N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 1990
N. 52 Ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal pretore di La Spezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Piotto Raffaello ed altri e il prefetto della provincia di La Spezia Circolazione stradale - Infrazioni alle norme del codice stradale - Sanzioni - Possibilita' di oblare secondo la precedente normativa mediante il pagamento di una determinata somma (L. 5.000) Esclusione di tale possibilita' con norma di interpretazione autentica ritenuta invece di contenuto innovativo - Violazione del principio di irretroattivita' delle norme penali. (Legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 20, ultimo comma). (Cost., art. 25).(GU n.6 del 6-2-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con tre distinti ricorsi, depositati, il primo il 14 giugno 1990, gli altri due il 25 settembre 1990, Piotto Raffaello, Patti Sebastiano e Rosati Gino proponevano opposizione avverso complessivamente quattro ordinanze-ingiunzioni del prefetto di La Spezia, con le quali veniva sanzionata la violazione o dell'art. 4 o dell'art. 115 del codice della strada. Fissata l'udienza di comparizione, si costitutiva, a mezzo di funzionario all'uopo delegato, il prefetto di La Spezia, il quale instava per il rigetto delle opposizioni. All'udienza del 22 novembre 1990 le tre opposizioni venivano riunite ed il pretore si riservava. MOTIVI DELLA DECISIONE Le opposizioni si fondano tutte sullo stesso motivo, rappresentato dall'aver i ricorrenti a suo tempo provveduto all'oblazione mediante il pagamento della somma di L. 5.000. L'avvenuto pagamento di tale somma e' pacifico. Il problema e' rappresentato dalla sufficienza o meno di essa allo scopo. E' noto che l'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nel modificare l'art. 138 del codice della strada, aveva disposto che per le violazioni delle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 4 del c.d.s., o dei divieti di sosta previsti dall'art. 115 stesso codice, il trasgressore era ammesso a pagare immediatamente la somma di L. 5.000. Successivamente, l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel disciplinare in via generale l'istituto del pagamento in misura ridotta, aveva espressamente disposto che "nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale (. . . ) continua (. . . ) ad applicarsi (. . . ) l'art. 138 del testo unico approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62". Piu' recentemente, l'art. 20 ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, ha cosi' disposto: "la disposizione risultante dal combinato disposto dell'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli artt. 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato art. 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di L. 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi artt. 113 e 114". In relazione a tale ultima norma appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Sulla rilevanza Tutte le ordinanze-ingiunzioni opposte si riferiscono ad infrazioni agli artt. 4 o 115 del c.d.s. avvenute nel 1985. E' pertanto evidente che, ritenendosi costituzionalmente legittima la norma, la somma a suo tempo sborsata risulterebbe insufficiente allo scopo di effettuare l'oblazione. Viceversa, ritenendone l'incostituzionalita', la somma stessa risulterebbe sufficiente, dal momento che, per effetto del rinvio dell'art. 16 della legge n. 689/1981 all'art. 138 del c.d.s. ed all'art. 11 della legge n. 62/1974, all'epoca le violazioni in questione risultavano ancora oblazionabili con il pagamento della somma de qua. Sulla non manifesta infondatezza La norma in questione e' formulata con una norma interpretativa. A prescindere dal piu' generale poblema della liceita' delle norme interpretative, quello che nel caso di specie e' dubbio e' che l'art. 20, ultimo comma, della legge n. 122/1989 sia in realta', sotto l'apparenza di una norma interpretativa, una norma novativa. Il discrimine tra le due categorie e' indubbiamente di difficile individuazione. Non pare peraltro possibile considerare norma interpretativa quella che abbia un effetto abrogativo, sia pure parziale. Nel caso di specie, l'art. 16 della legge n. 689/1981 conservava espressamente in vigore l'intero art. 11 della legge n. 62/1974. L'art. 20, ultimo comma, della legge n. 122/1989 finisce in definitiva per abrogare il 4 comma di tale articolo (il comma relativo appunto all'oblazione delle infrazioni sopra indicate mediante il pagamento della somma di L. 5.000). Cio' puo' essere visto o come una parziale abrogazione di tale art. 11 della legge n. 62/1974, ovvero come una parziale abrogazione dell'art. 16 della legge n. 689/1981. In un caso come nell'altro il risultato pero' non cambia: si ha una abrogazione che non puo' farsi rientrare nell'ambito del fenomeno interpretativo, non foss'altro per il divieto di interpretatio abrogans (che vale anche per il legislatore, allorche' questi pretenda solo di interpretare e non di innovare il quadro normativo) discendente dai principi. Posto dunque che l'art. 20, ultimo comma, della legge n. 122/1989, va considerato quale norma innovativa, esso risulta in contrasto con il divieto di retroattivita' di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che pare senz'altro applicabile non solo alle norme penali, bensi' piu' in generale a qualunque norma sanzionatoria, e dunque anche a quelle in materia di sanzioni amministrative.
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, della legge n. 122/1989 in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio davanti a se'; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale e sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. La Spezia, addi' 4 dicembre 1990 Il pretore: FORNACIARI Il collaboratore di cancelleria: DE NEGRI 91C0118