N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 1990

                                 N. 46
 Ordinanza  emessa il 23 novembre 1990 dalla corte d'appello di Torino
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  S.a.s.  Dafne  et  Cloe   e
 Autotrasporti bestiame Melano Antonio e figlio

 Trasporto - Trasporti nazionali di merci su strada - Risarcimento dei
 danni  per  perdita  o  avaria  delle  cose  trasportate  -  Prevista
 limitazione  della responsabilita' del vettore anche nelle ipotesi di
 dolo  o  colpa  grave  in  contrasto  con  quanto   stabilito   dalla
 convenzione  relativa  al trasporto internazionale di merci su strada
 che esclude ogni  limitazione  di  responsabilita'  del  vettore  ove
 sussistano  dolo  o  colpa  grave - Operativita' della limitazione di
 responsabilita' del vettore anche nel caso in cui  il  trasporto  sia
 solo  in  astratto  soggetto  alla  tariffa  a forcella Irragionevole
 previsione di diversa disciplina  a  seconda  che  il  trasporto  sia
 nazionale  o  internazionale - Incidenza sulla liberta' di iniziativa
 economica.
 (Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 41).
(GU n.6 del 6-2-1991 )
                           LA CORTE D'APPELLO
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa civile r. g. n.
 675/90, promossa in sede di appello dalla Dafne  et  Cloe  S.a.s.  di
 Peyla  Stefano  &  C.,  corrente in Torino, in persona del suo legale
 rappresentante  pro  tempore,  rappresentata   e   difesa   dall'avv.
 Gianfranco Bongioanni, presso il quale ha eletto domicilio in Torino,
 via  S.  Maria  n.  12,  procura  8  febbraio  1990,  parte   attrice
 appellante, contro la Autotrasporti bestiame Melano Antonio e figlio,
 corrente in Castagnole Piemonte, in persona dei  titolari  Antonio  e
 Giuseppe  Melano, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Tosco e
 Sergio Sandrone, presso i quali ha eletto domicilio  in  Torino,  via
 settembre n. 62; procura 18 luglio 1990, parte convenuta appellata;
    Premesso  che, con setenza in pari data, nel contraddittorio delle
 parti di cui in epigrafe, questa Corte ha deciso:
      "visti gli artt. 359 e 279 del c.p.c.;
      non   definitivamente   pronunciando   nel  rapporto  fra  parte
 appellante e parte appellata Melano;
      rigetta  l'appello  incidentale  proposto  da  parte  appellata,
 Autotrasporti bestiame  Melano  Antonio  e  figlio,  in  persona  dei
 titolari Antonio e Giuseppe Melano, contro parte appellante, Dafne et
 Cloe S.a.s. di Peyla Stefano & C.;
      rigetta l'appello principale proposto da parte appellante, Dafne
 et Cloe S.a.s.  di  Peyla  Stefano  &  C.,  contro  parte  appellata,
 Autotrasporti  bestiame  Melano  Antonio  e  figlio,  in  persona dei
 titolari Antonio e Giuseppe Melano,  relativamente  alla  domanda  ex
 art. 2049 del c.c.;
      dispone  con  separata  ordinanza  in  ordine  all'incidente  di
 costituzionalita';
      riserva alla definitiva sentenza la liquidazione sulle spese";
      che  il  giudizio deve proseguire al fine di determinare se, nel
 caso di specie, sia o meno limitata la  responsabilita'  del  vettore
 Melano,  responsabile per colpa grave della perdita totale del carico
 affidatogli dalla Dafne et Cloe, nei confronti della destinataria del
 bene,  ed  in  relazione  ad un trasporto per cui, in concreto non fu
 applicata la tariffa a forcella;
    Ritenuto che, in codesta prospettiva, deve trovare applicazione la
 legge 22 agosto 1985, n. 450, la quale, all'art. 1, dispone:
    "1.  Per  i  trasporti  di  merci su strada soggetti al sistema di
 tariffe a forcella di cui al titolo terzo della legge 6 giugno  1974,
 n.  298, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose
 trasportate non puo' superare il massimale previsto dall'art. 13,  n.
 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.
    2.  Per  i  trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle
 tariffe a forcella, l'ammontare  del  risarcimento  non  puo'  essere
 superiore,  salvo  diverso  patto  scritto antecedente dalla consegna
 delle merci al vettore, a L. 12.000 per  chilogrammo  di  peso  lordo
 perduto o avariato";
      che,  in  ragione  del rinvio agli artt. 13, n. 4, della legge 6
 giugno 1974, n. 298 e 10, terzo comma, del d.P.R. 3 gennaio 1976,  n.
