N. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 1990

                                 N. 83
 Ordinanza  emessa  il  19  novembre  1990  dal  pretore  di Fermo nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra  Adagio  Giuseppe  ed  altri
 contro il Ministero dell'interno
 Previdenza   e   assistenza   sociale  -  Diritto  all'indennita'  di
 accompagnamento  -  Esclusione  per  gli  invalidi  civili  minorenni
 affetti  da cecita' assoluta relativamente al periodo anteriore al 1›
 gennaio  1989  -  Ingiustificato  deteriore  trattamento  dei  ciechi
 minorenni  rispetto  ad  altre categorie di invalidi - Violazione dei
 doveri inderogabili di solidarieta'  enucleabili  dalla  Costituzione
 nonche'  del  principio  dell'assicurazione  di  mezzi  adeguati alle
 esigenze di vita in caso di invalidita' - Riferimenti  alla  sentenza
 n. 346/1989.
 (Legge  30 marzo 1971, n. 118, art. 2, terzo comma; legge 11 febbraio
 1980, n. 18, art. 1).
 (Cost., artt. 2, 3 e 38).
(GU n.8 del 20-2-1991 )
                               IL PRETORE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza  nella  causa  civile
 previdenziale promossa dai ricorrenti Adagio Letizia, Altieri  Guido,
 Capancioni  Gianni,  Divisi  Samuela,  Melonari Alessandro, Mandolesi
 Emanuela, Vittori Cristiano, contro il Ministero degli interni;
    Rilevato che i ricorrenti domandano la erogazione di indennita' di
 accompagnamento, siccome invalidi afflitti  da  cecita'  assoluta,  e
 minorenni, per ratei maturati in periodi compresi tra il primo luglio
 1980 ed il primo gennaio 1989: la prima  data  e'  quella  in  cui  i
 ciechi  minorenni  hanno acquisito il diritto a percepire la pensione
 di invalidita' (ai sensi del comma  terzo  dell'art.  14-septies  del
 d.-l.  30  dicembre  1979,  n. 663, convertito dalla legge 9 febbraio
 1980, n. 33); la seconda e' quella in cui ai ciechi minori  e'  stata
 erogata   l'indennita'  di  accompagnamento,  in  sostituzione  della
 pensione succitata,  in  applicazione  dell'art.  5  della  legge  21
 novembre 1988, n. 508;
    Rilevato  che  l'amministrazione resistente contesta che ai ciechi
 minorenni possa spettare, per il periodo in  questione,  l'indennita'
 di  accompagnamento,  oltre  alla pensione, e la tesi appare fondata,
 sia  alla  stregua  dei  motivi  perspicuamente  rappresentati  nella
 giurisprudenza  di  merito  (cfr.  tribunale  di  Torino, 30 novembre
 1989), sia alla luce delle considerazioni esposte nella  sentenza  n.
 346/1989  della  Corte  costituzionale,  in  cui  si distingue tra la
 funzione della pensione di invalidita' "a sopperire  alla  condizione
 di  bisogno  di  chi  a  causa  dell'invalidita'  non  e' in grado di
 procacciarsi i necessari  mezzi  di  sostentamento",  e  la  funzione
 dell'indennita'  di  accompagnamento  "a  consentire  ai soggetti non
 autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con  la  dignita'
 della persona umana";
    Ritenuto   pertanto   che   qualora   debba   escludersi   che  al
 riconoscimento della pensione ai ciechi minorenni  consegua  altresi'
 il  diritto  a percepire l'indennita' di accompagnamento ne deriva la
 ineluttabile conseguenza che i ciechi minorenni siano esclusi, per il
 periodo in questione, dal beneficio previdenziale costituito da detta
 indennita', esclusione comminata dal terzo comma  dell'art.  2  della
 legge 30 marzo 1971, n. 118;
    Rilevato   che   tale  esclusione  contrasta  con  il  trattamento
 assicurato agli altri invalidi minorenni, ai  quali  l'indennita'  di
 accompagnamento  e' riconosciuta, a norma del secondo comma dell'art.
 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
    Ritenuto  che  la  discriminazione, in danno dei ciechi minorenni,
 non puo' essere esclusa, per il periodo in questione, con riferimento
 alla  circostanza che ad essi spettava la pensione di invalidita', ai
 sensi  dell'art.  14-septies  succitato,  poiche'  tale   trattamento
 previdenziale era di molto inferiore a quello costituito dall'assegno
 di accompagnamento;
    Ritenuto   quindi  che  appare  sussistere  una  ipotesi  per  cui
 "contrasta certamente col principio di  uguaglianza  il  concedere  o
 meno  la  relativa  prestazione assistenziale a soggetti che ne siano
 parimenti  bisognevoli,  a  seconda  che  essi  fruiscano  o  no   di
 provvidenze  preordinate  ad altri fini" (sentenza 346 citata), e non
 si vede per quale ragione un invalido civile minorenne, in ipotesi in
 cui  sia  bisognoso di accompagnamento, debba ricevere una assistenza
 inferiore,  solo  perche'  afflitto  da  una  minorazione   (cecita')
 anziche'  da  altre  minorazioni,  subendo una discriminazione a cui,
 invero,  il  legislatore  ha  successivamente  posto  riparo  con  la
 succitata legge n. 508/1988;
    Visto  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio,  la  questione di legittimita' costituzionale,
 per contrasto con gli  artt.  2,  3  e  38  della  Costituzione,  del
 combinato  disposto degli artt. 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118,
 terzo comma, e 1 della legge 11 febbraio 1980,  n.  18,  laddove  non
 consente,  per  il periodo anteriore al 1› gennaio 1989, di percepire
 l'indennita'  di  accompagnamento  agli  invalidi  civili   minorenni
 affetti  da  cecita'  assoluta e bisognosi di accompagnamento, e cio'
 escludendo  sia  l'erogazione  aggiuntiva  rispetto  al   trattamento
 previdenziale  pensionistico, sia persino la sostituzione di esso con
 il piu' vantaggioso trattamento  rappresentato  dalla  indennita'  di
 accompagnamento;
    Dispone  la  sospensione del processo e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone  che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente
 del Consiglio dei Ministri, e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
      Fermo, addi' 19 novembre 1990
                         Il pretore: JACOVACCI

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