N. 50 SENTENZA 28 gennaio - 6 febbraio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita' pubblica- Regione Campania- UU.SS.LL.- Organi di
 amministrazione- Scioglimento e nomina di un commissario- Potere di
 controllo affidato al presidente della giunta regionale-
 Contraddizione con il sistema di controlli sugli enti locali- Lesione
 del principio della riserva di legge statale- Richiamo alle  sentenze
 nn. 613/1988, 164/1972 e 245/1984 - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge regione Campania, 9 giugno 1980, n. 57, art. 36, secondo
 comma)
 
 (Cost., artt. 117, 118 e 130 Cost.).
(GU n.7 del 13-2-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco
 GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.   Francesco
 Paolo   CASAVOLA,   prof.   Antonio   BALDASSARRE,   prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 36, secondo
 comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme
 per  la costituzione e il funzionamento delle Unita' sanitarie locali
 in attuazione della legge 23 dicembre 1978,  n.  833),  promosso  con
 ordinanza  emessa  l'8  febbraio  1990  dal  Tribunale Amministrativo
 Regionale per la Campania - Sezione di Salerno sul  ricorso  proposto
 da  Caggiano  Plinio  ed  altri  contro il Prefetto pro-tempore della
 Provincia di Salerno ed  altri,  iscritta  al  n.  444  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  della  Regione  Campania e del
 Prefetto di Salerno e del Commissario Prefettizio  presso  la  U.S.L.
 53;
    Udito   nell'udienza  pubblica  dell'8  gennaio  1991  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'Avvocato  dello  Stato Giorgio D'Amato per il Prefetto di
 Salerno ed altro e l'Avvocato Sergio Ferrari per la Regione Campania;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un giudizio promosso per l'annullamento del
 decreto del Prefetto di Salerno 13 agosto 1987, n. 13.9.1126/6AB, con
 il  quale  e'  stata  disposta  la  sospensione  dell'Assemblea e del
 Comitato di gestione dell'Unita' sanitaria locale  n.  53  a  seguito
 della  mancata  approvazione  dei  bilanci,  nonche'  la nomina di un
 commissario per la gestione provvisoria, il Tribunale  Amministrativo
 Regionale  per  la  Campania  -  Sezione  di Salerno ha sollevato, in
 riferimento agli artt.  117, 118 e 130 della Costituzione,  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  36, secondo comma, della
 legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57, nella parte in cui
 affida  alla  Giunta regionale il controllo sugli organi delle Unita'
 sanitarie locali.
    Il  giudice  a quo - premesso che la disposizione impugnata non e'
 stata abrogata dall'art. 11 del decreto-legge 30 settembre  1983,  n.
 463,  convertito  nella  legge  11  novembre  1983,  n. 638, toccando
 quest'ultimo una  materia  diversa  dal  controllo  sugli  organi  e,
 precisamente, un potere di generale sostituzione in relazione ad atti
 dovuti e ricordato che il Governo della Repubblica non ha a suo tempo
 impugnato  l'art. 36 soltanto perche' era intercorsa un'intesa con la
 Regione Campania per la  modifica  dello  stesso  (modifica  poi  non
 avvenuta) - osserva che la disposizione contestata contrasterebbe con
 l'art. 117 della Costituzione, come attuato dall'art. 49 della  legge
 23 dicembre 1978, n. 833. Quest'ultimo articolo, il quale prevede che
 il controllo sugli atti delle Unita' sanitarie  locali  sia  compiuto
 dai  Comitati  regionali  di  controllo,  non puo' essere eluso dalle
 leggi delle regioni a statuto ordinario, dal momento che  costituisce
 un  principio  fondamentale  della  materia, oltre a far parte di una
 legge ritenuta da questa Corte di riforma economico-sociale.
    Sempre  secondo  il  giudice  a quo, l'art. 36 della legge campana
 contrasterebbe anche con gli artt. 118 e 130 della Costituzione:  con
 il  primo,  per  il  fatto  che  i  controlli  sugli  enti locali non
 rientrano in alcuna materia  di  competenza  regionale,  compresa  la
 competenza  statutaria di cui all'art. 123 della Costituzione; con il
 secondo, per il fatto che si pone in contrasto  con  il  sistema  dei
 controlli  sugli  enti  locali  e con la riserva di legge statale ivi
 prevista, la quale  si  estende  persino  alla  determinazione  della
 composizione dell'organo di controllo.
    In  definitiva,  conclude  il giudice a quo, poiche' la competenza
 dei Comitati regionali di controllo e' limitata  al  sindacato  della
 legittimita' degli atti delle province, dei comuni e degli altri enti
 locali e poiche' il potere di dichiarare la decadenza di un organo di
 un    ente    locale   e'   espressione   di   un   potere   politico
 costituzionalmente affidato alla competenza  esclusiva  dello  Stato,
 sembra  proprio  che  l'art.  36,  secondo  comma,  sia  contrario  a
 Costituzione.
