MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 dicembre 1990 

  Modificazione ai criteri per la determinazione del tasso massimo da
assumere come base per il calcolo del contributo in  conto  interessi
da   corrispondersi   dalla   Cassartigiana   e   dalle  regioni  sui
finanziamenti a favore delle imprese artigiane previste  dalla  legge
25 luglio 1952, n. 949.
(GU n.29 del 4-2-1991)

                        Il MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,   le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al  credito
all'artigianato, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art.  1  della  legge 7 agosto 1971, n. 685 nel quale, tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita'  per  la  concessione
del  contributo  sul  pagamento  degli interessi sono determinati con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  il  proprio  decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 1986 con il quale sono  stati
fissati   i   criteri  di  variazione  automatica,  con  periodicita'
bimestrale ed in misura differenziata in relazione alla durata  delle
operazioni,  del tasso massimo di interesse da assumere come base per
il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi  dalla
Cassa  per  il  credito  alle  imprese  artigiane e dalle regioni sui
finanziamenti a favore delle imprese artigiane;
  Visti,  in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto con i
quali sono stati definiti i  seguenti  parametri,  da  applicare  con
l'aggiunta   della   maggiorazione   forfetaria   riconosciuta   agli
intermediari creditizi, per la determinazione del predetto tasso:
    a)  per  le operazioni fino a diciotto mesi: rendimento medio dei
BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;
    b)  per le operazioni oltre i diciotto mesi: rendimento medio dei
BOT  a  sei  e  dodici  mesi,  della  lira  interbancaria   e   delle
obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;
  Avute  presenti le caratteristiche tecniche e di durata del credito
all'artigianato;
  Ritenuta la necessita', per le operazioni oltre i diciotto mesi, di
modificare il parametro sopracitato  variando  una  componente  dello
stesso  con l'adozione del rendimento dei titoli pubblici soggetti ad
imposta in sostituzione di quello delle obbligazioni  degli  istituti
mobiliari;
  Ritenuta  l'urgenza,  ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, di  provvedere  alla  suddetta  modifica,  con
l'impegno  di  dare  comunicazione  del  presente decreto al Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio nella  sua  prossima
adunanza;
                               Decreta:
  L'art.  3  del  decreto  8  agosto  1986,  citato  in  premessa, e'
sostituito dal seguente, con effetto dal 1› gennaio 1991:
  "Per  le  operazioni  primarie oltre i diciotto mesi, la misura del
tasso di riferimento si modifichera' automaticamente in relazione  al
variare dei seguenti parametri:
   1)  media  aritmetica semplice tra il parametro di cui al punto a)
del precedente art. 2 ed il  rendimento  medio  effettivo  lordo  del
campione  di titoli pubblici soggetti ad imposta, come rilevato dalla
Banca d'Italia e relativo al mese  precedente  quello  in  cui  viene
effettuata la segnalazione;
   2)  maggiorazione  forfetaria  riconosciuta  agli  intermediari  a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 27 dicembre 1990
                                                   Il Ministro: CARLI
 Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1991
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 127