N. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 1990- 4 febbraio 1991

                                 N. 72
 Ordinanza   emessa   il   27   giugno   1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 4 febbraio 1991)  dalla  Corte  di  cassazione  sul
 ricorso proposto da Zafferri Angelo
 Inquinamento - Attivita' di riproduzione delle fotografie su ceramica
 - Inclusione  con  legge  regionale  di  tale  attivita',  producente
 scarichi   particolarmente   inquinanti,  nell'ambito  dell'attivita'
 fotografica e di  sviluppo  considerata  insediamento  civile  ed  in
 quanto  tale  non soggetta al regime autorizzatorio di cui alla legge
 statale n. 319/1976 - Conseguente depenalizzazione  di  comportamenti
 che  in  altre  regioni  dello  Stato  sono  penalmente  sanzionati -
 Ingiustificata disparita' di trattamento.
 (Legge regione Lombardia 27 maggio 1985, n. 62).
 (Cost., art. 3).
(GU n.8 del 20-2-1991 )
                         LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza,  sul ricorso proposto da
 Zafferri Angelo, nato a Milano il 27 giugno 1933, avverso la sentenza
 della Corte di appello di Milano del 4 luglio 1989;
    Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
    Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott.
 Vittorio Mele;
    Udito  il  pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
 generale dott. De Ciccio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
    Udito il difensore avv. Paolo Appella;
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Zafferri Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello
 di Milano del 4 luglio 1989, con la quale e' stata confermata  quella
 del  pretore  di  Milano  del  22  aprile  1987  di condanna a giorni
 quaranta di arresto e lire 3 milioni di ammenda per avere  effettuato
 nella qualita' di legale rappresentante della Fotoceramiche Zafferri,
 scarichi inquinanti con parametri eccedenti  i  limiti  di  cui  alla
 tabella C) relativamente a cianuri esavalenti.
    Deduce gli stessi motivi disattesi dal giudice di appello relativi
 alle modalita' dei prelievi ed alla  natura  di  insediamento  civile
 dell'attivita'  da  lui  espletata,  in conformita' della delibera n.
 4/10562 della regione Lombardia, esecutiva ed esplicativa della legge
 regionale  n.  62  del  27  maggio  1985,  alla  stregua  della quale
 l'attivita' di riproduzione su ceramica di fotografie di defunti  non
 poteva  non  ricondursi  a  quella  propria  degli studi e laboratori
 fotografici, inseriti al punto 1, lett. C), della  predetta  delibera
 tra  gli  insediamenti  civili, non soggetti quindi alle prescrizioni
 rigorose della legge n. 319/1976.
                         MOTIVI DELLA DECISIONE
    Questa  Corte  rileva  che l'eccezione relativa alla irregolarita'
 dei prelievi e' sicuramente infondata quando si  consideri  che  essi
 furono  eseguiti  in ore diverse, in numero di due, e che le analisi,
 non oggetto di impugnazione, hanno confermato in entrambi i  casi  la
 presenza  del  medesimo  materiale  inquinante superiore ai limiti di
 accettabilita' di cui alla tabella C) annessa alla legge.
    Quanto  al  secondo  motivo,  la  sentenza  da'  atto  della legge
 rigionale e della successiva deliberazione, oltre  che  dell'astratta
 assimilabilita'  dell'attivita'  in questione a quella contemplata in
 tale normativa, ma rileva come la riproduzione  delle  fotografie  su
 ceramica comporta, in aggiunta alla normale attivita' di fotografia e
 di sviluppo, anche quella ulteriore di carattere industriale  e  come
 tale  non  rientrante  tra gli scarichi civili che, da sola determina
 produzione ed immissione di acque boraci  e  di  ritocco,  contenenti
 ferrocianuro di potassio.
    A  conferma  di  tale  assunto  aggiunge  inoltre  che erano stati
 rinvenuti  cianuri  e  cromo  VI   proveniente   dall'operazione   di
 sensibilizzazione dei vetrini, entrambi particolarmente tossici.
    La  Corte  deve percio' dare atto che effettivamente, alla stregua
 della deliberazione esplicativa della legge della  regione  Lombardia
 n.   62/1985,  risultano  incluse  tra  gli  insediamenti  civili  le
 attivita' di studi e laboratori fotografici, per cui non  sarebbe  ad
 essi applicabile l'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976.
    Tale  disposizione  regionale, cosi' tassativamente classificante,
 si pone tuttavia in contrasto  con  le  norme  della  predetta  legge
 generale,  la  quale  prevede  non  solo  un'unica  disciplina  degli
 scarichi per tutto  il  territorio  nazionale  (art.  9),  ma  questa
 determina   in   relazione  al  possibile  danno  ambientale  e  alla
 prescrizione degli stessi limiti  di  accettabilita'  previsti  dalle
 tabelle allegate alla legge medesima.
    Con la disposizione regionale in esame invece, non si distinguono,
 nell'ambito dell'attivita' fotografica, le situazioni, come quella in
 esame,   che   comportano   l'immissione   di   scarichi  sicuramente
 inquinanti, assimilandosi ricomprendendosi  ogni  relativa  attivita'
 nell'ambito  degli  insediamenti civili. In tal modo si determina una
 situazione di limite all'applicabilita' della normativa generale, pur
 in   presenza   di   scarichi  che  andrebbero  di  norma  ricondotti
 nell'ambito dei divieti e del particolare  regime  autorizzatorio  di
 cui  alla  legge n. 319/1976. Con la conseguenza di cosi' sottrarre a
 sanzione penale  comportamenti  che  sono  sicuramente  punibili  per
 coloro  che  esercitano  la  stessa  attivita' in altre regioni dello
 Stato, in sostanziale violazione dell'art. 3  della  Costituzione.  E
 peraltro   in  una  materia  che,  pur  prevedendo  ampie  competenze
 regionali,  lascia  inalterato  il  generale   potere   statuale   di
 previsione  dei  comportamenti  illeciti  penalmente perseguibili, in
 base al principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla  legge,
 specie penale.
    Questa  Corte, in linea astratta, potrebbe disapplicare sulla base
 di tale presupposto, la  legge  regionale,  ritenendo  valida  quella
 distinzione  nell'ambito  dell'attivita'  fotografica  che  essa  non
 contempla, a seconda del possibile  danno  ambientale,  ma,  coma  la
 Corte  costituzionale  ha  recentissimamente  ricordato  (sentenza n.
 285/1990), spetta soltanto al giudice delle  leggi  precisare  se  in
 quali  limiti  si  verifichi un contrasto della legge regionale con i
 principi della Costituzione, o decidere se  una  legge  regionale  si
 ponga  in contrasto con le leggi nazionali che disciplinano la stessa
 materia.
    Di  qui la necessita' di un intervento della Corte costituzionale,
 attesa la evidente rilevanza della questione nel giudizio, ai fini di
 verificare  se  si debba o meno applicare la sanzione penale nel caso
 in esame.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1,
 e 23, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita', per violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,
 determinata  dal  conflitto tra la legge n. 319/1976 e la legge della
 regione Lombardia 27 maggio 1935, n. 62, cosi' come specificata nella
 deliberazione  24  giugno  1986,  n.  4/10562 per quanto attiene alla
 classificazione dei laboratori fotografici;
    Sospende  il  procedimento e dispone l'invio degli atti alla Corte
 costituzionale.
    Manda   alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza all'imputato e al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Roma, addi' 27 giugno 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 91C0189