N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 febbraio 1991
N. 4 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 febbraio 1991 (dalla regione Liguria) Finanza regionale - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale - Facolta' delle regioni di contrarre mutui decennali, nei limiti risultanti dai bilanci redatti ed approvati ai sensi delle norme vigenti relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione che non hanno trovato copertura con il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubbliche e private, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 - Subordinazione della concessione di detti mutui all'adozione da parte degli enti locali interessati di un piano di risanamento economico finanziario contenente la ristrutturazione dei servizi e della rete di trasporto approvato con decreto del Ministero dell'interno su proposta conforme della commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno integrata con due rappresentanti del Ministro dei trasporti - Indebito accollo di oneri economici a carico delle regioni senza copertura finanziaria - Illegittima esclusione delle regioni dal procedimento di approvazione del piano di risanamento - Lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni. (D.-L. 31 ottobre 1990, n. 310, artt. 2 e 2-bis, convertito in legge 22 dicembre 1990, n. 403). (Cost., artt. 5, 81, 115, 117, 118 e 119).(GU n.8 del 20-2-1991 )
Ricorso della regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale, rag. Giacomo Gualco, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 253 in data 23 gennaio 1991, immediatamente eseguibile, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Petrocelli del servizio legale della regione Liguria, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giampaolo Zanchini in Roma, via Settembre, 1, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 2- bis del d.-l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito in legge 22 dicembre 1990, n. 403, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale". F A T T O Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1990, n. 302, e' stata pubblicata la legge 22 dicembre 1990, n. 403, di conversione del d.-.l. 31 ottobre 1990, n. 310, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale". L'art. 2 del citato decreto-legge fissa le modalita' per l'assunzione di mutui da parte degli enti locali per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, prevedendo limiti specifici all'ammontare dei mutui stessi in relazione ai disavanzi, e ai limiti alla contrazione dei mutui derivanti dal tetto d'indebitamento fissato dal d.-l. 29 dicembre 1977, n. 946. L'art. 2 prevede, inoltre, la subordinazione della concessione dei mutui all'adozione di un piano di risanamento economico finanziario da parte degli enti locali interessati. Il piano di risanamento deve contenere, tra l'altro, la ristrutturazione dei servizi e della rete di trasporto. Detto piano e' approvato con decreto del Ministro dell'interno "su proposta conforme della commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno che per l'occasione e' integrata con due rappresentanti del Ministero dei trasporti". L'art. 2- bis, introdotto dalla legge di conversione, prevede: "le regioni possono contrarre mutui decennali, nei limiti delle perdite risultanti dai bilanci redatti e approvati ai sensi delle norme vigenti relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano dei disavanzi di servizio delle aziende di trasporto pubblico, private e in concessione, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonche' limitatamente agli importi residuati dopo l'applicazione del primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2 del presente decreto". Al terzo comma, l'art. 2- bis dispone: "L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo e' a carico dei bilanci delle regioni". D I R I T T O I citati artt. 2 e 2- bis del d.-l. 31 ottobre 1990, n. 310, come convertito con legge 22 dicembre 1990, n. 403, risultano illegittimi per violazione degli artt. 5, 81, 115, 117, 118, 119 della Costituzione. Violazione dell'art. 119 della Costituzione. Gli artt. 2 e 2- bis del decreto-legge in questione appaiono lesivi della autonomia finanziaria costituzionalmente garantita alle regioni dall'art. 119 della Costituzione, in quanto pongono sostanzialmente a carico delle regioni la copertura parziale del disavanzo delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta e delle aziende di trasporto costituite in forma di societa' per azioni, escludendo peraltro la regione dalla partecipazione all'approvazione del piano di risanamento di cui al settimo comma dell'art. 2. La disposizione contenuta nell'art. 2- bis, anche se nella sua formulazione puo' apparire come un'ampliamento delle potesta' regionali (in particolare: sotto il profilo della