N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 gennaio 1991

                                  N. 7
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16
           gennaio 1991 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Assistenza  e  beneficenza - Concessione di contributi statali per la
 costruzione, l'ampliamento ed il recupero  di  immobili  destinati  a
 sede  di  comunita'  terapeutiche  -  Ripartizione  dei contributi in
 questione con indicazione dei  soggetti  legittimati  a  richiederli,
 della  tipologia  delle  domande  e  dei termini per la presentazione
 delle  stesse,  delle  modalita'  di  assegnazione  e  gestione   dei
 finanziamenti,  nonche'  degli  interventi  da realizzare Illegittima
 attribuzione di detti contributi  alla  regione  Trentino-Alto  Adige
 anziche'  alla  provincia di Bolzano - Indebita invasione della sfera
 di competenza provinciale in materia di assistenza e beneficenza,  di
 edilizia sovvenzionata e di igiene e sanita'.
 (Decreto 30 ottobre 1990 del Ministro dei lavori pubblici).
 (Statuto  Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 10 e 25, 9, n. 10, 16, 69
 e seguenti e 79, con le relative norme di  attuazione,  in  relazione
 all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386).
(GU n.7 del 13-2-1991 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona del
 presidente  della   giunta   provinciale   pro-tempore   dott.   Luis
 Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 8262 del 28 dicembre
 1990, rappresentata e difesa - in virtu' di procura  speciale  del  2
 gennaio  1991  autenticata  dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice
 segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16007) -  dagli
 avvocati  prof.  Sergio  Panunzio  e  Paolo Mercuri, e presso di essi
 elettivamente domiciliata in  Roma,  piazza  Borghese  n.  3  (studio
 legale  Guarino), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
 persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di
 competenza  in  relazione al decreto del Ministro dei lavori pubblici
 30  ottobre  1990,  recante  "Concessione  di   contributi   per   la
 costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi
 di comunita' terapeutiche".
                                 FATTO
    1.  -  La  provincia autonoma di Bolzano e' titolare, in base allo
 statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed alle  relative
 norme  d'attuazione,  di  competenze legislative ed amministrative di
 tipo esclusivo sia in materia di "assistenza e beneficenza pubblica",
 che  di  "edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente,
 da finanziamenti a carattere pubblico..." (rispettivamente,nn.  25  e
 10  dell'art.  8  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n. 670); nonche' di
 competenze di tipo concorrente in materia di "igiene e sanita'" (art.
 9, n. 10, del d.P.R. n. 670/1972).
    Nell'esercizio di tali competenze la provincia autonoma ricorrente
 ha fra l'altro dettato un'ampia ed organica disciplina  di  carattere
 assistenziale  a favore, in particolare, dei tossicodipendenti con la
 legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69  (Servizio  di  prevenzione,
 cura    e   riabilitazione   delle   forme   di   devianza   sociale,
 tossicodipendenza e alcolismo), il cui art. 2  tratta  appunto  delle
 comunita' terapeutiche.
    2.  -  E'  altresi' noto che alla provincia autonoma di Bolzano le
 norme  costituzionali  (artt.  69  e  segg.  dello  statuto  T.-A.A.)
 attribuiscono   anche   autonomia   finanziaria.  Il  bilancio  della
 provincia e' alimentato, oltre che dalle entrate finanziarie proprie,
 anche  dalla  finanza  derivata,  consistente  nei  trasferimenti  di
 risorse da parte dello Stato, necessari anch'essi per provvedere agli
 interventi   -  ordinari  e  speciali  -  nelle  materie  di  propria
 competenza. Al  riguardo,  anche  in  armonia  con  quanto  stabilito
 dall'art.  79  dello  statuto  T.-A.A. (e dall'art. 119, terzo comma,
 della Costituzione) la legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme  per  il
 coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle
 province autonome di Trento e Bolzano con la riforma  tributaria)  ha
 stabilito  alcuni  principi  che  integrano  la disciplina statutaria
 relativa alla finanza provinciale.  In  particolare  l'art.  5  della
 legge  n.  386/1989,  dopo  avere  stabilito  al  primo comma che "le
 province autonome partecipano alla  ripartizione  di  fondi  speciali
 istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
 uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo  i  criteri  e  le
 modalita'  per  gli  stessi  previsti, al secondo comma espressamente
 aggiunge che "I finanziamenti recati da qualunque altra  disposizione
 di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore
 delle regioni, sono assegnati alle province autonome  ed  affluiscono
 al  bilancio  delle  stesse  per essere utilizzati, secondo normative
 provinciali, nell'ambito del corrispondente  settore,  con  riscontro
 nei  conti  consuntivi  delle  rispettive  province".  Non  solo:  il
 successivo  terzo  comma  dell'art.  5   aggiunge   pure   che   "Per
 l'assegnazione  e  l'erogazione  dei  finanziamenti di cui al secondo
 comma, si prescinde da qualunque adempimento  previsto  dalle  stesse
 leggi   ad   eccezione  di  quelli  relativi  all'individuazione  dei
 parametri o delle quote di riparto".
    3. - Cio' premesso, nell'ambito di una serie di interventi diretti
 alla cura ed alla riabilitazione dei tossicodipendenti, la  legge  22
 dicembre  1975,  n.  685,  all'art. 107 (come sostituito dall'art. 32
 della legge 26 giugno 1990, n. 162), aveva stabilito la  ripartizione
 fra  le  regioni  italiane, da parte del C.E.R., di contributi per la
 costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi
 di comunita' terapeutiche.
