Modificazione ai criteri per la determinazione del tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassartigiana e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.(GU n.29 del 4-2-1991)
Il MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalita' per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 1986 con il quale sono stati fissati i criteri di variazione automatica, con periodicita' bimestrale ed in misura differenziata in relazione alla durata delle operazioni, del tasso massimo di interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane; Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto con i quali sono stati definiti i seguenti parametri, da applicare con l'aggiunta della maggiorazione forfetaria riconosciuta agli intermediari creditizi, per la determinazione del predetto tasso: a) per le operazioni fino a diciotto mesi: rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria; b) per le operazioni oltre i diciotto mesi: rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare; Avute presenti le caratteristiche tecniche e di durata del credito all'artigianato; Ritenuta la necessita', per le operazioni oltre i diciotto mesi, di modificare il parametro sopracitato variando una componente dello stesso con l'adozione del rendimento dei titoli pubblici soggetti ad imposta in sostituzione di quello delle obbligazioni degli istituti mobiliari; Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, di provvedere alla suddetta modifica, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza; Decreta: L'art. 3 del decreto 8 agosto 1986, citato in premessa, e' sostituito dal seguente, con effetto dal 1 gennaio 1991: "Per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi, la misura del tasso di riferimento si modifichera' automaticamente in relazione al variare dei seguenti parametri: 1) media aritmetica semplice tra il parametro di cui al punto a) del precedente art. 2 ed il rendimento medio effettivo lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, come rilevato dalla Banca d'Italia e relativo al mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione; 2) maggiorazione forfetaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 1990 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1991 Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 127