possibilita' di assumere mutui anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti collegata ad una formale "possibilita'" della regione di concorrere al ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione), in realta', si presenta come cogente nelle ipotesi in cui l'ente locale non ha potuto ripianare il disavanzo. In pratica, il meccanismo legislativo esposto attua un surrettizio spostamento dallo Stato alla regione degli oneri necessari al ripianamento dei disavanzi degli enti in parola, spostamento al quale non solo non corrisponde - come sarebbe naturalmente conseguenziale - il riconoscimento di una competenza specifica in materia, ma al quale fa fronte anzi la totale esclusione della regione dal provvedimento di approvazione del piano di risanamento di cui all'art. 2. Pertanto, non puo' che ribadirsi che le disposizioni contenute negli artt. 2 e 2- bis, nella parte in cui pongono a carico del bilancio regionale la copertura degli oneri di ammortamento senza prevedere alcun trasferimento finanziario alla regione per la copertura di tali oneri, appare lesivo dell'autonomia finanziaria regionale come prevista nell'art. 119 della Costituzione. Violazione dell'art. 81 della Costituzione. Un ulteriore motivo di illegittimita' costituzionale puo' ravvisarsi altresi' in relazione alla violazione dei principi desumibili dalla correlazione tra l'art. 81, ultimo comma, e l'art. 119 della Costituzione. Tale violazione appare duplice e alternativa. Per un aspetto, infatti, se si dovesse ammettere che il legislatore statale puo' prevedere una fonte di spesa rinviando per la copertura ai bilanci della regione, ne conseguirebbe la mancata copertura di quella fonte di spesa, al contrario di quanto imposto dall'art. 81, ultimo comma, della Costituzione. Per altro verso, se si ammette che la disposizione contenuta nell'art. 2- bis sia una sola norma programmatica di autorizzazione, la norma citata concreterebbe un'illegittima violazione della potesta' legislativa della regione nella parte in cui la coarta all'adozione di una spesa (o di una legge regionale di mera erogazione di fondi propri). Dato che qualsiasi spesa deve trovare fondamento e copertura in una norma avente forza di legge, e' evidente che o le disposizioni degli artt. 2 e 2- bis trovano copertura nella legge o che ad esse debba essere data copertura della regione. Considerato che il decreto-legge qui impugnato non ha provveduto alla copertura finanziaria perche' ha rimesso al bilancio della regione la copertura ("l'onere") della spesa, esso ha imposto alla regione di intervenire e in modo peraltro gia' conformato (nel senso che tutte le condizioni per il finanziamento sono state prestabilite e - nella specie -) con la totale esclusione della regione dalla partecipazione alle scelte piu' rilevanti, quali quelle relative alla approvazione dei piani di risanamento. Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Sotto un ulteriore profilo, la normativa delineata appare lesiva degli interessi della regione in materia di trasporto pubblico locale costituzionalmente attribuita dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. Prevedere, infatti, sic et simpliciter, e in un quadro normativo dove, ormai da anni la situazione finanziaria deficitaria presenta caratteri di cronicita', il solo "possibile" (nel senso esposto) intervento finanziario della regione con oneri a proprio carico appare lesivo della competenza costituzionalmente riservata all'ente. Tale violazione assume maggior rilievo in relazione alla totale esclusione della regione all'approvazione dei piani di risanamento delle aziende, mentre l'interesse pubblico locale in materia di trasporto attribuito alla regione, specie in relazione alla ristrutturazione dei servizi e della rete e' evidentissimo. Violazione degli artt. 5 e 115 della Costituzione. Il provvedimento legislativo statale cosi' come concepito riaccentra nello Stato una serie di funzioni che costituiscono esplicazione dell'autonomia costituzionale garantita alla regione oltre che dagli artt. 117, 118 e 119 sopracitati, anche dagli artt. 5 e 115 i quali fissano in linea di principio l'autonomia costituzionale delle regioni nel quadro dei rapporti tra enti dotati di autonomia costituzionale.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimi, per i motivi sopra esposti gli artt. 2 e 2- bis del d.-l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con legge 22 dicembre 1990, n. 403, e segnatamente: l'art. 2- bis nella parte in cui prevede a carico delle regioni il ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende di trasporto pubbliche, private e in concessione, e l'art. 2 nella parte in cui esclude le regioni dall'approvazione del piano economico finanziario ivi previsto. Genova, addi' 24 gennaio 1991 Avv. Gian Paolo ZANCHINI - Avv. Giuseppe PETROCELLI 91C0172