 32,  "Per i danni alle cose da trasportare e' prescritto un massimale
 unico,  qualunque  sia  la  natura  ed  il  valore  delle   cose   da
 trasportare,  nella  misura di L. 250 per ogni chilogrammo di portata
 utile   dei   singoli   veicoli   impiegati   da   ciascuna   impresa
 nell'autotrasporto di cose per conto di terzi";
      che  l'art. 1 della legge n. 450/1985, introduce una limitazione
 "secca" della responsabilita'  del  vettore,  alla  misura  predetta,
 cosi'  modificando  il  regime della responsabilita' contrattuale del
 vettore di cui agli artt. 1693 e 1696 del c.c. (cfr.  Cass.  civ.  18
 agosto  1989,  n.  3717,  sia  pure  in  relazione  al  secondo comma
 dell'art. 1 cit.), ma in misura palesemente  insufficiente  a  fronte
 dei  costi  e  dei  valori  attuali, massime nel caso di specie ove a
 fronte del danno liquidato dal primo giudice di L.  5.000.000,  parte
 appellante  ha  subito una perdita di L. 78.295.830; che, infatti, la
 norma in esame stabilisce la limitazione della responsabilita' non in
 funzione  della  concreta  applicazione  della  tariffa  a  forcella,
 sibbene solo del fatto che il trasporto sia in  astratto  soggetto  a
 detta  tariffa;  che,  infatti,  la dizione "trasporti... soggetti al
 sistema"  vale  ad  individuare  tutti  i  contratti  esclusi   dalla
 disposizione dell'art. 59 della legge n. 298/1974, tra cui quello per
 cui e' causa;
    Considerato  che,  in materia omologa a quella qui considerata, di
 trasporto internazionale su strada, l'art.  29,  primo  comma,  della
 convenzione  relativa  al  contratto  di  trasporto internazionale di
 merci su strada,  firmata  a  Ginevra  il  19  maggio  1956,  e  resa
 esecutiva   in   Italia   con   legge   6  dicembre  1960,  n.  1621,
 esplicitamente  condiziona  l'esclusione  di  ogni   limitazione   di
 responsabilita'  del  vettore alla susstistenza di dolo o colpa grave
 (donde, coerentemente, Cass. civ. 29 marzo  1985,  n.  2204),  mentre
 analoga  eccezione  non  e' contenuta nell'art. 1, primo comma, della
 legge n. 450/1985; che l'assenza  di  detta  eccezione  nel  caso  di
 specie,  si  traduce,  in concreto, in un incentivo ad una esecuzione
 non di buonafede nei trasporti su strada nazionali, con l'effetto  di
 determinare  costi  aggiuntivi a carico dei committenti, e quindi, in
 definitiva un maggiore prezzo per unita' di prodotto; che tutto  cio'
 pare  confliggere  sia  con  il  disposto  di  cui  all'art.  3 della
 Costituzione che con quello di cui all'art. 41, primo e secondo comma
 della  Costituzione;  che,  nel  primo  senso, il diverso trattamento
 praticato alla responsabilita' del vettore nel trasporto nazionale ed
 internazionale,   ferma   la   palese  omogeneita'  delle  situazioni
 raffrontate, non sembra fondato su alcun ragionevole motivo,  poiche'
 il  trasporto  iniziato  o  destinato  all'estero  non comporta alcun
 diverso rischio o alcuna diversa difficolta' od ancora alcun  diverso
 apprestamento imprenditoriale rispetto al trasporto che si svolge per
 intero sul  territorio  nazionale,  donde  l'assurda,  ingiustificata
 assenza  di  una  eccezione  analoga  a quella di cui alla legge 1960
 cit., tale da parificare le responsabilita' del vettore nei due casi;
 che,  sotto  il  secondo  profilo,  l'effetto  perverso  della  norma
 censurata viene ad  incidere  anche  sulla  liberta'  dell'iniziativa
 economica,  intesa  come possibilita' di scelta effettiva del modo di
 condurre l'intrapresa economica; che,  infatti,  stante  la  notoria,
 grave  carenza  dei  trasporti diversi da quello su gomma, massime di
 quello ferroviario, il committente non  e'  in  condizione  di  poter
 scegliere,  in  concreto,  di  quale strumento migliore valersi nella
 gestione della propria intrapresa economica, cosi' dovendo sottostare
 a  rischi  non  connaturati all'intrapresa considerata, astrattamente
 evitabili, e tali da  esulare  del  tutto  dall'ambito  di  attivita'
 economica  prescelto; che cio' e' rilevante soprattutto nei confronti
 del  trasporto  ferroviario,  per  il  quale  sussiste   bensi'   una
 limitazione di responsabilita' delle Ferrovie dello Stato per il caso
 di perdita od avaria dei beni trasportati, a mente dell'art.  44  del
 d.P.R.  30  marzo  1961,  n.  197,  ma  comunque  di  livello tale da
 assicurare un piu' ragiovevole indennizzo del danno patito,  ex  art.
