N. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1990

                                 N. 94
 Ordinanza  emessa  il  5  dicembre  1990  dal giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento  penale  a
 carico di Spinelli Giuseppe ed altro
 Processo  penale  -  Udienza  preliminare  -  Acquisizione di prove -
 Richiesta delle parti - Omessa previsione - Possibilita' solo in caso
 di   "manifesta   decisivita'"  o  "evidente  decisivita'"  Lamentata
 genericita'  nell'indicazione  dei  mezzi  di  prova  Disparita'   di
 trattamento  rispetto  alla normativa di attuazione Lesione, riguardo
 all'Amministrazione della giustizia, del principio di buon  andamento
 della p.a.
 (C.P.P. 1988, art. 422, primo e secondo comma, in relazione al d.lgs.
 28 luglio 1989, n. 271,  art.  125;  c.p.p.  1988,  art.  425,  primo
 comma).
 (Cost., artt. 2, 3 e 97).
(GU n.9 del 27-2-1991 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letta, all'esito dell'odierna udienza preliminare 5 dicembre 1990,
 la richiesta di prova per testi dedotta dalla difesa degli  imputati,
 e  contrastata  dal pubblico ministero che vi si oppone sulla base di
 una interpretazione della nuova procedura penale  che  privilegia  la
 esclusiva formazione della prova in sede dibattimentale, ad eccezione
 dei mezzi di prova non  altrimenti  rinviabili  al  dibattimento  per
 ragioni   eccezionali   ed   urgenti   ed   espletabili  nella  forma
 dell'incidente probatorio;
    Poiche'  la  detta  problematica giuridica impone al giudicante un
 preliminare esame della logica di cui all'art. 422, nn. 1  e  2,  del
 nuovo  c.p.p.  secondo  cui testualmente "quando non provvede a norma
 dell'art. 421, quarto comma, il giudice,  terminata  la  discussione,
 puo'  indicare  alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende
 necessaro acquisire ulteriori informazioni ai fini  della  decisione.
 Il  pubblico  ministero  e  i  difensori possono produrre documenti e
 chiedere  l'audizione  di  testimoni  e  di  consulenti   tecnici   o
 l'interrogatorio  delle  persone  indicate  nell'art. 210. Il giudice
 ammette le prove richieste dal pubblico  ministero  o  dal  difensore
 della parte civile quando ne risulti manifesta la decisivita' ai fini
 dell'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio.  Le  prove  a
 discarico  richieste  dai  difensori  delle  altre parti private sono
 ammesse se ne appare evidente la decisivita' ai fini della  pronuncia
 della sentenza di non luogo a procedere;
    Premesso  che  l'udienza  preliminare  non  puo',  ad avviso dello
 Scrivente, essere stata procreata dal legislatore come  mera  udienza
 di  smistamento,  ma  al  contrario  come  udienza  filtro  selettore
 processuale, al fine di conseguire la  deflazione  dibattimentale,  e
 quindi in tale contesto la prova per testi, al pari di altri mezzi di
 prova, deve ritenersi ammissibile  e  conferente  in  astratto  prima
 ancora  che  in concreto, onde consentire anche al GIP l'accertamento
 della verita' materiale, che altrimenti verrebbe limitato  in  questa
 sede,  discriminando  l'udienza preliminare rispetto al dibattimento,
 il  tutto  pur  nel  rispetto  formale  e  sostanziale  del   sistema
 processuale   tendenzialmente   accusatorio   che  ha  sostituito  il
 pregresso  modello  inquisitorio,  trattandosi  di  mezzi  di   prova
 rilevanti   nella   sfera   meramente   endo-processuale,  cioe'  non
 utilizzabili con valore  di  prova  legale  al  dibattimento,  bensi'
 soltanto  nell'udienza  preliminare, momento terminale delle indagini
 preliminari, autentico momento di chiusura della detta fase,  essendo
 l'utilizzabilita'
 dei  detti  mezzi  finalizzata a raggiungere in astratto, fatta salva
 ovviamente valutazione in concreto delle  risultanze  probatorie,  la
 prova  dell'evidenza,  o  nel  senso del rinvio a giudizio (manifesta
 decisivita')  o  nel  senso  del  non  luogo  a  procedere  (evidente
 decisivita'),  ritenendosi  che  questo  tipo  di  evidenza  non  sia
 equiparabile alla evidenza di altro genere, lampante od  oculare,  di
 cui  all'art.  129 stesso codice, nella quale la prova non puo' e non
 deve essere ricercata in quanto in re ipsa;
   Poiche'  tuttavia  l'art.  442  denota lacunosita' laddove manca di
 concretizzare in modo piu' schematico, anziche'  troppo  generico,  i
 detti  mezzi di prova, e cio' pone problemi di incostituzionalita' ex
 artt. 2 e 3 della Costituzione rispetto all'art. 125 delle disp. att.
