Modificazione ai criteri per la determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.(GU n.29 del 4-2-1991)
Il MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica; Visto l'art. 3 della citata legge n. 326 recante la concessione di mutui a tasso agevolato per la realizzazione di opere nel settore turistico-alberghiero, da contrarsi dagli istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4 della stessa legge; Visto il successivo art. 14, il quale stabilisce che i contributi per l'applicazione del tasso di interesse agevolato possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto n. 541278 del 19 agosto 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 16 dicembre 1980, cosi' come modificato con il decreto del 5 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 giugno 1981, concernente le modalita' e i criteri per la variabilita' automatica bimestrale del tasso di riferimento da applicare alle operazioni realizzate con il ricavo di emissioni obbligazionarie; Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale e' stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non rivenienti dal collocamento di titoli obbligazionari, utilizzando i seguenti parametri: a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare; b) maggiorazione forfetaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori; Considerato che per il calcolo del tasso di riferimento da applicare alle operazioni effettuate con provvista non obbligazionaria, sono utilizzati gli stessi parametri adottati per il credito artigiano oltre i diciotto mesi; Atteso che, relativamente alle operazioni di credito artigiano oltre i diciotto mesi, ai fini del calcolo del tasso di riferimento, il parametro di cui al sopraindicato punto sub a), e' stato modificato utilizzando, tra le componenti del medesimo, il rendimento effettivo medio lordo dei titoli pubblici soggetti ad imposta in luogo delle obbligazioni emesse dagli istituti mobiliari; Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375 e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima adunanza; Decreta: Il primo e secondo comma del decreto 22 dicembre 1987, di cui in premessa, sono sostituiti dai seguenti con effetto 1 gennaio 1991: "Il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari, si modifichera' automaticamente in relazione al variare dei seguenti parametri: 1) rendimento effettivo medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, come rilevato dalla Banca d'Italia e relativo al mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione; 2) maggiorazione forfetaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori. Il parametro di cui al punto 1) e' pari alla media aritmetica semplice calcolata tra: a) la media aritmetica semplice tra il rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei buoni ordinari del Tesoro a sei e dodici mesi collocati presso gli operatori con esclusione della Banca d'Italia rilevato in sede d'asta nel mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione e il rendimento della lira interbancaria, come risulta dal Bollettino della Banca d'Italia relativo allo stesso mese; b) il rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, come rilevato dalla Banca d'Italia e relativo al mese precedente a quello in cui viene effettuata la segnalazione". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 1990 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1991 Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 128