N. 7 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 gennaio 1991
N. 7 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 gennaio 1991 (della provincia autonoma di Bolzano) Assistenza e beneficenza - Concessione di contributi statali per la costruzione, l'ampliamento ed il recupero di immobili destinati a sede di comunita' terapeutiche - Ripartizione dei contributi in questione con indicazione dei soggetti legittimati a richiederli, della tipologia delle domande e dei termini per la presentazione delle stesse, delle modalita' di assegnazione e gestione dei finanziamenti, nonche' degli interventi da realizzare Illegittima attribuzione di detti contributi alla regione Trentino-Alto Adige anziche' alla provincia di Bolzano - Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di assistenza e beneficenza, di edilizia sovvenzionata e di igiene e sanita'. (Decreto 30 ottobre 1990 del Ministro dei lavori pubblici). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 10 e 25, 9, n. 10, 16, 69 e seguenti e 79, con le relative norme di attuazione, in relazione all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386).(GU n.7 del 13-2-1991 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 8262 del 28 dicembre 1990, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 2 gennaio 1991 autenticata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 16007) - dagli avvocati prof. Sergio Panunzio e Paolo Mercuri, e presso di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 (studio legale Guarino), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, recante "Concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche". FATTO 1. - La provincia autonoma di Bolzano e' titolare, in base allo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed alle relative norme d'attuazione, di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo sia in materia di "assistenza e beneficenza pubblica", che di "edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico..." (rispettivamente,nn. 25 e 10 dell'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); nonche' di competenze di tipo concorrente in materia di "igiene e sanita'" (art. 9, n. 10, del d.P.R. n. 670/1972). Nell'esercizio di tali competenze la provincia autonoma ricorrente ha fra l'altro dettato un'ampia ed organica disciplina di carattere assistenziale a favore, in particolare, dei tossicodipendenti con la legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69 (Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo), il cui art. 2 tratta appunto delle comunita' terapeutiche. 2. - E' altresi' noto che alla provincia autonoma di Bolzano le norme costituzionali (artt. 69 e segg. dello statuto T.-A.A.) attribuiscono anche autonomia finanziaria. Il bilancio della provincia e' alimentato, oltre che dalle entrate finanziarie proprie, anche dalla finanza derivata, consistente nei trasferimenti di risorse da parte dello Stato, necessari anch'essi per provvedere agli interventi - ordinari e speciali - nelle materie di propria competenza. Al riguardo, anche in armonia con quanto stabilito dall'art. 79 dello statuto T.-A.A. (e dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione) la legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria) ha stabilito alcuni principi che integrano la disciplina statutaria relativa alla finanza provinciale. In particolare l'art. 5 della legge n. 386/1989, dopo avere stabilito al primo comma che "le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti, al secondo comma espressamente aggiunge che "I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province". Non solo: il successivo terzo comma dell'art. 5 aggiunge pure che "Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al secondo comma, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto". 3. - Cio' premesso, nell'ambito di una serie di interventi diretti alla cura ed alla riabilitazione dei tossicodipendenti, la legge 22 dicembre 1975, n. 685, all'art. 107 (come sostituito dall'art. 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162), aveva stabilito la ripartizione fra le regioni italiane, da parte del C.E.R., di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche. Nella regione Trentino-Alto Adige - in base alle norme statutarie - gli interventi in tale materia spettano, come si e' detto, alle province autonome. I richiamati principi statutari, ed in particolare quelli che garantiscono l'autonomia finanziaria della provincia di Bolzano (artt. 69 e segg., spec. 79, dello statuto T.-A.A., ed art. 5 della legge n. 386/1989), imponevano dunque che, in sede di ripartizione da parte del C.E.R., destinataria dei contributi di cui all'art. 107 della legge n. 685/1975 fosse la provincia autonoma ricorrente, che avrebbe poi provveduto alla loro distribuzione a favore dei soggetti legittimati a riceverli (anch'essi individuati dalla provincia anche alla luce della propria legislazione in materia). Ma quei principi statutari, e le connesse attribuzioni provinciali costituzionalmente garantite, sono stati del tutto ignorati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici - Presidente del C.E.R., indicato in epigrafe (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre u.s.), che ha provveduto a dare esecuzione all'art. 107 della legge n. 685/1975. Il suddetto decreto, siccome lesivo delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano, viene da essa impugnato con il presente atto, per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, nn. 25 e 10, 9, n. 10, 16, 69 e segg., 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme d'attuazione, anche in relazione all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386. Il decreto impugnato ha provveduto a ripartire i contributi di cui all'art. 107 della legge n. 685/1975, stabilendo altresi' i soggetti legittimati a richiederli, la tipologia delle domande ed i termini per la presentazione, le modalita' di assegnazione e di gestione dei finanziamenti, nonche' di realizzazione degli interventi finanziati. Ma tale decreto illegittimamente ignora completamente la provincia ricorrente. Questa, infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 1 del decreto impugnato, non ha affatto beneficiato della ripartizione dei contributi (di cui ha invece beneficiato la regione Trentino-Alto Adige per un importo complessivo di lire 1.220 miliardi); contributi che invece dovevano essere assegnati direttamente ad essa (ed alla provincia di Trento), in base alle norme statutarie indicate ed all'art. 5 della legge n. 386/1989. Ma anche i successivi articoli del decreto impugnato (da 2 a 6) risultano essere illegittimi, perche' disciplinano in modo analitico e vincolante anche per la provincia ricorrente ogni aspetto relativo alla successiva gestione dei fondi: dalla individuazione dei soggetti legittimati a chiedere i contributi (art. 3), alle modalita' di presentazione delle richieste (art. 4), alla attribuzione, utilizzazione e gestione dei finanziamenti ed alla realizzazione degli interventi (artt. 4, 5 e 6), alla riutilizzazione delle disponibilita' non utilizzate (art. 2), ecc. Tutti aspetti, questi, la cui disciplina e' invece di competenza della provincia ricorrente (in base agli artt. 8 e 9 dello statuto), come testualmente ribadito anche dal secondo comma dell'art. 5 della legge n. 386/1989, laddove - come si e' visto - esso afferma che i finanziamenti in questione debbano affluire direttamente al bilancio delle province autonome per essere da queste autonomamente utilizzati "secondo normative provinciali", e non gia' statali. Riservandoci di illustrare piu' diffusamente le dedotte censure in successivi atti difensivi, vogliamo pero' sin d'ora sottolineare come il fatto che i contributi in questione debbano essere trasferiti alla provincia ricorrente, la quale e' altresi' la sola competente a disciplinarne le modalita' di assegnazione e di gestione, risulta inequivocabilmente confermato dal d.-l. 22 aprile 1985, n. 144 (Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonche' per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297. Infatti tale decreto-legge, dopo avere disciplinato agli artt. 1 ed 1- bis la erogazione, da parte del Ministro dell'interno, di contributi statali per attivita' di recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, all'art. 1- ter - al fine appunto di armonizzare la disciplina di tali interventi con i principi dell'autonomia finanziaria provinciale - espressamente stabilisce che "Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalita' di cui al precedente art. 1 secondo le modalita' stabilite dai rispettivi ordinamenti".
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la competenza della provincia autonoma di Bolzano, e per l'effetto annullare in parte qua l'impugnato decreto 30 ottobre 1990, meglio specificato in epigrafe. Roma, addi' 10 gennaio 1991 Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Avv. Paolo MERCURI 91C0049