N. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 1990
N. 83 Ordinanza emessa il 19 novembre 1990 dal pretore di Fermo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Adagio Giuseppe ed altri contro il Ministero dell'interno Previdenza e assistenza sociale - Diritto all'indennita' di accompagnamento - Esclusione per gli invalidi civili minorenni affetti da cecita' assoluta relativamente al periodo anteriore al 1 gennaio 1989 - Ingiustificato deteriore trattamento dei ciechi minorenni rispetto ad altre categorie di invalidi - Violazione dei doveri inderogabili di solidarieta' enucleabili dalla Costituzione nonche' del principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidita' - Riferimenti alla sentenza n. 346/1989. (Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, terzo comma; legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1). (Cost., artt. 2, 3 e 38).(GU n.8 del 20-2-1991 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile previdenziale promossa dai ricorrenti Adagio Letizia, Altieri Guido, Capancioni Gianni, Divisi Samuela, Melonari Alessandro, Mandolesi Emanuela, Vittori Cristiano, contro il Ministero degli interni; Rilevato che i ricorrenti domandano la erogazione di indennita' di accompagnamento, siccome invalidi afflitti da cecita' assoluta, e minorenni, per ratei maturati in periodi compresi tra il primo luglio 1980 ed il primo gennaio 1989: la prima data e' quella in cui i ciechi minorenni hanno acquisito il diritto a percepire la pensione di invalidita' (ai sensi del comma terzo dell'art. 14-septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 9 febbraio 1980, n. 33); la seconda e' quella in cui ai ciechi minori e' stata erogata l'indennita' di accompagnamento, in sostituzione della pensione succitata, in applicazione dell'art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508; Rilevato che l'amministrazione resistente contesta che ai ciechi minorenni possa spettare, per il periodo in questione, l'indennita' di accompagnamento, oltre alla pensione, e la tesi appare fondata, sia alla stregua dei motivi perspicuamente rappresentati nella giurisprudenza di merito (cfr. tribunale di Torino, 30 novembre 1989), sia alla luce delle considerazioni esposte nella sentenza n. 346/1989 della Corte costituzionale, in cui si distingue tra la funzione della pensione di invalidita' "a sopperire alla condizione di bisogno di chi a causa dell'invalidita' non e' in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento", e la funzione dell'indennita' di accompagnamento "a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignita' della persona umana"; Ritenuto pertanto che qualora debba escludersi che al riconoscimento della pensione ai ciechi minorenni consegua altresi' il diritto a percepire l'indennita' di accompagnamento ne deriva la ineluttabile conseguenza che i ciechi minorenni siano esclusi, per il periodo in questione, dal beneficio previdenziale costituito da detta indennita', esclusione comminata dal terzo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118; Rilevato che tale esclusione contrasta con il trattamento assicurato agli altri invalidi minorenni, ai quali l'indennita' di accompagnamento e' riconosciuta, a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18; Ritenuto che la discriminazione, in danno dei ciechi minorenni, non puo' essere esclusa, per il periodo in questione, con riferimento alla circostanza che ad essi spettava la pensione di invalidita', ai sensi dell'art. 14-septies succitato, poiche' tale trattamento previdenziale era di molto inferiore a quello costituito dall'assegno di accompagnamento; Ritenuto quindi che appare sussistere una ipotesi per cui "contrasta certamente col principio di uguaglianza il concedere o meno la relativa prestazione assistenziale a soggetti che ne siano parimenti bisognevoli, a seconda che essi fruiscano o no di provvidenze preordinate ad altri fini" (sentenza 346 citata), e non si vede per quale ragione un invalido civile minorenne, in ipotesi in cui sia bisognoso di accompagnamento, debba ricevere una assistenza inferiore, solo perche' afflitto da una minorazione (cecita') anziche' da altre minorazioni, subendo una discriminazione a cui, invero, il legislatore ha successivamente posto riparo con la succitata legge n. 508/1988;
Visto gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118, terzo comma, e 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, laddove non consente, per il periodo anteriore al 1 gennaio 1989, di percepire l'indennita' di accompagnamento agli invalidi civili minorenni affetti da cecita' assoluta e bisognosi di accompagnamento, e cio' escludendo sia l'erogazione aggiuntiva rispetto al trattamento previdenziale pensionistico, sia persino la sostituzione di esso con il piu' vantaggioso trattamento rappresentato dalla indennita' di accompagnamento; Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Fermo, addi' 19 novembre 1990 Il pretore: JACOVACCI 91C0200