Misure dirette a consentire al comune di Venafro di completare i lavori di riparazione degli edifici assoggettati a progetto edilizio unitario danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 2079/FPC).(GU n.35 del 11-2-1991)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Viste le proprie ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, e n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1984 e n. 222 del 13 agosto 1984, concernenti la disciplina dei criteri e delle modalita' relative alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984; Viste le proprie ordinanze n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987 e n. 1928/FPC del 1 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1990, concernenti modifiche ed aggiornamenti della disciplina di riattazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sopra citato sisma; Vista la nota n. 12793 del 12 ottobre 1988 con la quale il comune di Venafro richiede di poter passare, per quanto riguarda i lavori in corso d'opera nel centro storico, dalla disciplina della riattazione, governata dall'ordinanza n. 230/FPC/ZA, a quella della riparazione, governata dall'ordinanza n. 905/FPC/ZA, in quanto il danneggiamento e la generale fatiscenza del patrimonio edilizio non consentono di portare a termine l'opera di ripristino di tipo leggero; Vista la propria nota n. 22356 U.L. del 7 febbraio 1989 con la quale si autorizza il passaggio degli interventi di riattazione in corso nel centro storico mediante P.E.U. alla riparazione disciplinata dalla citata ordinanza n. 905/FPC/ZA; Viste le note n. 7187 del 1 giugno 1989 e n. 14902 del 20 dicembre 1990 del comune di Venafro, con le quali, tra l'altro, viene richiesto per talune unita' strutturali di avvalersi del contributo per la riparazione senza le limitazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA nonche' le limitazioni in termini di superficie previste dall'art. 2, comma 4, lettere a) e b), della stessa ordinanza, in considerazione del carattere monumentale di dette unita' strutturali comprendenti abitazioni di notevoli superfici; Vista la nota n. 8026 datata 13 giugno 1989 della soprintendenza archeologica di Campobasso (B.A.A.A.S.) con la quale viene raccomandata la massima attenzione in merito all'esecuzione degli interventi di conservazione degli edifici del centro storico di Venafro che presentano caratteristiche di indubbio interesse storico artistico con particolare riguardo ad almeno venti edifici nella nota elencati; Visti i telegrammi n. 1521/16B/P.C. e n. 291/16B/P.C. rispettivamente del 25 novembre 1989 e del 27 febbraio 1990 del prefetto di Isernia, con i quali, tra l'altro, si denuncia la grave situazione di ripristino del centro storico di Venafro che determina il protrarsi del ricovero in containers di numerosi nuclei familiari sgomberati, con conseguente pericolo per l'ordine pubblico; Ritenuto di dover provvedere alla emanazione di norme per la soluzione delle problematiche sopra esposte al fine di consentire il rientro nelle proprie abitazioni dei nuclei familiari attualmente ancora sistemati in maniera precaria; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per i progetti edilizi unitari in corso di esecuzione ai sensi dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA citata in premessa, per la riparazione degli edifici ricadenti nel centro storico di Venafro, non si applicano le limitazioni, di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b), ed all'art. 3, comma 1, lettera b). La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 1991 Il Ministro: LATTANZIO