    2.  -  Si sono costituiti in giudizio il Prefetto di Salerno ed il
 Commissario prefettizio chiedendo,  innanzitutto,  l'inammissibilita'
 della questione sollevata, dal momento che quest'ultima sarebbe stata
 abrogata dall'art. 11 del decreto - legge 12 settembre 1983, n.  463,
 convertito  nella  legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha ribadito la
 fondamentale distinzione tra  controllo  sugli  atti,  di  competenza
 regionale, e controllo sugli organi, di spettanza statale.
    Anche  se  cosi'  non fosse, continua la difesa, in considerazione
 del fatto che la legge regionale non puo' far venir meno il principio
 stabilito  dall'art.  49  della  legge  n.  833  del  1978,  dovrebbe
 ritenersi che "sugli organi delle Unita'  sanitarie  locali  sussiste
 una  competenza  concorrente  tra  Stato  e  regione,  nel  senso che
 quest'ultima non puo'  decidere  lo  scioglimento,  mentre  al  primo
 rimane  oltre  al  potere  di scioglimento, anche quello cautelare di
 sospensione", non attribuito alla regione da alcuna disposizione.
    In  subordine,  comunque, la difesa del Prefetto e del Commissario
 prefettizio chiede l'accoglimento della questione, trattandosi di  un
 caso  identico a quelli decisi in precedenti sentenze di questa Corte
 e non potendosi dubitare che la norma la quale attribuisce allo Stato
 il  controllo  sugli organi delle Unita' sanitarie locali costituisca
 un principio fondamentale.
     3.  -  Si e' costituita in giudizio anche la Regione Campania per
 chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.
    Pur  precisando  di non ignorare le precedenti pronunzie di questa
 Corte in materia e premettendo che tra i vari  livelli  istituzionali
 impegnati  nella  sanita' la legge n. 833 del 1978 ha voluto forme di
 collaborazione, la Regione Campania afferma che  il  controllo  sugli
 atti  sembrerebbe  esser consentito alle regioni nella sua forma piu'
 ampia, in quanto strumento per  l'attuazione  dei  propri  poteri  di
 indirizzo  e  di programmazione, in armonia con il principio del buon
 andamento della pubblica amministrazione che esige il controllo sulla
 gestione e di efficienza.
    4.  -  Nel corso della pubblica udienza, mentre l'Avvocatura dello
 Stato,  costituitasi  per  conto  del  Prefetto  di  Salerno  e   del
 Commissario  prefettizio, ha ristretto le proprie richieste solamente
 a  quella  dell'accoglimento  della  questione  di  costituzionalita'
 sollevata, la difesa della Regione Campania, invece, ha osservato che
 nel  frattempo  la  disposizione  impugnata  sarebbe  stata  abrogata
 dall'art.  49  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142, contenente la
 normativa-quadro sulle autonomie locali.
                         Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione
 di  Salerno,  nel  corso  di  un  giudizio  avverso  un  decreto   di
 sospensione  degli  organi  di un'Unita' sanitaria locale per mancata
 approvazione dei bilanci, ha sollevato - in  riferimento  agli  artt.
 117,  118  e  130 della Costituzione, come attuati dall'art. 49 della
 legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione  del  Servizio  Sanitario
 Nazionale),  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 36,
 secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno  1980,  n.
 57  (Norme  per  la  costituzione  e  il  funzionamento  delle Unita'
 sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833),
 il  quale  prevede  che  "in caso di impossibilita' di costituzione o
 ricostituzione degli organi dell'Unita' sanitaria locale, o di  gravi
 inadempienze  funzionali,  il Presidente della Giunta regionale (...)
 dispone lo scioglimento degli organi dell'Unita' sanitaria  locale  e
 nomina  un  Commissario  per  assicurare la regolarita' dei servizi e
 della gestione sino all'insediamento  di  nuovi  organi,  che  dovra'
 avvenire  entro  sei  mesi". Secondo il giudice a quo la disposizione
 impugnata contraddirrebbe il sistema dei controlli sugli enti  locali
 previsto  dall'art.  130  della  Costituzione  e,  in particolare, il
 principio della riserva  di  legge  statale,  nonche'  il  principio,
 deducibile anche dalle altre norme - parametro invocate, per il quale
 non rientra nelle competenze delle regioni la disciplina delle  forme
 di controllo sugli organi delle Unita' sanitarie locali.
     2. - La questione e' fondata.
     Occorre  premettere  che,  diversamente  da quanto supposto dalle
 difese di alcune parti del giudizio a quo, l'art. 36, secondo  comma,
 della legge regionale impugnata non puo' ritenersi abrogato, ai sensi
 dell'art. 10  della  legge  10  febbraio  1953,  n.  62,  in  seguito
 all'entrata  in vigore dell'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142
 (Ordinamento  delle  autonomie  locali),  ovvero  dell'art.  11   del
 decreto-legge  12  settembre  1983, n. 463, convertito nella legge 11
 novembre 1983, n. 638.
