Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1991, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400.(GU n.27 del 1-2-1991)
1. La manovra economico-finanziaria per il 1991 e per il triennio 1991-93 approvata dal Parlamento costituisce un obiettivo miglioramento complessivo del processo di formazione delle decisioni di finanza pubblica: per la prima volta, infatti, la manovra decisa dal Parlamento puo' contare sulla completezza dei suoi contenuti sostanziali e formali, attraverso l'avvenuta emanazione, entro il 31 dicembre del 1990, dell'intera serie dei provvedimenti legislativi che la compongono (legge finanziaria, legge di bilancio e provvedimenti collegati). Come e' stato riconosciuto anche in sede parlamentare, la circostanza conferisce maggiore efficacia al complessivo insieme di strumenti di politica economica gia' originariamente prefigurati nel documento di programmazione economico-finanziaria del maggio 1990. D'altro canto, i positivi risultati ottenuti, in termini di contenimento delle spese, nella concreta gestione del bilancio 1990, hanno consentito un migliore controllo del fabbisogno del settore statale, sia pure in presenza di un rallentamento dell'attivita' economica verificatosi nella seconda parte dell'anno, dovuto in parte a fattori di origine esogena. Sulla base delle prime valutazioni, ne e' derivato che il fabbisogno complessivo del settore statale in termini di cassa si e' situato intorno ai 141 mila miliardi, in misura cioe' sostanzialmente coincidente con quanto previsto in sede di relazione previsionale e programmatica; in rapporto al P.I.L., il risultato manifesta un ulteriore progresso nel processo di rientro gia' avviato negli ultimi anni (10,7 per cento nel 1990 rispetto all'11,1 per cento del 1989). La positiva evoluzione presenta un ulteriore significativo indicatore nel fabbisogno primario, al netto cioe' degli interessi, che si e' ridotto intorno ai 15.000 miliardi rispetto ai 26.365 miliardi del 1989, passando dal 2,22% al 1,14% del P.I.L. in linea con le previsioni programmatiche aggiornate. Quanto precede conferma l'esigenza di proseguire nell'impostazione data lo scorso anno alla gestione dei conti pubblici, al fine di assicurare fin dall'inizio della nuova gestione la definizione di un insieme di comportamenti ai quali devono conformarsi tutte le amministrazioni dello Stato e del piu' ampio comparto pubblico. Tali comportamenti dovranno riguardare anche le gestioni decentrate di spesa svolte tramite funzionari delegati o istituzioni dotate di autonomia amministrativo-contabile, per conseguire gli obiettivi stabiliti nella manovra decisa dal Parlamento. La delicatezza del passaggio gestionale prefigurato per il 1991, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di Governo, rende ancor piu' cogente l'individuazione di una linea di gestione rigorosa della spesa pubblica, per meglio controllarne la dinamica e in tal modo rendere piu' agevole il contenimento del fabbisogno nei limiti prefissati. Il governo della spesa richiede in primo luogo la predisposizione di strumenti volti all'immediata ed efficace autolimitazione e al controllo delle decisioni lungo un arco temporale della gestione sufficientemente ampio, durante il quale verra' proseguito e perfezionato l'attento monitoraggio degli andamenti mensili delle entrate e delle spese, in maniera tale da verificare costantemente la coerenza degli andamenti in atto con gli obiettivi prefissati. A tal fine, dal lato delle entrate, accogliendo anche indicazioni emerse in sede parlamentare in occasione dell'approvazione della manovra, si dara' tempestivamente luogo all'istituzione di un osservatorio sulle entrate, con la partecipazione dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Banca d'Italia. 2. La presente direttiva individua ai predetti fini i comportamenti sottoelencati, in ordine ai quali i Ministri o le altre autorita' istituzionali dovranno assicurare, per quanto di competenza e sotto la diretta responsabilita' dei direttori generali, la piena osservanza da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato nella concreta gestione della spesa per il 1991: a) relativamente alle spese discrezionali per acquisto di beni e servizi, limitare mediamente al venticinque per cento degli stanziamenti complessivi l'assunzione di impegni nel primo semestre dell'anno in corso, con esclusione di quelle il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtu' di accordi internazionali o comunitari, nonche' di contratti o convenzioni gia' stipulati. La misura e' diretta a rendere piu' agevole la puntuale applicazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 65/89, convertito dalla legge n. 155/8/9, recante disposizioni in materia finanza pubblica. Come e' noto, la norma introduce il limite del cinquanta per cento dello stanziamento per l'assunzione di impegni di spese correnti nel primo semestre dell'esercizio; b) con riferimento alle spese del conto capitale previste da leggi pluriennali, adottare, negli atti e nelle procedure propedeutiche all'assunzione degli impegni, comportamenti funzionali al rispetto integrale del disposto dell'art. 2, comma 8, della legge finanziaria n. 405/90, che introduce, per l'amministrazione dello Stato e per gli enti pubblici interessati, specifici e diversificati limiti di impegnabilita' nell'anno in corso a carico delle autorizzazioni di spesa previste per gli esercizi futuri; c) relativamente alle spese per trasferimenti, limitare per il primo semestre l'assunzione di impegni alle sole assegnazioni espressamente autorizzate da leggi specifiche; d) quanto all'utilizzo degli accantonamenti per provvedimenti legislativi, inseriti nei fondi speciali, le amministrazioni interessate, nello svolgimento della loro attivita', potranno sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri i relativi disegni di legge soltanto previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro; analoga autorizzazione e' richiesta per l'assenso da parte del Governo ad iniziative parlamentari comportanti oneri ancorche' previsti nei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso; e) fermi restando i limiti fissati nelle precedenti lettere per i capitoli di spesa aventi residui di stanziamento alla data del 31 dicembre 1990, subordinare l'impegno delle autorizzazioni di competenza al completo utilizzo delle predette disponibilita' in conto residui; f) relativamente alle operazioni della Cassa depositi e prestiti, nel primo semestre dell'anno gli atti e le procedure concernenti i mutui dovranno essere regolati in modo da limitarne le concessioni al trenta per cento di quelle complessivamente autorizzate per l'anno 1991 dal decreto-legge n. 310 del 31 ottobre 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 403 del 22 dicembre 1990, ragguagliandole in via presuntiva e prudenziale al limite inferiore di 8.000 miliardi previsto nell'indicata normativa. Le erogazioni in termini di cassa saranno, contestualmente, contenute entro il limite del quaranta per cento dell'importo previsto per il 1991; g) con riguardo alle disponibilita' degli enti pubblici regolate dalle norme sulla tesoreria unica, si richiamano le istruzioni emanate in data 10 febbraio 1990 dal Ministro del tesoro, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1990, n. 36; h) quanto alle gestioni fuori bilancio delle amministrazioni dello Stato e degli enti ed organismi che gestiscono fondi per conto dello Stato, nel primo semestre i prelievi dai rispettivi conti di tesoreria, centrale o provinciale, non potranno mediamente superare l'importo dello stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda gli enti del settore pubblico allargato dotati di particolare autonomia (regioni, province, comuni), la presente direttiva costituisce indirizzo volto al conseguimento di obiettivi di interesse nazionale per la cui attuazione le amministrazioni interessate adottano atti coerenti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva.