N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 1990
N. 46 Ordinanza emessa il 23 novembre 1990 dalla corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Dafne et Cloe e Autotrasporti bestiame Melano Antonio e figlio Trasporto - Trasporti nazionali di merci su strada - Risarcimento dei danni per perdita o avaria delle cose trasportate - Prevista limitazione della responsabilita' del vettore anche nelle ipotesi di dolo o colpa grave in contrasto con quanto stabilito dalla convenzione relativa al trasporto internazionale di merci su strada che esclude ogni limitazione di responsabilita' del vettore ove sussistano dolo o colpa grave - Operativita' della limitazione di responsabilita' del vettore anche nel caso in cui il trasporto sia solo in astratto soggetto alla tariffa a forcella Irragionevole previsione di diversa disciplina a seconda che il trasporto sia nazionale o internazionale - Incidenza sulla liberta' di iniziativa economica. (Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, primo comma). (Cost., artt. 3 e 41).(GU n.6 del 6-2-1991 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile r. g. n. 675/90, promossa in sede di appello dalla Dafne et Cloe S.a.s. di Peyla Stefano & C., corrente in Torino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Bongioanni, presso il quale ha eletto domicilio in Torino, via S. Maria n. 12, procura 8 febbraio 1990, parte attrice appellante, contro la Autotrasporti bestiame Melano Antonio e figlio, corrente in Castagnole Piemonte, in persona dei titolari Antonio e Giuseppe Melano, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Tosco e Sergio Sandrone, presso i quali ha eletto domicilio in Torino, via settembre n. 62; procura 18 luglio 1990, parte convenuta appellata; Premesso che, con setenza in pari data, nel contraddittorio delle parti di cui in epigrafe, questa Corte ha deciso: "visti gli artt. 359 e 279 del c.p.c.; non definitivamente pronunciando nel rapporto fra parte appellante e parte appellata Melano; rigetta l'appello incidentale proposto da parte appellata, Autotrasporti bestiame Melano Antonio e figlio, in persona dei titolari Antonio e Giuseppe Melano, contro parte appellante, Dafne et Cloe S.a.s. di Peyla Stefano & C.; rigetta l'appello principale proposto da parte appellante, Dafne et Cloe S.a.s. di Peyla Stefano & C., contro parte appellata, Autotrasporti bestiame Melano Antonio e figlio, in persona dei titolari Antonio e Giuseppe Melano, relativamente alla domanda ex art. 2049 del c.c.; dispone con separata ordinanza in ordine all'incidente di costituzionalita'; riserva alla definitiva sentenza la liquidazione sulle spese"; che il giudizio deve proseguire al fine di determinare se, nel caso di specie, sia o meno limitata la responsabilita' del vettore Melano, responsabile per colpa grave della perdita totale del carico affidatogli dalla Dafne et Cloe, nei confronti della destinataria del bene, ed in relazione ad un trasporto per cui, in concreto non fu applicata la tariffa a forcella; Ritenuto che, in codesta prospettiva, deve trovare applicazione la legge 22 agosto 1985, n. 450, la quale, all'art. 1, dispone: "1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non puo' superare il massimale previsto dall'art. 13, n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione. 2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non puo' essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente dalla consegna delle merci al vettore, a L. 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato"; che, in ragione del rinvio agli artt. 13, n. 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298 e 10, terzo comma, del d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 32, "Per i danni alle cose da trasportare e' prescritto un massimale unico, qualunque sia la natura ed il valore delle cose da trasportare, nella misura di L. 250 per ogni chilogrammo di portata utile dei singoli veicoli impiegati da ciascuna impresa nell'autotrasporto di cose per conto di terzi"; che l'art. 1 della legge n. 450/1985, introduce una limitazione "secca" della responsabilita' del vettore, alla misura predetta, cosi' modificando il regime della responsabilita' contrattuale del vettore di cui agli artt. 1693 e 1696 del c.c. (cfr. Cass. civ. 18 agosto 1989, n. 3717, sia pure in relazione al secondo comma dell'art. 1 cit.), ma in misura palesemente insufficiente a fronte dei costi e dei valori attuali, massime nel caso di specie ove a fronte del danno liquidato dal primo giudice di L. 5.000.000, parte appellante ha subito una perdita di L. 78.295.830; che, infatti, la norma in esame stabilisce la limitazione della responsabilita' non in funzione della concreta applicazione della tariffa a forcella, sibbene solo del fatto che il trasporto sia in astratto soggetto a detta tariffa; che, infatti, la dizione "trasporti... soggetti al sistema" vale ad individuare tutti i contratti esclusi dalla disposizione dell'art. 59 della legge n. 298/1974, tra cui quello per cui e' causa; Considerato che, in materia omologa a quella qui considerata, di trasporto internazionale su strada, l'art. 29, primo comma, della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, e resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, esplicitamente condiziona l'esclusione di ogni limitazione di responsabilita' del vettore alla susstistenza di dolo o colpa grave (donde, coerentemente, Cass. civ. 29 marzo 1985, n. 2204), mentre analoga eccezione non e' contenuta nell'art. 1, primo comma, della legge n. 450/1985; che l'assenza di detta eccezione nel caso di specie, si traduce, in concreto, in un incentivo ad una esecuzione non di buonafede nei trasporti su strada nazionali, con l'effetto di determinare costi aggiuntivi a carico dei committenti, e quindi, in definitiva un maggiore prezzo per unita' di prodotto; che tutto cio' pare confliggere sia con il disposto di cui all'art. 3 della Costituzione che con quello di cui all'art. 41, primo e secondo comma della Costituzione; che, nel primo senso, il diverso trattamento praticato alla responsabilita' del vettore nel trasporto nazionale ed