    Nella  regione Trentino-Alto Adige - in base alle norme statutarie
 - gli interventi in tale materia spettano, come  si  e'  detto,  alle
 province autonome.
    I  richiamati  principi  statutari,  ed  in particolare quelli che
 garantiscono  l'autonomia  finanziaria  della  provincia  di  Bolzano
 (artt.  69  e segg., spec. 79, dello statuto T.-A.A., ed art. 5 della
 legge n. 386/1989), imponevano dunque che, in sede di ripartizione da
 parte  del  C.E.R.,  destinataria  dei contributi di cui all'art. 107
 della legge n. 685/1975 fosse la provincia autonoma  ricorrente,  che
 avrebbe  poi provveduto alla loro distribuzione a favore dei soggetti
 legittimati a riceverli (anch'essi individuati dalla provincia  anche
 alla luce della propria legislazione in materia).
    Ma quei principi statutari, e le connesse attribuzioni provinciali
 costituzionalmente garantite,  sono  stati  del  tutto  ignorati  dal
 decreto  del  Ministro  dei  lavori pubblici - Presidente del C.E.R.,
 indicato in epigrafe (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264  del
 12  novembre  u.s.), che ha provveduto a dare esecuzione all'art. 107
 della legge n. 685/1975.
    Il   suddetto   decreto,   siccome   lesivo   delle   attribuzioni
 costituzionali della provincia autonoma di  Bolzano,  viene  da  essa
 impugnato con il presente atto, per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  - Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8,
 nn. 25 e 10, 9, n. 10, 16, 69 e segg., 79 del d.P.R. 31 agosto  1972,
 n.  670, e relative norme d'attuazione, anche in relazione all'art. 5
 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
    Il decreto impugnato ha provveduto a ripartire i contributi di cui
 all'art. 107 della legge n. 685/1975, stabilendo altresi' i  soggetti
 legittimati  a  richiederli,  la tipologia delle domande ed i termini
 per la presentazione, le modalita' di assegnazione e di gestione  dei
 finanziamenti,  nonche' di realizzazione degli interventi finanziati.
    Ma tale decreto illegittimamente ignora completamente la provincia
 ricorrente. Questa, infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 1 del
 decreto  impugnato, non ha affatto beneficiato della ripartizione dei
 contributi (di cui ha invece  beneficiato  la  regione  Trentino-Alto
 Adige  per un importo complessivo di lire 1.220 miliardi); contributi
 che invece dovevano essere assegnati direttamente ad  essa  (ed  alla
 provincia  di  Trento),  in  base  alle  norme statutarie indicate ed
 all'art. 5 della legge n. 386/1989.
    Ma  anche  i  successivi articoli del decreto impugnato (da 2 a 6)
 risultano essere illegittimi, perche' disciplinano in modo  analitico
 e  vincolante anche per la provincia ricorrente ogni aspetto relativo
 alla successiva gestione dei fondi: dalla individuazione dei soggetti
 legittimati  a  chiedere  i  contributi  (art.  3), alle modalita' di
 presentazione  delle   richieste   (art.   4),   alla   attribuzione,
 utilizzazione  e  gestione  dei  finanziamenti  ed alla realizzazione
 degli interventi  (artt.  4,  5  e  6),  alla  riutilizzazione  delle
 disponibilita'  non  utilizzate (art. 2), ecc. Tutti aspetti, questi,
 la cui disciplina e' invece di competenza della provincia  ricorrente
 (in  base agli artt. 8 e 9 dello statuto), come testualmente ribadito
 anche dal secondo comma dell'art. 5 della legge n. 386/1989,  laddove
 -  come  si  e' visto - esso afferma che i finanziamenti in questione
 debbano affluire direttamente al bilancio delle province autonome per
 essere   da   queste   autonomamente  utilizzati  "secondo  normative
 provinciali", e non gia' statali.
    Riservandoci di illustrare piu' diffusamente le dedotte censure in
 successivi atti difensivi, vogliamo pero' sin d'ora sottolineare come
 il fatto che i contributi in questione debbano essere trasferiti alla
 provincia ricorrente, la quale  e'  altresi'  la  sola  competente  a
 disciplinarne  le  modalita'  di  assegnazione e di gestione, risulta
 inequivocabilmente confermato dal d.-l. 22 aprile 1985, n. 144 (Norme
 per  la  erogazione  di  contributi  finalizzati  al  sostegno  delle
 attivita'  di  prevenzione  e  reinserimento  dei   tossicodipendenti
 nonche'  per  la  distruzione  di  sostanze stupefacenti e psicotrope
 sequestrate e confiscate), convertito, con modificazioni, dalla legge
 21 giugno 1985, n. 297.
    Infatti  tale  decreto-legge, dopo avere disciplinato agli artt. 1
 ed 1- bis la erogazione,  da  parte  del  Ministro  dell'interno,  di
 contributi  statali per attivita' di recupero e reinserimento sociale
 dei  tossicodipendenti,  all'art.  1-  ter  -  al  fine  appunto   di
 armonizzare   la   disciplina  di  tali  interventi  con  i  principi
 dell'autonomia finanziaria provinciale - espressamente stabilisce che
 "Le  province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito
 delle proprie competenze, alle finalita' di cui al precedente art.  1
 secondo le modalita' stabilite dai rispettivi ordinamenti".
                                P. Q. M.
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso,  dichiarare  la  competenza  della  provincia  autonoma   di
 Bolzano,  e  per l'effetto annullare in parte qua l'impugnato decreto
 30 ottobre 1990, meglio specificato in epigrafe.
      Roma, addi' 10 gennaio 1991
            Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Avv. Paolo MERCURI

 91C0049