N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 luglio 1990- 4 febbraio 1991

                                 N. 79
 Ordinanza   emessa   il   20   luglio   1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  4  febbraio  1991)  dal  pretore  di  Viterbo  nel
 procedimento  civile vertente tra comune di Soriano nel Cimino contro
 la S.p.a. Parke David
 Assistenza  e  beneficenza  -  Regione  Lazio - Estinzione delle Ipab
 dichiarate con  deliberazioni  adottate  dalla  giunta  regionale  ed
 individuazione  dell'ente (di regola il comune) che subentra in tutti
 i rapporti giuridici attivi e  passivi  degli  enti  estinti  Mancata
 previsione  dei  mezzi  con  i  quali  i comuni possano far fronte ai
 maggiori oneri posti a loro carico a seguito delle  estinzioni  delle
 Ipab,  particolarmente  pregiudizievole  quando,  come  nel  caso  di
 specie, il passivo dell'Ipab superi di molto  l'attivo  -  Violazione
 del  principio  della  copertura  finanziaria,  richiamato  in quanto
 applicabile a tutti gli enti della c.d.  finanza pubblica  allargata,
 e quindi anche ai comuni.
 (Legge regione Lazio 8 giugno 1984, n. 19, art. 4).
 (Cost. art. 81).
(GU n.8 del 20-2-1991 )
                               IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
                             O S S E R V A
    La  Parke  Davis  S.p.a.,  titolare  di  un  credito  verso l'Ipab
 "Ospedale S. Giovanni di Dio" di Soriano nel Cimino, ha  intimato  al
 comune di Soriano nel Cimino precetto per il pagamento della somma di
 L. 4.769.859, in quanto "l'ente ospedaliero e'  stato  sciolto  e  le
 obbligazioni sono state assunte dal comune".
    Il  comune predetto ha proposto opposizione, con atto di citazione
 notificato il 6 febbraio 1990, chiedendo che fosse dichiarato nullo e
 di nessun effetto l'anzidetto precetto.
    L'opponente   eccepiva  l'illegittimita'  della  deliberazione  23
 dicembre 1988, n. 11399, della giunta regione Lazio con la quale  era
 stata  estinta l'Ipab, e ne chiedeva la disapplicazione; in subordine
 chiedeva sollevarsi eccezione di  legittimita'  costituzionale  della
 legge  regionale  11  maggio 1984, n. 19, per contrasto con l'art. 81
 della Costituzione.
    La   soc.  Parke  Davis  si  costituiva  in  giudizio  e  chiedeva
 respingersi l'opposizione e l'eccezione di incostituzionalita'.
    Tanto premesso, deve osservarsi quanto segue.
    Contrariamente a quanto afferma l'opposta, la citata deliberazione
 della giunta regionale non e' attuativa dell'art. 66 della  legge  n.
 833/1978:  la  norma  predetta prevede il trasferimento ai comuni dei
 beni  e  dei  rapporti  giuridici  degli  enti   ospedalieri   (quale
 certamente  non  era il "S. Giovanni di Dio") nonche' degli "ospedali
 psichiatrici e neuro-psichiatrici e  dei  centri  di  igiene  mentale
 dipendenti... dalle Ipab" e non quindi degli ospedali generali.
    La  deliberazione citata e' percio' fondata, come peraltro risulta
 dalla sua epigrafe, sulla legge regione  Lazio  n.  19/1984,  recante
 "Norme di procedura per l'estinzione delle Ipab e norme in materia di
 patrimonio e personale".
    Orbene,  alla  luce della predetta legge la deliberazione in esame
 e' perfettamente legittima, e non puo' quindi essere disapplicata.
    Ai  sensi  dell'art.  4,  infatti, "L'estinzione e' dichiarata con
 deliberazione  adottata  dalla  giunta  regionale...  Con  lo  stesso
 provvedimento  di  estinzione  la  giunta  regionale individua l'ente
 pubblico, di norma il comune, al quale sono trasferiti il personale e
 la  proprieta'  dei  beni.  L'ente  subentra  nei rapporti pendenti a
 qualsiasi titolo, inerenti i beni e loro  pertinenze,  oltre  che  in
 tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti...".
    Non   puo'   quindi   essere   accolta   la   domanda   principale
 dell'opponente.
    Osserva  peraltro  il  decidente che l'eccezione di illegittimita'
 costituzionale della citata legge regione Lazio n. 19/1984,  proposta
 in  via subordinata dall'opponente, e' all'evidenza rilevante ai fini
 del decidere.
