N. 67 ORDINANZA 28 gennaio - 8 febbraio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Carriera di concetto - Benefici  ex legge n.
 319/1972 - Decorrenza giuridica ed economica -  Jus superveniens:
 legge 4 agosto 1990, n. 238, art. 1, di interpretazione autentica -
 Necessita' di riesame della questione in ordine alla rilevanza -
 Restituzione degli atti al giudice  a quo.
 
 (Legge 17 dicembre 1986, n. 890, art. 3)
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.7 del 13-2-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 17 dicembre 1986, n. 890 ("Integrazioni  e  modifiche  alle  leggi  7
 agosto  1985,  n.  427  e  n. 428, sul riordinamento della Ragioneria
 generale dello Stato e  dei  servizi  periferici  del  Ministero  del
 tesoro"), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1989 dal T.A.R.
 della Liguria sui ricorsi riuniti proposti da Floridia  Maria  Teresa
 contro  il  Ministero  del  Tesoro  ed  altro, iscritta al n. 662 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 gennaio 1991 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  due giudizi promossi dalla Signora
 Maria Teresa Floridia per l'annullamento dei  provvedimenti  con  cui
 l'Amministrazione  del  tesoro,  nell'inquadrarla  nella posizione di
 Vice Direttore - 8a qualifica funzionale  ai  sensi  della  legge  17
 dicembre  1986,  n.  890,  le riconosceva l'operativita' della nomina
 agli effetti giuridici ed economici  solo  dall'8  gennaio  1987,  il
 T.A.R.  della  Liguria,  con ordinanza del 9 novembre 1989, pervenuta
 alla Corte costituzionale  il  10  ottobre  1990,  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  97  della  Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge  citata,  nella
 parte in cui non prevede che i benefici del d.P.R. 1› giugno 1972, n.
 319 - estesi al  personale  della  soppressa  carriera  ordinaria  di
 concetto  delle  direzioni provinciali del tesoro alle condizioni ivi
 indicate abbiano decorrenza, agli effetti giuridici,  dal  1›  luglio
 1972;
    Considerato   che,   con   interpretazione   autentica  nel  senso
 propugnato dal giudice remittente, l'art.  1  della  legge  4  agosto
 1990,  n. 238 ("Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 6, della
 legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'art. 3 della  legge  17  dicembre
 1986,  n.  890,  recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto
 1985, n. 427 e n.  428,  sul  riordinamento,  rispettivamente,  della
 Ragioneria   generale  dello  Stato  e  dei  servizi  periferici  del
 Ministero del tesoro"), ha precisato che i benefici dell'art. 3 della
 legge  17  dicembre  1986,  n.  890, avranno decorrenza, agli effetti
 giuridici, dal 1› luglio 1972, cosi'  come  previsto  dal  d.P.R.  1›
 giugno  1972, n. 319, o comunque dalla data del decreto di nomina, se
 successiva;
      che  pertanto  occorre restituire gli atti al giudice remittente
 affinche' valuti la rilevanza  della  questione  alla  stregua  della
 legge sopravvenuta;
    Visti  gli  artt.  26  della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  al Tribunale amministrativo
 regionale per la Regione Liguria.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0166