UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.29 del 4-2-1991)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2319 e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  "La Sapienza" di Roma,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso.
  Gli   articoli  relativi  alle  sottoelencate  scuole  e  corsi  di
specializzazione e perfezionamento sono soppressi:
   applicazione forense (art. 24);
   bioingegneria (articoli 696-705);
   criminologia clinica e psichiatria forense (articoli 628-636);
   diritto  romano  e  diritti  dell'Oriente  mediterraneo  (articoli
453-461);
   economia dei trasporti e del turismo (articoli 487-494);
   filologia classica (articoli 495-498);
   filologia moderna (articoli 499-503);
   filosofia (articoli 514-518);
   filosofia del diritto (articoli 462-464);
   filosofia  e  preparazione  all'insegnamento  filosofico (articoli
575-584);
   glottologia (articoli 554-558);
   ingegneria del traffico (articoli 678-686);
   metodi   avanzati  di  analisi  e  progettazione  delle  strutture
(articoli 706-713);
   scuola orientale (articoli 548-553);
   scienza e tecnologia grafica (articoli 714-720);
   scienze amministrative (articoli 476-486);
   scienze etonologiche (articoli 542-547);
   scienze morali e sociali (articoli 566-574);
   storia antica (articoli 504-508);
   storia del diritto medioevale e moderno (articoli 465-475);
   storia medioevale e moderna (articoli 509-513);
   studi storico religiosi (articoli 519-524);
   tecnologie alimentari (articoli 657-667);
   valutazione  e  prevenzione  della  nocivita' dei prodotti chimici
industriali (articoli 668-677);
   virologia (articoli 653-656).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1990
                                                    Il rettore: TECCE