N. 70 SENTENZA 28 gennaio - 8 febbraio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Fallimento - Omesso pagamento dei contributi previdenziali Beneficio
 del condono delle sanzioni civili - Condizioni -  Jus superveniens:
 d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella
 legge n. 48/1988 - Necessita' di riesame della rilevanza della
 questione - Restituzione degli atti al giudice  a quo.
 
 (D.-L. 2 dicembre 1985, n. 688, art. 1, terzo e sesto comma,
 convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n.  11)
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.7 del 13-2-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco
 GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.   Francesco
 Paolo   CASAVOLA,   prof.   Antonio   BALDASSARRE,   prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.  Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo e sesto
 comma, del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure  urgenti  in
 materia  previdenziale,  di  tesoreria  e di servizi delle ragionerie
 provinciali dello Stato), convertito, con modificazioni, nella  legge
 31 gennaio 1986, n. 11, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa il 12 novembre 1987 dalla Corte di appello
 di Genova nel  procedimento  civile  vertente  tra  Fallimento  della
 Edilizia C.M.C. e I.N.P.S., iscritta al n. 563 del registro ordinanze
 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  38,
 prima parte speciale, dell'anno 1990;
      2)  ordinanza  emessa il 12 novembre 1987 dalla Corte di appello
 di Genova nel procedimento civile  vertente  tra  Fallimento  Impresa
 Edile  Ceccoli  Mario  e  I.N.P.S.,  iscritta  al n. 564 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  costituzione dell'I.N.P.S., nonche' gli atti
 d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  dell'8  gennaio  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Udito  l'Avvocato  dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  - La Corte di appello di Genova, con due ordinanze di identico
 contenuto, emesse in data 12  novembre  1987  (pervenute  alla  Corte
 costituzionale il 7 settembre 1990), rispettivamente nel procedimento
 vertente tra il Fallimento della Edilizia C.M.C. s.r.l. e  l'I.N.P.S.
 (R.O.  n.  563  del  1990) e nel procedimento tra il Fallimento della
 Impresa Edile Ceccoli Mario e l'I.N.P.S. (R.O. n. 564 del  1990),  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo
 e sesto comma, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito,
 con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, nella parte in
 cui subordina la concessione del beneficio del condono delle sanzioni
 civili  per  omesso  pagamento dei contributi previdenziali, maturati
 anteriormente  al  20  novembre  1985,  al  pagamento  da  parte  del
 debitore,  sia  in bonis, sia fallito, dei contributi omessi entro il
 20 febbraio 1986.
    A parere della Corte remittente, sarebbero violati:
       a)  l'art.  3 della Costituzione, per la irrazionale parita' di
 trattamento fra i debitori in bonis, i  quali,  essendo  nella  piena
 disponibilita'   dei   beni,   possono  adempiere  con  sollecitudine
 all'onere cui e' subordinato il beneficio del condono delle  sanzioni
 civili, e i falliti, che per la loro situazione avrebbero bisogno per
 l'adempimento di un termine piu' lungo; nonche' per la disparita'  di
 trattamento  dei  debitori  falliti  rispetto  agli  assoggettati  ad
 amministrazione controllata o straordinaria i quali possono assolvere
 l'onere  del  pagamento  entro  trenta  giorni  dalla  chiusura della
 procedura;
       b)  l'art. 24 della Costituzione, per la previsione del termine
 del 20 febbraio 1986 che, per la  eccessiva  brevita',  non  consente
 assolutamente  al  curatore del fallimento di effettuare il pagamento
 nel rispetto della legge del concorso, onde la impossibilita'  per  i
 falliti di beneficiare del condono.
    2. - Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
    2.1  -  In  entrambi  i giudizi si e' costituito l'I.N.P.S. che ha
 concluso per la inammissibilita' della  questione,  in  quanto  nella
 fattispecie  trova  applicazione  il  decreto-legge  n.  536 del 1987
 (Fiscalizzazione  degli   oneri   sociali,   proroga   degli   sgravi
 contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme
 in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in  legge  n.  48
 del  1988,  il  quale all'art. 4, tredicesimo comma, ha eliminato gli
 inconvenienti evidenziati dalla Corte remittente.
    E'  intervenuta,  altresi',  l'Avvocatura Generale dello Stato, in
 rappresentanza del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  che  ha
 concluso   per  la  inammissibilita'  o  per  la  infondatezza  della
 questione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico
 provvedimento, stante la identita' della questione sollevata.
    2.  -  Si  rileva  che,  successivamente  alle  ordinanze  di  cui
 trattasi, e' intervenuto il decreto- legge 30 dicembre 1987, n.  536,
 convertito, con modificazioni, in legge n. 48 del 1988, il cui art. 4
 (applicabile anche alla fattispecie  giusto  il  disposto  del  comma
 sesto)   regola  anche  la  situazione  delle  imprese  sottoposte  a
 fallimento (terzo e tredicesimo comma).
    Pertanto,  e'  necessario  un  nuovo  esame,  alla  stregua  delle
 suddette norme, della rilevanza della questione da parte della  Corte
 remittente, alla quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte di
 Appello di Genova.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0169