N. 55 SENTENZA 28 gennaio - 6 febbraio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. e pensioni erogate dallo
 Stato - Impignorabilita' per crediti non qualificati Richiamo alla
 sentenza n. 580/1989 - Razionalita' Discrezionalita' legislativa -
 Non fondatezza.
 
 (Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69; d.P.R. 5 gennaio 1950, n.
 180, artt. 1 e 2).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.7 del 13-2-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge
 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti  pensionistici  e
 norme  in  materia  di  sicurezza  sociale),  e degli artt. 1 e 2 del
 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo Unico delle leggi concernenti il
 sequestro,  il  pignoramento  e  la cessione degli stipendi, salari e
 pensioni dei dipendenti delle  pubbliche  Amministrazioni),  promossi
 con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il 19 luglio 1990 dal Pretore di Firenze,
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  Viti  Gabriella  e   S.p.A.
 Maxfinanziaria,  iscritta  al  n.  658  del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  43,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
     2) ordinanza emessa il 19 luglio 1990 dal Pretore di Firenze, nel
 procedimento civile vertente tra Bilanceri Silvano e S.r.l. Romanelli
 Finanziaria,  iscritta  al  n.  659  del  registro  ordinanze  1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  43,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 gennaio 1991 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con due ordinanze di analogo contenuto il Pretore di Firenze
 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e  24  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge 30
 aprile 1969, n. 153 ("Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e
 norme  in  materia  di sicurezza sociale"), nonche' degli artt. 1 e 2
 del  d.P.R.  5  gennaio  1950,  n.  180  ("Testo  Unico  delle  leggi
 concernenti  il  sequestro,  il  pignoramento  e  la  cessione  degli
 stipendi,  salari  e  pensioni   dei   dipendenti   delle   Pubbliche
 Amministrazioni"),  nella  parte  in cui dette norme non prevedono la
 pignorabilita', rispettivamente, delle pensioni erogate  dall'INPS  e
 di  quelle corrisposte dallo Stato negli stessi limiti che l'art. 545
 del codice di procedura civile prevede, per crediti non  qualificati,
 in ordine alle retribuzioni percepite in virtu' di rapporto di lavoro
 in corso.
    2.  - Dato atto che nella sentenza n. 231 del 1989 questa Corte ha
 rilevato che in materia di pensioni il regime generale e'  nel  senso
 della  impignorabilita'  (salve  le eccezioni consentite), sia per il
 settore privato  che  per  quello  pubblico,  il  giudice  remittente
 ritiene  dubbia  la  legittimita'  costituzionale  di tale regime non
 apparendogli "sotto alcun profilo ragionevole l'attuale disparita' di
 trattamento,   quanto  a  garanzia  patrimoniale  nei  confronti  dei
 creditori, fra il  debitore  percettore  di  una  retribuzione  e  il
 debitore percettore di una pensione".
    A  suo  avviso,  infatti, anche la pensione costituisce un reddito
 per colui  che  ne  gode,  a  volte  assai  piu'  cospicuo  di  tante
 retribuzioni,  e,  salve  le  percentuali  di pignorabilita' previste
 dall'art. 545 del codice di procedura civile,  le  retribuzioni  sono
 tutte  pignorabili  senza  previsione di fasce retributive minime non
 pignorabili.
    In  conclusione,  il  giudice  a  quo  dubita  della conformita' a
 Costituzione delle dette norme per contrasto con l'art. 3, in ragione
 della  asserita  disparita'  di trattamento, quanto a responsabilita'
 patrimoniale,  fra  percettori  di  retribuzione  e   percettori   di
 pensione,   e   per  contrasto  con  l'art.  24,  poiche'  la  tutela
 giurisdizionale di coloro che vantano crediti pecuniari nei confronti
 di percettori di pensione subirebbe concrete limitazioni.
                         Considerato in diritto
    1.  - Il Pretore di Firenze, con due ordinanze pronunciate in pari
 data, solleva questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  69
 della  legge 30 aprile 1969, n. 153, e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5
 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui dette norme  non  consentono
 la  pignorabilita', rispettivamente, delle pensioni erogate dall'INPS
 e di quelle corrisposte dallo Stato,  negli  stessi  limiti  previsti
 dall'art.   545  del  codice  di  procedura  civile  in  ordine  alla
 pignorabilita',  per  crediti  non  qualificati,  delle  retribuzioni
 percepite in virtu' di rapporto di lavoro in corso.