internazionale, ferma la palese omogeneita' delle situazioni raffrontate, non sembra fondato su alcun ragionevole motivo, poiche' il trasporto iniziato o destinato all'estero non comporta alcun diverso rischio o alcuna diversa difficolta' od ancora alcun diverso apprestamento imprenditoriale rispetto al trasporto che si svolge per intero sul territorio nazionale, donde l'assurda, ingiustificata assenza di una eccezione analoga a quella di cui alla legge 1960 cit., tale da parificare le responsabilita' del vettore nei due casi; che, sotto il secondo profilo, l'effetto perverso della norma censurata viene ad incidere anche sulla liberta' dell'iniziativa economica, intesa come possibilita' di scelta effettiva del modo di condurre l'intrapresa economica; che, infatti, stante la notoria, grave carenza dei trasporti diversi da quello su gomma, massime di quello ferroviario, il committente non e' in condizione di poter scegliere, in concreto, di quale strumento migliore valersi nella gestione della propria intrapresa economica, cosi' dovendo sottostare a rischi non connaturati all'intrapresa considerata, astrattamente evitabili, e tali da esulare del tutto dall'ambito di attivita' economica prescelto; che cio' e' rilevante soprattutto nei confronti del trasporto ferroviario, per il quale sussiste bensi' una limitazione di responsabilita' delle Ferrovie dello Stato per il caso di perdita od avaria dei beni trasportati, a mente dell'art. 44 del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, ma comunque di livello tale da assicurare un piu' ragiovevole indennizzo del danno patito, ex art. 50, (Paragrafo) 1, del d.P.R. cit., applicabile al momento dei fatti, limitazione comunque elevata in caso di dolo o colpa grave del vettore, ex art. 52 del d.P.R. cit.; che il predetto effetto, inoltre, viene ad incidere altresi' sull'utilita' sociale, intesa non come un limite all'attivita' economica ma sotto il profilo complementare e positivo di bene collettivo costituito dalla fruizione da parte dei cittadini dei vantaggi derivanti dalla liberta' di intrapresa economica; che, in tal senso, essendo economicamente normale che l'imprenditore il quale debba, per le difficolta' ridette, valersi del trasporto su gomma con il rischio de quo, tasferira' su prezzi i costi dei maggiori rischi che la norma censurata fa gravare su di lui con l'effetto del conseguente aumento dei prezzi per prodotto unitario esitato sul mercato, il che e' l'esatto opposto di utilita' sociale; Rilevato per altro verso, che la ratio della limitazione di responsabilita' di cui alla norma in esame risiede nella razionalizzazione dei costi di trasporto, rendendone prevedibili i componenti; che, in particolare, fissati autoritativamente i prezzi del trasporto, mediante la tariffa e forcella, e' conseguente che il vettore conosca esattamente a priori l'incidenza economica del rischio che grava su ciascun trasporto, ivi compreso quello derivante dall'avaria o dalla perdita totale o parziale del carico; che, sotto questo aspetto, il sistema si presenta articolato sui seguenti istituti: I) determinazione pubblica delle tariffe) II) obbligatorieta' della assicurazione delle merci trasportate, secondo massimali determinati dalla norma statuale, e palesemente insufficienti, coincidendo con la limitazione di responsabilita' di cui si discute; III) limitazione della responsabilita' del vettore; che, coerentemente, la limitazione ridetta si struttura come la conseguenza logica sia dell'applicazione concreta della tariffa pubblica sia della stipulazione di un contratto assicurativo adeguato; che, all'opposto, la norma consurata estende il beneficio della limitazione della responsabilita' del vettore anche al caso in cui manchi uno od entrambi i presupposti logico-economici del sistema, e cioe' o non sia stata applicata la tariffa pubblica, com'e' nel caso, ovvero non sia stata stipulata un'assicurazione, pur sempre inadeguata, stante il massimale ridetto; che, per codesto aspetto, il precetto pare porsi in conflitto con il disposto dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, all'opposto di quanto sovra denunziato, parifica ai fini dell'applicazione del beneficio situazioni diametralmente opposte: sia quella dei vettori adempienti alla normativa di settore, che quindi abbiano applicato in concreto le tariffe pubbliche e si siano provveduti di idonea assicurazione, sia quella di coloro che quella normativa abbiano violato; che tutto cio' integra una palese, ingiustificata diversita' di trattamento; Considerato che le eccezioni di illegittimita' costituzionale ridette non sono manifestamente infondate e sono assolutamente rilevanti ai fini della decisione di merito del giudizio de quo, ormai pendente solo piu' per l'applicazione della norma censurata, secondo l'esito del giudizio di costituzionalita'; che la presente ordinanza deve essere notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e deve esser comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; che il presente giudizio, rimesso dinanzi al c.i., deve essere sospeso, e le parti autorizzate al ritiro dei loro fascicoli;
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 1, primo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450, in quanto non prevede il dolo o la colpa grave, quale eccezione alla limitazione di responsabilita' del vettore, in rapporto agli artt. 3 e 41, primo e secondo comma, della Costituzione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 1, primo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450, in quanto non prevede che la limitazione di responsabilita' del vettore ai applichi solo nel caso in cui il trasporto sia stato in concreto sottoposto alla tariffa a forcella, in rapporto all'art. 3 della Costituzione; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; Rimette il presente giudizio dinanzi al c.i.; Dispone la sospensione del presente giudizio; Visti gli artt. 169 del c.p.c. e 77 della disp. att. del c.p.c.; Autorizza le parti al ritiro dei rispettivi atti. Cosi' deciso nella camera di consiglio in Torino, il 23 di novembre 1990. Il presidente f.f.: WITZEL 91C0112