N. 90 ORDINANZA 28 gennaio - 16 febbraio 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reato militare - Leva militare - Mancanza alla chiamata - Incorporazione del militare imputato o condannato - Estinzione del reato o cessazione degli effetti penali della condanna Mancata previsione - Medesima questione gia' dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 83/1991) - Manifesta infondatezza. (C.P.M.P., art. 151). (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).(GU n.9 del 27-2-1991 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, promossi con sei ordinanze emesse l'8 giugno 1990 (due) il 1 giugno 1990 (una) e il 5 giugno 1990 (tre) dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo, iscritte rispettivamente ai nn. 484, 485, 491, 492, 493 e 494 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 151 del codice penale militare di pace, "nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge n. 772/1972 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974 e cioe' l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali della condanna qualora l'imputato o il condannato risulti gia' incorporato per prestare il servizio militare di leva"; Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 83 del 1991, ha gia' dichiarato manifestamente infondata la medesima questione e che il giudice a quo non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati; che, di conseguenza, la questione qui proposta deve dirsi manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991. Il Presidente e redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C0210