamente percette o a debiti di altra natura, si ricorda l'obbligo di emettere i relativi mandati nei tempi indicati, ad evitare la comminatoria degli interessi moratori (14%) in caso di ritardato pagamento. Si ricorda anche per gli enti che hanno adottato il piano di rientro dei debiti fuori bilancio ex art. 24 della legge n. 144/89, che l'omesso versamento delle rate rateizzate come previsto dal piano, costituisce distrazione di fondi che puo' comportare la diretta responsabilita' del ragioniere e del segretario, oltre alla possibilita' di revoca delle facilitazioni accordate con l'inevitabile dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art. 25 della citata legge n. 144. 4. Mutui per il risanamento di cui all'art. 25 della legge n. 144/89. La Cassa e' chiamata dall'ottavo comma dell'art. 25 della legge n. 144/89 a concedere i mutui per il risanamento degli enti dissestati. A seguito del decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991 la Cassa potra' concedere l'intero mutuo, ponendolo in ammortamento pro quota in correlazione alle disponibilita' annuali del fondo per lo sviluppo degli investimenti attribuiti all'ente. 4.1. Procedura. La procedura di concessione e' la seguente: atti istruttori: per l'adesione di massima dovranno pervenire la domanda e il decreto; mentre per la definitiva concessione del mutuo la delibera consiliare di assunzione dell'intero importo con l'attestazione dell'esecutivita' della stessa; messa in ammortamento: il primo gennaio dell'anno successivo alla concessione del mutuo viene posta in ammortamento la prima e la seconda quota del mutuo, ed il primo gennaio degli anni successivi le eventuali altre quote; erogazioni: la prima quota di mutuo viene erogata dopo la concessione del mutuo mentre le quote successive verranno erogate, dopo la loro messa in ammortamento, il 1 gennaio successivo. L'ente dopo aver approvato il piano di risanamento non puo' piu' assumere mutui ad eccezione di quelli totalmente coperti dal contributo dello Stato o della regione (quarto comma, art. 14-ter, della legge n. 38/90), o che siano in corrispondenza di quote di concorso statale non assorbite dall'ammortamento dei mutui in questione. Pertanto la Cassa, blocchera' automaticamente la possibilita' di accesso ai mutui che verra' ripristinata solo dopo la messa in ammortamento dell'ultima quota di mutuo, o se sussistano ulteriori disponibilita'. Per i mutui con oneri a carico dello Stato o della regione, ogni intervento rimane subordinato alla possibilita' di approvazione del piano finanziario, stante la predeterminazione della destinazione delle risorse in bilancio. 5. Mutui per espropri. In attesa della conversione in legge del decreto-legge n. 6/91, dopo la quale si provvedera' a fornire istruzioni piu' precise, si rinvia, per ora, a quelle fornite in precedenza. Si richiama, pero', fin d'ora, quanto gia' chiarito per il finanziamento delle leggi speciali e cioe', che nessuna risorsa aggiuntiva e' prevista per i maggiori oneri di esproprio. Di cio' gli enti dovranno tener conto nell'elaborazione del loro programma di investimenti, poiche' anche questi interventi andranno imputati al plafond di risorse disponibili per il singolo ente. Il direttore generale: FALCONE