MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 febbraio 1991 

  Tasso  di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1991,
alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge
5  luglio  1928,  n.  1760  e  9  maggio  1975,  n. 153, e successive
modifiche ed integrazioni.
(GU n.53 del 4-3-1991)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Vista  la  legge  9  maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'applicazione delle  direttive  del  Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
   Visti  i  decreti  n.  177651  e  n.  177653  del 19 marzo 1977, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,   recanti   norme   per   la
determinazione  del tasso di riferimento da applicare alle operazioni
di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative  di  cui
sopra;
  Visto  il  proprio  decreto  del  10 dicembre 1990, con il quale e'
stata fissata, per l'anno 1991,  la  commissione  onnicomprensiva  da
riconoscere  agli  istituti di credito per le operazioni agevolate di
credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi  alla
loro attivita' di intermediazione;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di   riferimento   relativo   alle
operazioni  di  credito  agrario  di  miglioramento  per  il bimestre
marzo-aprile 1991, ha reso noto che il costo  medio  della  provvista
dei fondi e' pari al 13,55%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito agrario di miglioramento previste  dalle  norme  indicate  in
premessa e' pari, per il bimestre marzo-aprile 1991, al 13,55%.
  La   commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti  di
credito e' pari:
    a)  all'1,30%  per  i contratti condizionati stipulati nel 1991 e
per  quelli  definitivi  stipulati  nello  stesso  anno,  relativi  a
contratti condizionati stipulati nel 1990;
    b)  all'1,80%  per  i  contratti  definitivi  stipulati nel 1991,
relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    c)  all'1,90%  per  i  contratti  definitivi  stipulati nel 1991,
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno  1988.
  In conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 14,85% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 15,35% per le operazioni di cui al punto b);
  3) al 15,45% per le operazioini di cui al punto c).
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 febbraio 1991
                                                   Il Ministro: CARLI