 del  nuovo c.p.p. laddove il p.m. presenta al giudice la richiesta di
 archiviazione quando ritiene l'infondatezza della  notizia  di  reato
 perche'  gli  elementi  acquisiti nelle indagini preliminari non sono
 idonei a sostenere l'accusa  in  giudizio,  e  cio'  comprende  nella
 formula  anche  l'insufficienza  di  prove,  che  con il vecchio rito
 avrebbe condotto a sentenza del g.i. di proscioglimento  con  formula
 dubitativa  in  sede  di  istruzione  sommaria  o  sucessivamente  di
 istruzione formale, ritenendosi che con la parola  "giudizio"  l'art.
 125  anzidetto  si  riferisca anche all'udienza preliminare, e non al
 solo dibattimento, non essendo del resto il p.m. vincolato a chiedere
 il  rinvio  a  giudizio  in  sede  di  udienza  preliminare, anche se
 ovviamente egli ha richiesto in precedenza il detto rinvio a giudizio
 in  senso  tecnico,  non  quindi  a fini dibattimentali, o meglio non
 ancora a detti fini, ex art. 416 del nuovo c.p.p.;
    Ritenuto  che  quindi  il 125 traccia sicuri parametri, che non si
 evincono al contrario dell'art. 425, e che oltretutto l'art. 422,  n.
 1,  del  nuovo  c.p.p.  sembra  a  tutti gli effetti discriminare fra
 l'ipotesi in cui siano le stesse  parti  a  prospettare  al  giudice,
 prima  dell'apertura  della  discussione,  a fronte di elementi nuovi
 emersi nel corso della udienza preliminare, o anche in precedenza, la
 necessita'  di  non  dichiarare chiusa la discussione onde consentire
 l'acquisizione di ulteriori informazioni ai sensi del successivo art.
 422, prospettazione quest'ultima che il giudice, dal canto suo, sara'
 ovviamente libero di accogliere o respingere, e l'ipotesi testuale di
 uno   stimolo   probatorio   all'impulso  delle  parti,  stimolo  che
 ovviamente potrebbe anche non essere recepito dalle  stesse,  con  il
 che  il  giudice  dovrebbe decidere comunque in base agli atti in suo
 possesso, essendo in tal senso  lesi  gli  artt.  2,  3  e  97  della
 Costituzione sul buon andamento e sull'efficienza organizzativa della
 p.a., amministrazione della  giustizia,  stante  a  questo  punto  la
 inevitabile  inflazione dei dibattimenti e l'obbligatorieta' scontata
 del rinvio a giudizio;
    Ritenute  le  presenti  eccezioni  non  manifestamente  infondate,
 sollevabili d'ufficio, rilevanti nel corrente processo;
                                P. Q. M.
    Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   della  Corte
 costituzionale per la risoluzione  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  sollevata  d'ufficio  e  ritenuta non manifestamente
 infondata, relativa alla disparita' di  trattamento  fra  l'art.  125
 delle  disp.  att.  del  nuovo c.p.p. laddove comprende nella formula
 "idonei a sostenere l'accusa in giudizio"  anche  l'insufficienza  di
 prove  e  l'art.  425,  n.  1,  del  nuovo  c.p.p. laddove afferma il
 concetto di evidenza ai fini  del  non  luogo  a  procedere  in  modo
 generico  anziche' circostanziato, senza un sufficiente meccanismo di
 raccordo con l'art. 422, nn. 1 e 2, stesso cod. laddove  consente  la
 ricerca della prova dell'evidenza sotto ogni profilo, e relativa allo
 stesso art. 422, nn. 1 e 2, laddove non sembra consentire alle  parti
 la  prospettazione  al  giudice  della  necessita'  di non dichiarare
 chiusa la discussione onde  consentire  l'acquisizione  di  ulteriori
 informazioni  ai sensi del successivo art. 442, rispetto alla ipotesi
 in cui sia il giudice stesso, terminata la discussione ad  effettuare
 detta   prospettazione   nei  confronti  delle  parti,  il  tutto  in
 violazione degli artt. 2, 3, 97 della Costituzione per le  specifiche
 causali  di cui in narrativa, stante la rilevanza della questione nel
 presente giudizio;
    Sospende il corrente giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza di
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata agli
 imputati  ed  alla  parte  offesa  non  comparsi  all'odierna udienza
 preliminare, essendone data  lettura  alle  residue  parti  presunte,
 nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicato anche
 alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.
      Ancona, addi' 5 dicembre 1990
             Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO

 91C0226