Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.35 del 11-2-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia in data 24 ottobre 1989, dal consiglio di amministrazione in data 19 dicembre 1989 e dal senato accademico in data 16 gennaio 1990; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 471 all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' degli studi di Genova e' aggiunta la seguente scuola: 18) Dirigenti e docenti di scienze infermieristiche. Dopo l'art. 613 sono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, la denominazione e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali di "dirigenti e docenti di scienze infermieristiche" come di seguito riportato: 18) Scuola diretta a fini speciali di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche Art. 614. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche presso l'Universita' degli studi di Genova. La scuola ha lo scopo di preparare personale dirigente e docente per: a) le scuole infermieristiche a tutti i livelli; b) i servizi ed i centri di assistenza infermieristica del Servizio sanitario nazionale ed altre istituzioni pubbliche e private. La scuola rilascia il diploma di dirigente e docente di scienze infermieristiche. Art. 615. - Il corso di studi ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di dodici. Art. 616. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova (istituto di igiene e medicina preventiva - istituto di clinica pediatrica - seconda cattedra). Art. 617. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformita' alle disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, in possesso del diploma di infermiere professionale o di vigilatrice d'infanzia. Art. 618. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 ANNO: Scienze infermieristiche: scienze infermieristiche; normativa etica e deontologia professionale. Scienze sanitarie: statistica sanitaria (*); igiene, epidemiologia e medicina preventiva (*); aggiornamenti di biologia e biochimica; aggiornamenti di patologia e fisiopatologia generale; aggiornamenti di farmacologia e principi di terapia e tossicologia medica. Programmazione e ricerca: informatica medica e metodologia di indagini socio-epidemiologiche (*); economia sanitaria (*). Scienze giuridiche e umane: bioetica; psicologia generale ed applicata alle scienze infermieristiche (*); pedagogia generale ed applicata alle scienze infermieristiche ed elementi di sociologia (*). 2 ANNO: Scienze infermieristiche: didattica speciale (metodiche didattiche del nursing); organizzazione dell'assistenza infermieristica (management infermieristico); nursing (aggiornamenti); nursing speciale in pediatria. Scienze sanitarie: tecnica e igiene ospedaliera sanitaria (*); aggiornamenti di medicina interna compresa la geriatria e delle specialita' mediche; aggiornamenti in pediatria; aggiornamenti di chirurgia generale e delle specialita' chirurgiche. Programmazione e ricerca: programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari (*). Scienze giuridiche ed umane: principi di diritto amministrativo e di diritto sanitario (*). Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il biennio. Art. 619. - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza nei reparti, divisioni, ambulatori, laboratori dell'istituto di igiene e medicina preventiva, dell'istituto di clinica pediatrica (seconda cattedra) della facolta' di medicina e chirurgia e delle strutture pubbliche all'uopo convenzionate. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha la facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 620. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti, ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 23 novembre 1990 Il rettore