    Ad  avviso  del giudice remittente le norme impugnate sarebbero in
 contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,  venendo   a   creare
 un'ingiustificata    disparita'    di    trattamento   -   quanto   a
 responsabilita'  patrimoniale  nei  confronti  dei  creditori  -  fra
 percettori  di  pensione  e  percettori  di retribuzione, nonche' con
 l'art. 24 della  Costituzione,  per  la  limitazione  di  un'efficace
 tutela  giurisdizionale  di  coloro che vantano crediti pecuniari nei
 confronti di pensionati.
    Le due ordinanze sospettano d'incostituzionalita' norme diverse di
 legge, tuttavia le questioni sollevate hanno il  medesimo  oggetto  e
 sono  prospettate  con  identiche  argomentazioni:  i giudizi possono
 quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.
    2. - Le questioni non sono fondate.
    Non   sussiste,  in  primo  luogo,  alcun  contrasto  delle  norme
 impugnate con l'art. 3 della Costituzione, sotto  il  profilo  di  un
 diverso   ed   ingiustificato   regime   "quanto   a  responsabilita'
 patrimoniale nei confronti dei creditori" fra il debitore  pensionato
 e  il  debitore che percepisce una retribuzione. Come questa Corte ha
 gia' avuto occasione di rilevare (v.  sent.  n.  580  del  1989),  il
 diverso  regime  della  pignorabilita'  delle pensioni non incide sul
 contenuto  sostanziale   della   responsabilita'   patrimoniale   del
 debitore,  che  resta  sempre  quello disciplinato dall'art. 2740 del
 codice civile ("tutti i suoi beni presenti e futuri"), ma soltanto su
 di  un  particolare  mezzo  di esecuzione civile (pignoramento presso
 terzi) tra i tanti  che  consentono  la  realizzazione  coattiva  del
 diritto.
    Puo'  ancora  aggiungersi  che, ove la questione sollevata dovesse
 invece intendersi rivolta a censurare la possibilita' stessa  per  il
 legislatore  di  disciplinare  in  maniera differenziata l'intervento
 degli strumenti di  esecuzione  civile  sulle  retribuzioni  e  sulle
 pensioni,  neanche allora potrebbe ravvisarsi il denunciato contrasto
 con il principio di eguaglianza; invero la differenza di  regime  non
 e'  comunque  irragionevole poiche' trova fondamento nella intrinseca
 diversita' di due situazioni giuridiche che rispondono a  principi  e
 finalita'  diversi,  quali  quelli  espressi,  rispettivamente, dagli
 artt. 36 e 38 della Costituzione.
    Del  resto, le recenti pronunce di questa Corte in materia si sono
 limitate, sinora, ad eliminare ingiustificate diseguaglianze  tra  il
 settore  pubblico  e  quello privato, ma sempre all'interno delle due
 distinte categorie delle retribuzioni e delle pensioni (v. sentt. nn.
 878  del  1988,  1041  del 1988, 572 del 1989, 115 del 1990 e 340 del
 1990).
    Ne'  del  pari  puo'  ravvisarsi  una limitazione del diritto alla
 tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24  della  Costituzione,  in
 base  al  rilievo  che,  ferma  la  possibilita'  della realizzazione
 coattiva del credito su tutti i beni del debitore, l'esclusione delle
 pensioni  dal  novero  dei  beni  sequestrabili  o pignorabili per il
 soddisfacimento  di  crediti  non  qualificati,   e'   da   ritenersi
 espressione  della facolta' del legislatore, non preclusa dalla norma
 costituzionale invocata, di subordinare in alcuni casi  l'esperimento
 del  diritto del privato alla tutela di altri interessi generali o di
 preminente valore pubblico come, nel caso, quelli garantiti dall'art.
 38 della Costituzione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara   non  fondate  le  questioni  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile  1969,
 n.  153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
 di sicurezza sociale), nonche' degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio
 1950,  n.  180  (Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il
 pignoramento e la cessione degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei
 dipendenti  delle  pubbliche Amministrazioni), sollevate entrambe, in
 riferimento agli artt. 3 e 24  della  Costituzione,  dal  Pretore  di
 Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0152