N. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 1990- 4 febbraio 1991
N. 72 Ordinanza emessa il 27 giugno 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 febbraio 1991) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Zafferri Angelo Inquinamento - Attivita' di riproduzione delle fotografie su ceramica - Inclusione con legge regionale di tale attivita', producente scarichi particolarmente inquinanti, nell'ambito dell'attivita' fotografica e di sviluppo considerata insediamento civile ed in quanto tale non soggetta al regime autorizzatorio di cui alla legge statale n. 319/1976 - Conseguente depenalizzazione di comportamenti che in altre regioni dello Stato sono penalmente sanzionati - Ingiustificata disparita' di trattamento. (Legge regione Lombardia 27 maggio 1985, n. 62). (Cost., art. 3).(GU n.8 del 20-2-1991 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso proposto da Zafferri Angelo, nato a Milano il 27 giugno 1933, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 4 luglio 1989; Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Vittorio Mele; Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. De Ciccio che ha concluso per il rigetto del ricorso; Udito il difensore avv. Paolo Appella; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Zafferri Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 4 luglio 1989, con la quale e' stata confermata quella del pretore di Milano del 22 aprile 1987 di condanna a giorni quaranta di arresto e lire 3 milioni di ammenda per avere effettuato nella qualita' di legale rappresentante della Fotoceramiche Zafferri, scarichi inquinanti con parametri eccedenti i limiti di cui alla tabella C) relativamente a cianuri esavalenti. Deduce gli stessi motivi disattesi dal giudice di appello relativi alle modalita' dei prelievi ed alla natura di insediamento civile dell'attivita' da lui espletata, in conformita' della delibera n. 4/10562 della regione Lombardia, esecutiva ed esplicativa della legge regionale n. 62 del 27 maggio 1985, alla stregua della quale l'attivita' di riproduzione su ceramica di fotografie di defunti non poteva non ricondursi a quella propria degli studi e laboratori fotografici, inseriti al punto 1, lett. C), della predetta delibera tra gli insediamenti civili, non soggetti quindi alle prescrizioni rigorose della legge n. 319/1976. MOTIVI DELLA DECISIONE Questa Corte rileva che l'eccezione relativa alla irregolarita' dei prelievi e' sicuramente infondata quando si consideri che essi furono eseguiti in ore diverse, in numero di due, e che le analisi, non oggetto di impugnazione, hanno confermato in entrambi i casi la presenza del medesimo materiale inquinante superiore ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella C) annessa alla legge. Quanto al secondo motivo, la sentenza da' atto della legge rigionale e della successiva deliberazione, oltre che dell'astratta assimilabilita' dell'attivita' in questione a quella contemplata in tale normativa, ma rileva come la riproduzione delle fotografie su ceramica comporta, in aggiunta alla normale attivita' di fotografia e di sviluppo, anche quella ulteriore di carattere industriale e come tale non rientrante tra gli scarichi civili che, da sola determina produzione ed immissione di acque boraci e di ritocco, contenenti ferrocianuro di potassio. A conferma di tale assunto aggiunge inoltre che erano stati rinvenuti cianuri e cromo VI proveniente dall'operazione di sensibilizzazione dei vetrini, entrambi particolarmente tossici. La Corte deve percio' dare atto che effettivamente, alla stregua della deliberazione esplicativa della legge della regione Lombardia n. 62/1985, risultano incluse tra gli insediamenti civili le attivita' di studi e laboratori fotografici, per cui non sarebbe ad essi applicabile l'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976. Tale disposizione regionale, cosi' tassativamente classificante, si pone tuttavia in contrasto con le norme della predetta legge generale, la quale prevede non solo un'unica disciplina degli scarichi per tutto il territorio nazionale (art. 9), ma questa determina in relazione al possibile danno ambientale e alla prescrizione degli stessi limiti di accettabilita' previsti dalle tabelle allegate alla legge medesima. Con la disposizione regionale in esame invece, non si distinguono, nell'ambito dell'attivita' fotografica, le situazioni, come quella in esame, che comportano l'immissione di scarichi sicuramente inquinanti, assimilandosi ricomprendendosi ogni relativa attivita' nell'ambito degli insediamenti civili. In tal modo si determina una situazione di limite all'applicabilita' della normativa generale, pur in presenza di scarichi che andrebbero di norma ricondotti nell'ambito dei divieti e del particolare regime autorizzatorio di cui alla legge n. 319/1976. Con la conseguenza di cosi' sottrarre a sanzione penale comportamenti che sono sicuramente punibili per coloro che esercitano la stessa attivita' in altre regioni dello Stato, in sostanziale violazione dell'art. 3 della Costituzione. E peraltro in una materia che, pur prevedendo ampie competenze regionali, lascia inalterato il generale potere statuale di previsione dei comportamenti illeciti penalmente perseguibili, in base al principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, specie penale. Questa Corte, in linea astratta, potrebbe disapplicare sulla base di tale presupposto, la legge regionale, ritenendo valida quella distinzione nell'ambito dell'attivita' fotografica che essa non contempla, a seconda del possibile danno ambientale, ma, coma la Corte costituzionale ha recentissimamente ricordato (sentenza n. 285/1990), spetta soltanto al giudice delle leggi precisare se in quali limiti si verifichi un contrasto della legge regionale con i principi della Costituzione, o decidere se una legge regionale si ponga in contrasto con le leggi nazionali che disciplinano la stessa materia. Di qui la necessita' di un intervento della Corte costituzionale, attesa la evidente rilevanza della questione nel giudizio, ai fini di verificare se si debba o meno applicare la sanzione penale nel caso in esame.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, e 23, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita', per violazione dell'art. 3 della Costituzione, determinata dal conflitto tra la legge n. 319/1976 e la legge della regione Lombardia 27 maggio 1935, n. 62, cosi' come specificata nella deliberazione 24 giugno 1986, n. 4/10562 per quanto attiene alla classificazione dei laboratori fotografici; Sospende il procedimento e dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza all'imputato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Roma, addi' 27 giugno 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 91C0189