MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 gennaio 1991 

  Misure  dirette  a  consentire al comune di Venafro di completare i
lavori di riparazione degli edifici assoggettati a progetto  edilizio
unitario  danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n.
2079/FPC).
(GU n.35 del 11-2-1991)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  26  maggio  1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Viste  le  proprie  ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, e n.
317/FPC/ZA  dell'8  agosto  1984,  pubblicate  rispettivamente  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1984 e n. 222 del 13 agosto
1984,  concernenti  la  disciplina  dei  criteri  e  delle  modalita'
relative alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal
terremoto del 7 e 11 maggio 1984;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n.  905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987  e  n.
1928/FPC  del  1› giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
139 del 16 giugno 1990, concernenti modifiche ed aggiornamenti  della
disciplina  di  riattazione e ricostruzione degli edifici danneggiati
dal sopra citato sisma;
  Vista  la  nota n. 12793 del 12 ottobre 1988 con la quale il comune
di Venafro richiede di poter passare, per quanto riguarda i lavori in
corso d'opera nel centro storico, dalla disciplina della riattazione,
governata dall'ordinanza n. 230/FPC/ZA, a quella  della  riparazione,
governata dall'ordinanza n. 905/FPC/ZA, in quanto il danneggiamento e
la generale fatiscenza del  patrimonio  edilizio  non  consentono  di
portare a termine l'opera di ripristino di tipo leggero;
  Vista  la  propria  nota  n.  22356 U.L. del 7 febbraio 1989 con la
quale si autorizza il passaggio degli interventi  di  riattazione  in
corso   nel   centro   storico   mediante   P.E.U.  alla  riparazione
disciplinata dalla citata ordinanza n. 905/FPC/ZA;
  Viste le note n. 7187 del 1› giugno 1989 e n. 14902 del 20 dicembre
1990 del  comune  di  Venafro,  con  le  quali,  tra  l'altro,  viene
richiesto  per  talune unita' strutturali di avvalersi del contributo
per la riparazione senza le limitazioni di cui all'art. 3,  comma  1,
lettera  b),  dell'ordinanza  n. 905/FPC/ZA nonche' le limitazioni in
termini di superficie previste dall'art. 2, comma 4, lettere a) e b),
della  stessa  ordinanza, in considerazione del carattere monumentale
di dette  unita'  strutturali  comprendenti  abitazioni  di  notevoli
superfici;
  Vista  la  nota  n. 8026 datata 13 giugno 1989 della soprintendenza
archeologica  di  Campobasso  (B.A.A.A.S.)   con   la   quale   viene
raccomandata  la  massima  attenzione  in merito all'esecuzione degli
interventi di conservazione  degli  edifici  del  centro  storico  di
Venafro  che presentano caratteristiche di indubbio interesse storico
artistico con particolare riguardo ad almeno venti edifici nella nota
elencati;
  Visti   i   telegrammi   n.   1521/16B/P.C.   e   n.   291/16B/P.C.
rispettivamente del 25 novembre 1989  e  del  27  febbraio  1990  del
prefetto  di  Isernia, con i quali, tra l'altro, si denuncia la grave
situazione di ripristino del centro storico di Venafro che  determina
il  protrarsi del ricovero in containers di numerosi nuclei familiari
sgomberati, con conseguente pericolo per l'ordine pubblico;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  emanazione  di  norme per la
soluzione delle problematiche sopra esposte al fine di consentire  il
rientro  nelle  proprie  abitazioni  dei nuclei familiari attualmente
ancora sistemati in maniera precaria;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  i  progetti  edilizi  unitari  in corso di esecuzione ai sensi
dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA citata in premessa, per  la  riparazione
degli  edifici  ricadenti  nel  centro  storico  di  Venafro,  non si
applicano le limitazioni, di cui all'art. 2, comma 4,  lettere  a)  e
b), ed all'art. 3, comma 1, lettera b).
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 gennaio 1991
                                               Il Ministro: LATTANZIO