N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 1990

                                 N. 90
 Ordinanza  emessa  il  29  ottobre  1990  dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento  penale  a
 carico di Maceratesi Bruno
 Processo  penale  -  Udienza  preliminare  -  Questione pregiudiziale
 civile inerente allo status di fallito  -  Sospensione  del  giudizio
 penale - Omessa previsione - Possibile conflitto tra giudicato civile
 e decisione penale.
 (C.P.P. 1988, artt. 2 e 3, n. 1).
 (Cost., artt. 2, e 3).
(GU n.9 del 27-2-1991 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    All'esito dell'odierna udienza preliminare 29 ottobre 1990;
    Pur  ritenendosi fermo il principio che ex art. 2 del nuovo c.p.p.
 la cognizione del  giudice  penale  risolve  ogni  questione  da  cui
 dipende  la decisione, salvo che sia diversamente stabilito, e che la
 decisione  del  giudice  penale  che  risolve   incidentalmente   una
 questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante
 in nessun altro processo;
    Dovendosi anche tener conto della dizione testuale dell'art. 3, n.
 1,  stesso  codice  che  subordina  la   sospensione   del   processo
 limitatamente  al  caso in cui la decisione dipenda dalla risoluzione
 di una controversia  sullo  stato  di  famiglia  o  di  cittadinanza,
 sottintendendosi  nella  dizione  "giudice"  l'altra "in ogni stato e
 grado del giudizio";
    Poiche'  l'art.  479  stesso  codice, che stabilisce una incidenza
 delle questioni civili o amministrative diverse da  quelle  di  stato
 come  possibile  causa  di  sospensione, e limitata tassativamente al
 solo dibattimento e quindi non si coordina neppure con l'art. 3;
    Poiche'  la tassativita' delle dette ipotesi rende la legislazione
 manifestamente lacunosa, non rispondente ad una  elementare  esigenza
 di  giustizia  e  di  equita',  a  prescindere da ogni valutazione al
 riguardo in sede di relazione  del  Guardasigilli,  non  contemplando
 quindi le questioni inerenti allo status di fallito;
    Poiche'  comunque  la  questione  dedotta  e' di per se' fondata e
 seria, stante le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento
 e la corrente azione civile;
    Poiche'  il tutto si traduce in violazione degli artt. 2 e 3 della
 Costituzione;
    Stante  altresi'  al  riguardo  la  piu' recente giurisprudenza di
 merito tribunale di Ancona g.i.p.  2  aprile  1990  secondo  cui  "la
 sentenza  declaratoria di fallimento non fa (piu') stato nel giudizio
 penale  per  bancarotta,  La  nozione  di  piccolo  imprenditore   va
 determinata in base all'art. 2083 del c.c.";
    Poiche'  nella  concreta  fattispecie  tuttavia  l'istruttoria del
 tribunale civile rischia di sovrapporsi ad una eventuale  attivazione
 da  parte del g.i.p. dei meccanismi supplementari di cui all'art. 422
 del nuovo c.p.p. e comunque, anche  prescindendosi  dalle  rispettive
 attivita'  istruttorie, potrebbe configurarsi eventuale conflitto fra
 sentenza del dibattimento penale (nell'ipotesi di rinvio a  giudizio)
 e  giudicato civile, ovvero fra sentenza di non luogo a procedere del
 g.i.p. e giudicato civile che  dovesse  respingere  l'opposizione  al
 fallimento;
    Essendo  quindi  la  questione  non  manifestamente  infondata  ed
 assumibile e rilevabile  iussu  iudicis,  nonche'  rilevante,  per  i
 motivi anzidetti, nel giudizio in corso;
    Tenuto  conto che la presente ordinanza viene emessa, per coerenza
 processuale e deontologica, conformemente  alle  motivazioni  di  cui
 gia' alla pregressa ordinanza g.i.p. presso il tribunale di Ancona 22
 ottobre 1990 nel procedimento penale nn. 1017/90 e 1088/90  a  carico
 di  Giovannini  Lamberto imputato del delitto di cui all'art. 216, n.
 1, e secondo comma, della legge fallimentare, nella  quale  le  dette
 motivazioni sono riportate piu' in dettaglio;
                                P. Q. M.
    Letti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  la  rimessione alla Corte costituzionale per la decisione
 della questione di legittimita' costituzionale relativa agli artt.  2
 e  3,  n.  1, del nuovo c.p.p. laddove testualmente non consentono la
 sospensione  del  processo  fino  al  passaggio  in  giudicato  della
 sentenza  civile  od  amministrativa che definisce la questione anche
 quando la decisione dipenda dalla  risoluzione  di  una  controversia
 sullo  status  di  fallito  in  violazione  degli  artt.  2 e 3 della
 Costituzione, per le specifiche causali di cui in narrativa;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  comunicazione dell'ordinanza di
 trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  non  potendo  lo  stesso essere
 definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
 legittimita' cosituzionale.
      Ancona, addi' 29 ottobre 1990
             Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO

 91C0222