N. 88 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 1990
N. 88 Ordinanza emessa il 17 ottobre 1990 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Pastore Giuliano contro A.N.A.S. ed altra Impiego pubblico - Riscatto di periodi di servizio o di studio - Esclusione della possibilita' di revocare la domanda di riscatto di detti periodi o di rinunciare comunque ai benefici derivanti dall'esercizio del relativo diritto - Mancata previsione del diritto al mantenimento in servizio fino al limite dei settanta anni di eta' in favore di coloro che abbiano esercitato il diritto al riscatto anteriormente all'entrata in vigore del d.-l. n. 413/1988 - Ingiustificata disparita' di trattamento di situzioni identiche per la dipendenza della possibilita' della revoca della domanda di riscatto dall'esistenza o meno di provvedimento formale sulla stessa - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. (D.-L. 27 dicembre 1989, artt. 413, art. 1, comma 4-quinquies, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, art. 10, sesto comma, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.9 del 27-2-1991 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3111/90 proposto da Pastore Giuliano, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Speranza, presso cui elettivamente domicilia in Roma, viale delle Milizie n. 34, contro A.N.A.S. in persona del Ministro dei lavori Pubblici pro-tempore, Ministero dei lavori pubblici, in persona del Ministro pro-tempore e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota A.N.A.S. 13 giugno 1990, n. 2235, di reiazione della domanda di mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta', nonche' della circolare del dip.to funzione pubblica 3 aprile 1990, n. 48509, con cui sono state impartite, disposizioni interpretative della legge n. 37/1990; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Visti gli atti e documenti di causa; Nominato relatore, alla camera di consiglio del 17 ottobre 1990 il Consiglio Paolo Buonvino; Udito l'avv. Luigi Speranza per il ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Con il presente ricorso si impugna il provvedimento con cui l'A.N.A.S. ha respinto la domanda di mantenimento in servizio oltre il sessantesimo anno di eta' avanzata dal ricorrente - dirigente superiore tecnico A.N.A.S. - ai sensi del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonche' della circolare 3 aprile 1990; n. 48509, del dip.to funzione pubblica, sulla quale e' stato fondato detto diniego. Assume il ricorrente l'illegittimita' di dette determinazioni per violazione ed errata applicazione del d.-l. n. 413/1z989, conv. in legge n. 37/1990, dell'art. 1, comma 4 quinquies, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, nonche' dell'art. 147 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, atteso che, contrariamente all'assunto dell'amministrazione il ricorrente avrebbe avuto pieno titolo a revocare l'esercitato riscatto studi universitari o, comunque, di rinunciare ai benefici connessi all'esercizio del diritto di riscatto e pertanto a beneficiare delle invocate disposizioni di favore di cui al d.-l. n. 413/1989, comportanti la possibilita' di prolungare sino a 70 anni la permanenza in servizio ai fini della maturazione del massimo della pensione. In subordine il ricorrente eccepisce l'illegittimita' costituzionale dello stesso art. 1, comma 4-quinquies, del d.-l. n. 413/1989 e norme ivi richiamate per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il diritto al mantenimento in servizio - previa revoca del riscatto - in favore di coloro che abbiano esercitato il diritto di riscatto anteriormente alla entrata in vigore dello stesso decreto legge. Alla camera di consiglio del 17 ottobre 1990 la Sezione, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha, con separata ordinanza n. 1137, accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato. D I R I T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 87/1/991). 91C0220