UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

DECRETO RETTORALE 23 novembre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.35 del 11-2-1991)

                              IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia in data 24 ottobre  1989,  dal
consiglio  di  amministrazione  in data 19 dicembre 1989 e dal senato
accademico in data 16 gennaio 1990;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 12 settembre 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  471  all'elenco  delle  scuole  dirette  a fini speciali
istituite presso l'Universita' degli studi di Genova e'  aggiunta  la
seguente scuola:
   18) Dirigenti e docenti di scienze infermieristiche.
  Dopo  l'art.  613  sono inseriti, con conseguente scorrimento della
numerazione  degli  articoli  successivi,  la  denominazione  e   gli
articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali di "dirigenti e
docenti di scienze infermieristiche" come di seguito riportato:
                  18) Scuola diretta a fini speciali
          di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche
  Art.  614.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali di
dirigenti e docenti di scienze infermieristiche presso  l'Universita'
degli studi di Genova.
  La  scuola  ha  lo scopo di preparare personale dirigente e docente
per:
    a) le scuole infermieristiche a tutti i livelli;
    b)  i  servizi  ed  i  centri  di  assistenza infermieristica del
Servizio  sanitario  nazionale  ed  altre  istituzioni  pubbliche   e
private.
  La  scuola  rilascia  il  diploma di dirigente e docente di scienze
infermieristiche.
  Art.  615.  -  Il  corso di studi ha la durata di due anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato  in  sei
per ciascun anno di corso, per un totale di dodici.
  Art. 616. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  dell'Universita' degli studi di Genova (istituto di igiene
e medicina preventiva - istituto  di  clinica  pediatrica  -  seconda
cattedra).
  Art.  617.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
conformita'  alle  disposizioni  vigenti per l'ammissione ai corsi di
laurea, in possesso del diploma  di  infermiere  professionale  o  di
vigilatrice d'infanzia.
  Art. 618. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1› ANNO:
  Scienze infermieristiche:
   scienze infermieristiche;
   normativa etica e deontologia professionale.
  Scienze sanitarie:
   statistica sanitaria (*);
   igiene, epidemiologia e medicina preventiva (*);
   aggiornamenti di biologia e biochimica;
   aggiornamenti di patologia e fisiopatologia generale;
   aggiornamenti di farmacologia e principi di terapia e tossicologia
medica.
  Programmazione e ricerca:
   informatica medica e metodologia di indagini socio-epidemiologiche
(*);
   economia sanitaria (*).
  Scienze giuridiche e umane:
   bioetica;
   psicologia  generale  ed  applicata  alle scienze infermieristiche
(*);
   pedagogia  generale  ed applicata alle scienze infermieristiche ed
elementi di sociologia (*).
2› ANNO:
 Scienze infermieristiche:
   didattica speciale (metodiche didattiche del nursing);
   organizzazione    dell'assistenza    infermieristica   (management
infermieristico);
   nursing (aggiornamenti);
   nursing speciale in pediatria.
 Scienze sanitarie:
   tecnica e igiene ospedaliera sanitaria (*);
   aggiornamenti  di  medicina  interna compresa la geriatria e delle
specialita' mediche;
   aggiornamenti in pediatria;
   aggiornamenti   di   chirurgia   generale   e   delle  specialita'
chirurgiche.
 Programmazione e ricerca:
   programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari (*).
 Scienze giuridiche ed umane:
   principi di diritto amministrativo e di diritto sanitario (*).
  Gli  insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il biennio.
  Art.  619.  - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza
nei  reparti,  divisioni,  ambulatori,  laboratori  dell'istituto  di
igiene  e  medicina  preventiva,  dell'istituto di clinica pediatrica
(seconda cattedra) della facolta' di medicina  e  chirurgia  e  delle
strutture pubbliche all'uopo convenzionate.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  la  facolta'  di ripetere il tirocinio in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  620.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli  esami  prescritti,  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 23 novembre 1990
                                                           Il rettore