DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1990 

  Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente
al corso di laurea in chimica.
(GU n.33 del 8-2-1991)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore),
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni
sull'ordinamento    didattico    universitario),     e     successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312 (Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore);
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla  fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica);
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988,
di approvazione della vigente tabella XIX dell'ordinamento  didattico
universitario relativa al corso di laurea in chimica;
  Vista  la  nota  del  10  febbraio 1990, con la quale il presidente
della conferenza nazionale dei presidenti dei consigli dei  corsi  di
laurea  in  chimica  rappresenta  l'opportunita' di offrire alle sedi
universitarie una maggiore  scelta  di  opzione  nei  riguardi  degli
indirizzi in cui e' articolato il corso di laurea e le difficolta' in
cui incorrono le sedi  universitarie  piu'  piccole  nell'attivazione
degli indirizzi disciplinari presenti nella tabella XIX;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il  testo  della  vigente  tabella  XIX  dell'ordinamento didattico
universitario, relativo al "biennio" e' soppresso e cosi' sostituito:
Biennio.
  Sono  ammessi  al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami
del triennio propedeutico. E'  comunque  consentita  l'iscrizione  al
quarto  anno  in  difetto  di  due soli degli esami del triennio, che
dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.
  Il biennio si articola in indirizzi.
  Ogni universita', sede del corso di laurea in chimica, in relazione
alle proprie competenze ed esigenze scientifiche ed alle esigenze del
territorio,  inserisce  a  statuto  da  due  a  cinque  indirizzi del
biennio, tenendo conto della disponibilita' effettiva di  docenti  in
rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e
del numero di studenti iscritti al corso di laurea  e  previo  parere
del Consiglio universitario nazionale.
  Gli  indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali
comuni a tutti i piani di studio  dell'indirizzo,  con  i  rispettivi
laboratori  o  esercitazioni,  e  da cinque insegnamenti opzionali da
scegliere tra quelli attivati nella sede.
  Gli indirizzi possono essere anche articolati in orientamenti.
  Gli  indirizzi articolati in orientamenti sono caratterizzati da un
insegnamento  fondamentale  comune  a  tutti  i   piani   di   studio
dell'indirizzo,  con il rispettivo laboratorio o esercitazioni, da un
fondamentale  di  orientamento,  con  il  rispettivo  laboratorio   o
esercitazioni  e  da  cinque  insegnamenti opzionali da scegliere tra
quelli attivati nella sede.
  A titolo esemplificativo si individuano i seguenti indirizzi:
   chimica  analitica,  chimica  biologica,  chimica  fisica, chimica
inorganica, chimica organica, chimica dei materiali;
   applicativo:   che   prevede   due  orientamenti:  ambientale  e/o
alimentare.
  Fermo  restando  il  numero  massimo di cinque, le facolta' possono
richiedere  l'inserimento  a  statuto,  con  le  procedure   previste
dall'art.  17  del  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  di  indirizzi
diversi  da  quelli riportati che prevedano pero' lo stesso numero di
corsi e di esami, rispettando il numero dei laboratori.
  Gli  indirizzi  proposti debbono riflettere effettive competenze ed
esigenze della sede in specifici settori scientifico-professionali  o
possono  derivare  dalla  integrazione  di due o piu' degli indirizzi
riportati nella presente tabella.
Indirizzo: chimica analitica.
  I corsi fondamentali sono:
   1) chimica analitica (secondo corso);
   2) chimica analitica (terzo corso);
   3) laboratorio di chimica analitica (quarto corso);
   4) laboratorio di chimica analitica (quinto corso).
  I  corsi  di  chimica  analitica  (secondo  corso) e laboratorio di
chimica  analitica  (quarto  corso)  danno  luogo  ad  una  prova  di
accertamento  unica  cosi'  come  i corsi di chimica analitica (terzo
corso) e laboratorio di chimica analitica (quinto corso).
Indirizzo: chimica fisica.
  I corsi fondamentali sono:
   1) chimica fisica (terzo corso);
   2) chimica fisica (quarto corso);
   3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);
   4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).
  I  corsi  di  chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica
fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di  accertamento  unica
cosi'  come i corsi di chimica fisica (quarto corso) e laboratorio di
chimica fisica (quarto corso).
Indirizzo: chimica inorganica.
  I corsi fondamentali sono:
   1) chimica inorganica (secondo corso);
   2) chimica inorganica (terzo corso);
   3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);
   4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).
  I  corsi  di  chimica  inorganica  (secondo corso) e laboratorio di
chimica inorganica (secondo  corso)  danno  luogo  ad  una  prova  di
accertamento  unica  cosi'  come i corsi di chimica inorganica (terzo
corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).
Indirizzo: chimica organica.
  I corsi fondamentali sono:
   1) chimica organica (terzo corso);
   2) chimica organica (quarto corso);
   3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);
   4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).
  I  corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica
organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica
cosi'  come  i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio
di chimica organica (quarto corso).
Indirizzo: chimica biologica.
  I corsi fondamentali sono:
   1) chimica biologica (secondo corso);
   2) biologia molecolare;
   3) laboratorio di chimica biologica;
   4) laboratorio di biologia molecolare.
  I  corsi  di  chimica biologica (secondo corso) e di laboratorio di
chimica biologica danno luogo ad  una  prova  di  accertamento  unica
cosi'  come  i  corsi  di  biologia  molecolare  e  di laboratorio di
biologia molecolare.
Indirizzo: chimica dei materiali.
  I corsi fondamentali sono:
   1) chimica dei materiali;
   2) laboratorio di chimica dei materiali;
   3) chimica macromolecolare;
   4) laboratorio di chimica macromolecolare.
  I  corsi  di  chimica  dei  materiali  e laboratorio di chimica dei
materiali, nonche' i corsi di chimica macromolecolare  e  laboratorio
di  chimica  macromolecolare danno luogo ad una prova di accertamento
unica.
Indirizzi:
  Applicativo - Orientamento ambientale e/o alimentare:
   1) chimica analitica (secondo corso);
   2) laboratorio di chimica analitica (quarto corso).
  Orientamento ambientale:
   3) chimica fisica ambientale;
   4) laboratorio di chimica fisica ambientale.
  Orientamento alimentare:
   3) chimica degli alimenti;
   4) laboratorio di chimica degli alimenti.
  I  corsi  di  chimica  analitica  (secondo  corso) e laboratorio di
chimica analitica (quarto corso) cosi' come chimica fisica ambientale
e laboratorio di chimica fisica ambientale o i corsi di chimica degli
alimenti e laboratorio di chimica degli alimenti danno luogo  ad  una
prova di accertamento unica.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1990
                               COSSIGA
                                  RUBERTI,  Ministro dell'universita'
                                  e  della  ricerca   scientifica   e
                                  tecnologica
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1991
Registro n. 1 Universita', foglio n. 178