MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 dicembre 1990 

  Modificazione  ai  criteri  per  la  determinazione  del  tasso  da
assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a
carico  dello  Stato  e  delle  regioni  sulle  operazioni di credito
turistico-alberghiero.
(GU n.29 del 4-2-1991)

                        Il MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica;
  Visto  l'art. 3 della citata legge n. 326 recante la concessione di
mutui a tasso agevolato per la realizzazione  di  opere  nel  settore
turistico-alberghiero,   da   contrarsi  dagli  istituti  di  credito
all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4 della stessa legge;
  Visto  il  successivo art. 14, il quale stabilisce che i contributi
per l'applicazione del tasso di interesse  agevolato  possono  essere
concessi  soltanto  per  le  operazioni  effettuate dagli istituti di
credito che praticano un tasso di interesse non  superiore  a  quello
determinato  annualmente  dal  Ministro del tesoro, previo parere del
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il  proprio decreto n. 541278 del 19 agosto 1980, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del  16  dicembre  1980,  cosi'  come
modificato  con  il  decreto  del  5  giugno  1981,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  176  del  29  giugno  1981,  concernente  le
modalita'  e  i criteri per la variabilita' automatica bimestrale del
tasso di riferimento da applicare alle operazioni realizzate  con  il
ricavo di emissioni obbligazionarie;
  Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale e'  stato
esteso  il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento
anche alle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con
fondi  non  rivenienti  dal  collocamento  di  titoli obbligazionari,
utilizzando i seguenti parametri:
    a)  rendimento  medio  dei  BOT  a  sei e dodici mesi, della lira
interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti  di  credito
mobiliare;
    b)  maggiorazione  forfetaria  riconosciuta  agli  intermediari a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori;
  Considerato  che  per  il  calcolo  del  tasso  di  riferimento  da
applicare   alle   operazioni   effettuate    con    provvista    non
obbligazionaria, sono utilizzati gli stessi parametri adottati per il
credito artigiano oltre i diciotto mesi;
  Atteso  che,  relativamente  alle  operazioni  di credito artigiano
oltre i diciotto mesi, ai fini del calcolo del tasso di  riferimento,
il  parametro  di  cui  al  sopraindicato  punto  sub  a),  e'  stato
modificato utilizzando, tra le componenti del medesimo, il rendimento
effettivo  medio  lordo  dei  titoli  pubblici soggetti ad imposta in
luogo delle obbligazioni emesse dagli istituti mobiliari;
  Ritenuta  l'urgenza  ai  sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge
del 12 marzo 1936, n. 375 e con l'impegno di dare  comunicazione  del
presente  decreto  al  Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio nella sua prossima adunanza;
                               Decreta:
  Il  primo  e  secondo comma del decreto 22 dicembre 1987, di cui in
premessa, sono sostituiti dai seguenti con effetto 1› gennaio 1991:
  "Il   tasso   di   riferimento   per   le   operazioni  di  credito
turistico-alberghiero  effettuate  dalle  Casse  di   risparmio   con
provvista  non  riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari,
si modifichera' automaticamente in relazione al variare dei  seguenti
parametri:
   1)  rendimento  effettivo medio dei BOT a sei e dodici mesi, della
lira interbancaria e del campione  di  titoli  pubblici  soggetti  ad
imposta,  come  rilevato  dalla  Banca  d'Italia  e  relativo al mese
precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione;
   2)  maggiorazione  forfetaria  riconosciuta  agli  intermediari  a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori.
  Il  parametro  di  cui  al  punto  1) e' pari alla media aritmetica
semplice calcolata tra:
    a)  la media aritmetica semplice tra il rendimento composto medio
ponderato riferito all'anno commerciale dei buoni ordinari del Tesoro
a  sei  e  dodici  mesi collocati presso gli operatori con esclusione
della Banca d'Italia rilevato in  sede  d'asta  nel  mese  precedente
quello  in cui viene effettuata la segnalazione e il rendimento della
lira interbancaria, come risulta dal Bollettino della Banca  d'Italia
relativo allo stesso mese;
    b)  il  rendimento  effettivo  medio lordo del campione di titoli
pubblici soggetti ad imposta, come rilevato dalla  Banca  d'Italia  e
relativo  al  mese  precedente  a  quello  in cui viene effettuata la
segnalazione".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 27 dicembre 1990
                                                   Il Ministro: CARLI
 Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1991
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 128