    Infatti,  dichiarata  in  ipotesi l'illegittimita' di detta norma,
 resterebbe travolta la legittimita' della deliberazione di giunta  su
 quella   fondata,   e  da  cio'  deriverebbe  l'assoluto  difetto  di
 legittimazione passiva dell'opponente, con  conseguente  accoglimento
 dell'opposizione.
    L'eccezione appare altresi' non manifestamente infondata.
    L'art. 81, ultimo comma, della Costituzione dispone che ogni legge
 che importi nuove o maggiori spese deve indicare i  mezzi  per  farvi
 fronte.
    L'art.  4  della  citata  legge regionale n. 19/1984 dispone, come
 gia' riferito, che l'ente (nel caso di specie, il  comune  opponente)
 subentra  in  tutti  i rapporti giuridici - ivi compresi, ovviamente,
 quelli passivi - dell'Ipab estinta.
    Ne' sembra sufficiente, a soddisfare la condizione posta dall'art.
 81 per la legittimita' delle leggi,  la  previsione  contenuta  nella
 norma   in   esame  circa  il  trasferimento  all'ente  stesso  della
 proprieta'  dei  beni  dell'Ipab:  invero,  non  e'  previsto   alcun
 meccanismo  correttivo  nell'ipotesi di squilibrio tra le attivita' e
 le passivita', tale  da  creare  uno  sbilancio  in  danno  dell'ente
 subentrante.
    Nel  caso  di  specie,  peraltro, tale sbilancio e' tutt'altro che
 ipotetico, come si  evince  chiaramente  dalla  stessa  deliberazione
 della giunta.
    Risulta  infatti  che,  alla  data  del  31  dicembre 1986, l'Ipab
 registrava un disavanzo di gestione di  oltre  L.  1.500.000.000;  e'
 d'altra  parte credibile l'opponente quando afferma che attualmente i
 debiti gia' dell'Ipab ammontano ad  oltre  L.  4.000.000.000;  questo
 pretore,  quale  giudice dell'esecuzione, puo' confermare per scienza
 diretta che vengono continuamente posti in  esecuzione  nuovi  titoli
 contro il "S. Giovanni di Dio" o il comune suo successore.
    D'altra   parte,   la  semplice  enumerazione  dei  beni  gia'  di
 proprieta'  dell'Ipab  ed   ora   del   comune   opponente   dimostra
 all'evidenza la loro insufficienza in relazione al passivo.
    Ma,  a  parte  tale  impressione, e' la stessa deliberazione della
 giunta che afferma "... che  l'ente  si  trova  in  grave  situazione
 finanziaria   e   i   propri   beni   non  consentono  una  autonomia
 finanziaria...".
    Si   consideri   infine  che  il  maggiore  dei  beni  trasferiti,
 l'immobile cioe' ove aveva sede l'ospedale, e' attribuito  al  comune
 di  Soriano nel Cimino "con vincolo di destinazione alla Usl VT/3", e
 che, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 19/1984, e'  fatto  divieto
 di alienare i beni immobili.
    In  definitiva,  la  legge  n.  19/1984  - e sulla base di essa la
 deliberazione di giunta 11399/88 - ha posto a carico  del  comune  di
 Soriano  nel  Cimino  ingenti  passivita',  a fronte delle quali sono
 state trasferite attivita' assai  minori  e  comunque  insufficienti,
 senza  che la legge preveda in alcun modo i mezzi per far fronte alla
 differenza.
    E'  appena  il caso di osservare che, come piu' volte ha affermato
 la Corte  costituzionale,  il  precetto  di  cui  all'art.  81  della
 Costituzione  trova  applicazione non solo allo Stato, ma a tutti gli
 enti della c.d. finanza pubblica allargata, tra i quali certamente  i
 comuni.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge regione  Lazio  8
 giugno  1984,  n.  19,  nella  parte in cui non prevede i mezzi con i
 quali i comuni possano far fronte ai  maggiori  oneri  posti  a  loro
 carico  a  seguito  della  estinzione  delle  Ipab, per contrasto con
 l'art. 81 della Costituzione;
    Sospende il giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti, nonche' al  presidente  della  giunta  regione
 Lazio, e comunicata al presidente del consiglio della stessa regione.
      Viterbo, addi' 20 luglio 1990
                         Il pretore: PASCOLINI

 91C0196