 50, (Paragrafo) 1, del d.P.R. cit., applicabile al momento dei fatti,
 limitazione comunque elevata in  caso  di  dolo  o  colpa  grave  del
 vettore,  ex  art.  52  del  d.P.R.  cit.;  che  il predetto effetto,
 inoltre, viene ad incidere altresi' sull'utilita' sociale, intesa non
 come   un   limite   all'attivita'  economica  ma  sotto  il  profilo
 complementare  e  positivo  di  bene  collettivo   costituito   dalla
 fruizione  da  parte  dei  cittadini  dei  vantaggi  derivanti  dalla
 liberta'  di  intrapresa  economica;  che,  in  tal  senso,   essendo
 economicamente  normale  che  l'imprenditore  il  quale debba, per le
 difficolta' ridette, valersi del trasporto su gomma con il rischio de
 quo,  tasferira'  su  prezzi i costi dei maggiori rischi che la norma
 censurata fa gravare su di lui con l'effetto del conseguente  aumento
 dei  prezzi  per  prodotto  unitario  esitato  sul mercato, il che e'
 l'esatto opposto di utilita' sociale;
    Rilevato  per  altro  verso,  che  la  ratio  della limitazione di
 responsabilita'  di  cui  alla   norma   in   esame   risiede   nella
 razionalizzazione  dei  costi  di trasporto, rendendone prevedibili i
 componenti; che, in particolare, fissati autoritativamente  i  prezzi
 del  trasporto, mediante la tariffa e forcella, e' conseguente che il
 vettore  conosca  esattamente  a  priori  l'incidenza  economica  del
 rischio che grava su ciascun trasporto, ivi compreso quello derivante
 dall'avaria o dalla perdita totale o parziale del carico; che,  sotto
 questo  aspetto,  il  sistema  si  presenta  articolato  sui seguenti
 istituti:
      I) determinazione pubblica delle tariffe)
      II) obbligatorieta' della assicurazione delle merci trasportate,
 secondo massimali determinati dalla  norma  statuale,  e  palesemente
 insufficienti,  coincidendo  con la limitazione di responsabilita' di
 cui si discute;
      III)   limitazione   della  responsabilita'  del  vettore;  che,
 coerentemente,  la  limitazione  ridetta   si   struttura   come   la
 conseguenza  logica  sia  dell'applicazione  concreta  della  tariffa
 pubblica  sia  della  stipulazione  di  un   contratto   assicurativo
 adeguato;  che,  all'opposto, la norma consurata estende il beneficio
 della limitazione della responsabilita' del vettore anche al caso  in
 cui  manchi  uno  od  entrambi  i  presupposti  logico-economici  del
 sistema, e cioe' o non  sia  stata  applicata  la  tariffa  pubblica,
 com'e' nel caso, ovvero non sia stata stipulata un'assicurazione, pur
 sempre inadeguata, stante il  massimale  ridetto;  che,  per  codesto
 aspetto,  il  precetto  pare  porsi  in  conflitto  con  il  disposto
 dell'art. 3 della Costituzione,  in  quanto,  all'opposto  di  quanto
 sovra  denunziato,  parifica  ai fini dell'applicazione del beneficio
 situazioni diametralmente opposte: sia quella dei vettori  adempienti
 alla  normativa  di settore, che quindi abbiano applicato in concreto
 le tariffe pubbliche e si siano provveduti di  idonea  assicurazione,
 sia  quella di coloro che quella normativa abbiano violato; che tutto
 cio' integra una palese, ingiustificata diversita' di trattamento;
    Considerato  che  le  eccezioni  di  illegittimita' costituzionale
 ridette  non  sono  manifestamente  infondate  e  sono  assolutamente
 rilevanti  ai  fini  della  decisione  di merito del giudizio de quo,
 ormai pendente solo piu' per l'applicazione  della  norma  censurata,
 secondo  l'esito  del  giudizio di costituzionalita'; che la presente
 ordinanza deve essere notificata alle parti in causa ed al Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  e deve esser comunicata ai Presidenti
 della Camera dei deputati e  del  Senato  della  Repubblica;  che  il
 presente giudizio, rimesso dinanzi al c.i., deve essere sospeso, e le
 parti autorizzate al ritiro dei loro fascicoli;
                                P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata l'eccezione di
 legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 1,  primo  comma,
 della  legge  22 agosto 1985, n. 450, in quanto non prevede il dolo o
 la colpa grave, quale eccezione alla limitazione  di  responsabilita'
 del  vettore,  in  rapporto agli artt. 3 e 41, primo e secondo comma,
 della Costituzione;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata l'eccezione di
 legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 1,  primo  comma,
 della  legge  22  agosto  1985,  n. 450, in quanto non prevede che la
 limitazione di responsabilita' del vettore ai applichi solo nel  caso
 in  cui  il trasporto sia stato in concreto sottoposto alla tariffa a
 forcella, in rapporto all'art. 3 della Costituzione;
    Manda  alla  cancelleria  di notificare la presente ordinanza alle
 parti in causa ed al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  e  di
 comunicarla  ai  Presidenti  della  Camera  dei deputati e del Senato
 della  Repubblica,   e   di   trasmettere   gli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Rimette il presente giudizio dinanzi al c.i.;
    Dispone la sospensione del presente giudizio;
    Visti gli artt. 169 del c.p.c. e 77 della disp. att. del c.p.c.;
    Autorizza le parti al ritiro dei rispettivi atti.
    Cosi'  deciso  nella  camera  di  consiglio  in  Torino,  il 23 di
 novembre 1990.
                       Il presidente f.f.: WITZEL

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