Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.21 del 25-1-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987 recante modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita' relative al riordinamento dei corsi di laurea della facolta' di medicina e chirurgia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale, di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Udito il parere del Consiglio nazionale universitario nell'adunanza del 18 luglio 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 59 relativo al tirocinio post lauream risulta integrato con l'inserimento, dopo il primo comma, del seguente nuovo comma: "Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovra' frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti: due mesi in medicina generale; un mese in chirurgia generale; un mese in ostetricia, ginecologia, pediatria; un mese in pronto soccorso; un mese in laboratorio". Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 19 novembre 1990 Il rettore: CASULA