Modalita' di cessione delle monete di serie speciale millesimo 1989.(GU n.17 del 21-1-1991)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 1979; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1990 concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del 350 anniversario della morte di Tommaso Campanella; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1990, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 398, concernente l'emissione di serie speciali di monete millesimo 1989; Considerata la necessita': di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette serie speciali nelle loro versioni: "ordinaria" e "proof"; di favorire ed incrementare la vendita delle serie in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso gli sportelli della Sezione Zecca dello Stato; Decreta: Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle serie speciali di monete millesimo 1989 entro il 31 marzo 1991, mediante versamento di lire 55.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione "ordinaria" e di L. 120.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione "proof" sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "Emissione numismatica" - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma. Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, adeguati quantitativi delle serie di monete in questione alla Direzione della Zecca. A fronte della cessione delle monete, come sopra ricevute, la Direzione della Zecca effettuera' decadali versamenti alla Tesoreria centrale dello Stato pari al corrispondente controvalore. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 gennaio 1991 Il Ministro: CARLI