N. 85 ORDINANZA 28 gennaio - 15 febbraio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Evasione fiscale - Dissimulazione di componenti positivi o simulazione di componenti negativi del reddito - Concretizzazionein forme artificiose - Mancata previsione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 35/1991) - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516) (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.9 del 27-2-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, promossi con quattro ordinanze emesse il 10 maggio, il 19 aprile, il 23 e il 2 maggio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 507, 509, 543 e 604 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34, 38 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che, con le quattro ordinanze in epigrafe, tutte di analogo contenuto, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui permette nell'applicazione concreta interpretazioni in contrasto e tali da creare disparita' di trattamento; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata palesemente non fondata e, in un caso (ordinanza n. 509), "altresi' inammissibile, stante la assenza di una motivazione che esponga un dubbio sulla legittimita' costituzionale"; Considerato che, avendo le ordinanze in epigrafe tutte per oggetto la stessa norma ordinaria e tutte per riferimento gli stessi parametri costituzionali, i relativi giudizi vanno riuniti; che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose; che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 35 del 1991, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose, sollevata con le quattro ordinanze in epigrafe dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991. Il Presidente e redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0205