N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 1991

                                 N. 73
 Ordinanza  emessa l'8 gennaio 1991 dal pretore di Bergamo, sez. dist.
 di Grumello del Monte nel procedimento  penale  a  carico  di  Piensi
 Massimo
 Stupefacenti  -  Detenzione  per  uso  personale  non  terapeutico di
 sostanze stupefacenti e psicotrope  in  misura  superiore  alla  dose
 media giornaliera determinata nell'apposita tabella allegata Sanzioni
 penali - Misura - Eccessiva afflittivita' - Violazione del  principio
 della  funzione  rieducativa  della  pena  e  del diritto alla salute
 dell'assuntore.
 (Legge  22 dicembre 1975, n. 685, artt. 73, 75 e 78, modificato dalla
 legge 26 giugno 1990, n. 162).
 (Cost., artt. 3, 27 e 32).
(GU n.8 del 20-2-1991 )
                               IL PRETORE
    Letti  gli atti del procedimento penale n. 4008/91 r.g. pretura di
 Bergamo, sez. Grumello del Monte, a carico di Piensi Massimo  per  il
 delitto  di  cui  all'art.  71, quinto comma, della legge n. 685/1975
 come mod. da legge n. 162/1990;
    Udite le richieste delle parti;
    Rilevato  che, sulla scorta degli artt. 73, 75 e 78 della legge n.
 685/1975 e  succ.  mod.,  e'  attualmente  sanzionata  penalmente  la
 detenzione,   anche  per  mero  uso  personale  non  terapeutico,  di
 quantitativi di sostanze psicotrope superiori a quelli stabiliti,  in
 riferimento  alle  diverse sostanze di cui alle tabelle allegate alla
 legge,  dalla  generale  tabella  che   determina   le   dosi   medie
 giornaliere;
      -  che  tale  sanzione  penale  e' uniformemente prevista quindi
 anche per il semplice assuntore, in misura di poco inferiore a quella
 prevista per chi detenga le sostanze allo scopo di distribuirle;
      -  che la individuazione della dose media giornaliera e' operata
 in via generale ed astratta, e dunque prescindendo dalle notoriamente
 dissimili   esigenze  dei  diversi  soggetti  assuntori,  e  comunque
 indipendentemente  dalla  diversa  loro  assuefazione  o   dipendenza
 fisiopsichica dalla sostanza psicotropa;
    Ritenuto  che  tale  trattamento  sanzionatorio  contrasti  con  i
 principi fondamentali di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto
 sottopone   ad  eguale  trattamento  situazioni  che  possono  essere
 notevolmente diverse in relazione alle caratteristiche  dei  soggetti
 agenti;  ed  in  quanto premette il primario compito ordinamentale di
 rimozione degli ostacoli di ordine sociale che, inducendo o  comunque
 non  prevenendo  ai  singoli  di pervenire ad uno stato di dipendenza
 dalle droghe, ne impedisce il pieno sviluppo della personalita';
    Ritenuto,  altresi',  che  tale  sistema  normativo  sanzionatorio
 appaia contrastante con il precetto dell'art. 27  della  Costituzione
 nella  parte  in  cui commina pene i cui limiti edittali sono affatto
 divergenti dalla finalita' rieducativa dell'imputato (basti osservare
 che   il   minimo  previsto  per  la  piu'  lieve  delle  fattispecie
 incriminate  dall'art.  71  citato  e'  pari  al  minimo  della  pena
 detentiva  comminata,  ad  esempio,  per  l'omicidio  colposo, che si
 reputa ben piu' allarmante);
    Ritenuto infine che il sistema normativo sopra delineato contrasti
 anche con la previsione dell'art. 32 della Costituzione  nella  parte
 in  cui,  anziche' tutelare, se del caso coattivamente, la salute dei
 singoli assuntori (e della  collettivita'  indirettamente)  sottopone
 invece  a  pena detentiva, formalmente una condotta (la detenzione di
 stupefacente); ma, di fatto, uno stato personale  (ossia,  quello  di
 tossicodipendente,    individualmente   caratterizzato   da   diverse
 necessita' di assunzione; rispetto ad una  astrattamente  determinata
 ed invariabile dose media giornaliera);
    Ritenuto  per l'effetto d'ufficio che la questione di legittimita'
 costituzionale delle  indicate  norme,  sia  rilevante  ai  fini  del
 decidere e che non appaia manifestamente infondata;
                                P. Q. M.
    Letti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale n. 1/1948, 23 e segg. della  legge  costituzionale  n.
 87/1953;
    Ritenuta  la  rilevanza  e non manifesta infondatezza nei sensi di
 cui in motivazione della  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli artt. 73, 75 e 78 della legge n. 685/1975 come modificati dalla
 legge n. 162/1990, nella parte in cui sottopongono a sanzione  penale
 la  detenzione  a  fine  di uso personale non terapeutico di sostanze
 stupefacenti  e  psicotrope  in  misura  superiore  alla  dose  media
 giornaliera  determinata dalle tabelle allegate alla legge citata, in
 riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt.  3,
 27 e 32 della Costituzione come sopra argomentato;
    Dispone   la   trasmissione   immediata   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda  la  cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  per  la  comunicazione  ai
 Presidenti  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 dando atto che alle parti ne viene data integrale lettura.
      Grumello del Monte, addi' 8 gennaio 1991
                          Il pretore: PERTILE

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