     Con  riferimento alle nuove disposizioni sui controlli degli enti
 locali poste dall'art. 49 della legge quadro sulle autonomie  locali,
 e' del tutto evidente che manca uno degli elementi essenziali perche'
 possa soltanto ipotizzarsi l'evenienza di un fenomeno  abrogativo,  e
 cioe'  il  sopravvenire di una nuova norma diretta a regolare in modo
 diverso e  incompatibile  con  la  precedente  disciplina  la  stessa
 materia  regolata  da  una  norma preesistente. In effetti, l'art. 49
 della legge n. 142 del 1990 non ha prodotto  alcuna  innovazione  nel
 vigente ordinamento normativo, ma si e' limitato a confermare in modo
 esplicito un principio gia' deducibile, come ha piu' volte  affermato
 questa  Corte  (v.,  da ultimo, sent. n. 613 del 1988), dall'art. 49,
 primo e secondo comma, della legge n.  833  del  1978.  Quest'ultimo,
 infatti,   stabilendo  che  il  controllo  sugli  atti  delle  Unita'
 sanitarie locali e' esercitato dai Comitati  regionali  di  controllo
 previsti  dall'art.  55  della  legge  10  febbraio  1953, n. 62 (con
 l'integrazione nel collegio di un esperto in materia sanitaria e, per
 effetto  dell'art.  13  della  legge  26  aprile  1982, n. 181, di un
 rappresentante del Ministero del Tesoro), assicura  agli  atti  delle
 Unita'  sanitarie locali lo stesso regime dei controlli gia' disposto
 per gli atti dei Comuni e delle Province. Ed  e'  esattamente  questo
 stesso  principio,  assunto come parametro nel giudizio in corso, che
 e' stato testualmente riprodotto nell'art. 49 della legge n. 142  del
 1990, laddove si dispone che "salvo diverse disposizioni recate dalle
 leggi vigenti, alle unita' sanitarie locali  (...)  si  applicano  le
 norme  sul  controllo  e  sulla  vigilanza  dettate per i comuni e le
 province".
     Ancor meno, poi, si puo' parlare di abrogazione in riferimento al
 ricordato art. 11, decimo comma, del decreto-legge n. 463  del  1983,
 il  quale, nell'apportare modifiche all'art. 13 della legge 26 aprile
 1982, n. 181, dispone che in caso  di  inerzia  o  di  ingiustificato
 ritardo delle Unita' sanitarie locali nell'adozione dei provvedimenti
 di controllo della spesa  farmaceutica  e  sanitaria  previsti  dalla
 legge  7  agosto  1982,  n.  526,  nonche'  in  ogni  altro  caso  di
 ingiustificata inottemperanza da parte delle stesse in  relazione  ad
 obblighi  imposti  da  atti  normativi  e  da  disposizioni regionali
 derivanti da atti di indirizzo e coordinamento,  le  regioni,  previa
 diffida,  "adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari anche
 mediante l'invio di appositi commissari". E' evidente,  infatti,  che
 l'articolo  ora citato regola una materia del tutto diversa da quella
 disciplinata dalla norma che si pretende abrogata,  dal  momento  che
 prevede  un  generale potere di controllo sostitutivo attribuito alle
 regioni relativamente ad atti omessi dalle Unita' sanitarie locali in
 corrispondenza a obblighi a queste imposti.
     Per   quel   che   concerne   il   merito   della   questione  di
 costituzionalita' sollevata, e' affermazione costante di questa Corte
 che, a norma dell'art. 130 della Costituzione, come attuato dall'art.
 49, primo e secondo comma, della legge n. 833  del  1978,  "mentre  i
 controlli  sugli  atti  degli  enti  locali  sono di pertinenza delle
 regioni, che li esercitano per il  tramite  degli  appositi  comitati
 regionali  (...),  al contrario i controlli sugli organi degli stessi
 enti  locali  rientrano  nelle  competenze  dello  Stato,  in  quanto
 espressione   dell'indefettibile   momento   di  unitarieta'  proprio
 dell'ordinamento complessivo" (v., cosi',  sent.  n.  613  del  1988,
 nonche'  gia'  sentt.  nn.  164  del  1972  e  245 del 1984). Da tale
 principio - che in relazione al potere di scioglimento  degli  organi
 rappresentantivi  comunali  e  provinciali  a  seguito  della mancata
 approvazione dei bilanci e' stato  riconfermato  dall'art.  39  della
 legge  n.  142  del  1990  - discende l'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 36, secondo comma, della legge campana  oggetto  di  questo
 giudizio,  dal  momento  che  quest'ultimo affida al Presidente della
 Giunta regionale un potere di controllo  sugli  organi  delle  Unita'
 sanitarie locali.
     Resta assorbito ogni altro profilo di costituzionalita' sollevato
 dal giudice a quo.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 36, secondo
 comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme
 per  la costituzione e il funzionamento delle Unita' sanitarie locali
 in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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