N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 1990

                                 N. 52
 Ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal pretore di La Spezia nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra Piotto Raffaello ed altri e
 il prefetto della provincia di La Spezia

 Circolazione  stradale  - Infrazioni alle norme del codice stradale -
 Sanzioni - Possibilita' di oblare  secondo  la  precedente  normativa
 mediante  il pagamento di una determinata somma (L. 5.000) Esclusione
 di tale possibilita' con norma di interpretazione autentica  ritenuta
 invece   di  contenuto  innovativo  -  Violazione  del  principio  di
 irretroattivita' delle norme penali.
 (Legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 20, ultimo comma).
 (Cost., art. 25).
(GU n.6 del 6-2-1991 )
                               IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con  tre distinti ricorsi, depositati, il primo il 14 giugno 1990,
 gli  altri  due  il  25  settembre  1990,  Piotto  Raffaello,   Patti
 Sebastiano    e   Rosati   Gino   proponevano   opposizione   avverso
 complessivamente quattro ordinanze-ingiunzioni  del  prefetto  di  La
 Spezia,  con le quali veniva sanzionata la violazione o dell'art. 4 o
 dell'art. 115 del codice della strada.
    Fissata  l'udienza  di  comparizione,  si  costitutiva, a mezzo di
 funzionario all'uopo delegato, il prefetto di  La  Spezia,  il  quale
 instava per il rigetto delle opposizioni.
    All'udienza  del  22  novembre  1990  le  tre opposizioni venivano
 riunite ed il pretore si riservava.
                         MOTIVI DELLA DECISIONE
    Le opposizioni si fondano tutte sullo stesso motivo, rappresentato
 dall'aver i ricorrenti a suo tempo provveduto all'oblazione  mediante
 il pagamento della somma di L. 5.000.
    L'avvenuto pagamento di tale somma e' pacifico.
    Il problema e' rappresentato dalla sufficienza o meno di essa allo
 scopo.
    E'  noto  che  l'art.  11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nel
 modificare l'art. 138 del codice della strada, aveva disposto che per
 le violazioni delle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 4 del c.d.s.,
 o dei divieti di sosta  previsti  dall'art.  115  stesso  codice,  il
 trasgressore  era  ammesso  a  pagare  immediatamente  la somma di L.
 5.000.
    Successivamente,  l'art.  16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
 nel disciplinare in via generale l'istituto del pagamento  in  misura
 ridotta, aveva espressamente disposto che "nei casi di violazione del
 testo unico delle norme sulla circolazione stradale (. . . ) continua
 (.  . . ) ad applicarsi (. . . ) l'art. 138 del testo unico approvato
 con d.P.R. 15  giugno  1959,  n.  393,  con  le  modifiche  apportate
 dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62".
    Piu'  recentemente,  l'art.  20 ultimo comma, della legge 24 marzo
 1989, n. 122, ha cosi'  disposto:  "la  disposizione  risultante  dal
 combinato disposto dell'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e
 degli artt. 113 e 114 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in
 relazione alla disposizione del quarto comma del citato art. 11, deve
 essere interpretata nel senso che la somma di  L.  5.000  era  dovuta
 soltanto  fino  alla  vigenza  delle sanzioni edittali previste prima
 degli aumenti operati dagli stessi artt. 113 e 114".
    In   relazione   a  tale  ultima  norma  appare  rilevante  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
  Sulla rilevanza
    Tutte   le   ordinanze-ingiunzioni   opposte   si  riferiscono  ad
 infrazioni agli artt. 4 o 115 del c.d.s. avvenute nel 1985.
    E' pertanto evidente che, ritenendosi costituzionalmente legittima
 la norma, la somma a suo tempo  sborsata  risulterebbe  insufficiente
 allo scopo di effettuare l'oblazione.
    Viceversa,  ritenendone  l'incostituzionalita',  la  somma  stessa
 risulterebbe sufficiente, dal momento che,  per  effetto  del  rinvio
 dell'art.  16  della  legge  n.  689/1981  all'art. 138 del c.d.s. ed
 all'art. 11 della  legge  n.  62/1974,  all'epoca  le  violazioni  in
 questione  risultavano  ancora  oblazionabili  con il pagamento della
 somma de qua.
 Sulla non manifesta infondatezza
    La norma in questione e' formulata con una norma interpretativa.
    A prescindere dal piu' generale poblema della liceita' delle norme
 interpretative, quello che nel caso di specie e' dubbio e' che l'art.
 20,  ultimo  comma,  della  legge  n.  122/1989 sia in realta', sotto
 l'apparenza di una norma interpretativa, una norma novativa.
    Il  discrimine  tra le due categorie e' indubbiamente di difficile
 individuazione.
    Non  pare  peraltro  possibile  considerare  norma  interpretativa
 quella che abbia un effetto abrogativo, sia pure parziale.
    Nel  caso  di specie, l'art. 16 della legge n. 689/1981 conservava
 espressamente in vigore l'intero art. 11 della legge n. 62/1974.
    L'art.  20,  ultimo  comma,  della  legge  n.  122/1989 finisce in
 definitiva per abrogare il  4›  comma  di  tale  articolo  (il  comma
 relativo   appunto  all'oblazione  delle  infrazioni  sopra  indicate
 mediante il pagamento della somma di L. 5.000).
    Cio'  puo'  essere  visto  o come una parziale abrogazione di tale
 art. 11 della legge n. 62/1974, ovvero come una parziale  abrogazione
 dell'art.  16  della legge n. 689/1981. In un caso come nell'altro il
 risultato pero' non cambia: si ha una abrogazione che non puo'  farsi
 rientrare nell'ambito del fenomeno interpretativo, non foss'altro per
 il  divieto  di  interpretatio  abrogans  (che  vale  anche  per   il
 legislatore,  allorche' questi pretenda solo di interpretare e non di
 innovare il quadro normativo) discendente dai principi.
    Posto dunque che l'art. 20, ultimo comma, della legge n. 122/1989,
 va considerato quale norma innovativa, esso risulta in contrasto  con
 il divieto di retroattivita' di cui all'art. 25, secondo comma, della
 Costituzione, che pare senz'altro applicabile  non  solo  alle  norme
 penali,  bensi'  piu'  in generale a qualunque norma sanzionatoria, e
 dunque anche a quelle in materia di sanzioni amministrative.
                                P. Q. M.
    Solleva  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20,
 ultimo comma, della legge  n.  122/1989  in  relazione  all'art.  25,
 secondo comma, della Costituzione;
    Sospende il giudizio davanti a se';
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 trasmessa alla Corte costituzionale e sia notificata alle parti ed al
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
      La Spezia, addi' 4 dicembre 1990
                         Il pretore: FORNACIARI
   Il collaboratore di cancelleria: DE NEGRI
 91C0118