UNIVERSITA' DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 19 novembre 1990 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.21 del 25-1-1991)

                              IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939,  n.  1098,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 luglio 1987
recante modificazioni allo statuto dell'Universita'  degli  studi  di
Cagliari;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste   le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita' relative al riordinamento
dei corsi di laurea della facolta' di medicina e chirurgia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale, di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli studi di Cagliari e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale;
  Udito il parere del Consiglio nazionale universitario nell'adunanza
del 18 luglio 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Cagliari, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  L'art.  59 relativo al tirocinio post lauream risulta integrato con
l'inserimento, dopo il primo comma, del seguente nuovo comma:
  "Per  svolgere  detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia
dovra' frequentare, per il periodo  di  tempo  indicato,  i  seguenti
reparti:
   due mesi in medicina generale;
   un mese in chirurgia generale;
   un mese in ostetricia, ginecologia, pediatria;
   un mese in pronto soccorso;
   un mese in laboratorio".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 19 novembre 1990
                                                   Il rettore: CASULA