MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1 marzo 1991 

  Approvazione  di  una  tariffa  di  assicurazione  sulla  vita e di
condizioni di  polizza,  in  sostituzione  della  analoga  in  vigore
presentata dalla Montepaschi vita S.p.a., in Roma.
(GU n.57 del 8-3-1991)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista   la  domanda  in  data  5  dicembre  1990  e  la  successiva
integrazione del 21 febbraio 1991 presentate dalla  Montepaschi  vita
S.p.a.,  con  sede  in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una
tariffa di assicurazione e di condizioni di polizza, in  sostituzione
della analoga in vigore;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  lettera  n.  120856  del  25  febbraio 1991 con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvata,  secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, la
seguente  tariffa  di  assicurazione  e  le  condizioni  di   polizza
presentate dalla Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma:
   1)  tariffa n. 34 RNF: assicurazione in caso di vita ed in caso di
morte di un  capitale  rivalutabile  a  premi  ricorrenti  periodici;
(sostitutiva della tariffa analoga in vigore n. 33 RNF);
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
punto 1);
   3)  regolamento della gestione speciale separata denominata "MPV".
  La  tariffa  34 RNF potra' essere ammessa per importi di premio non
inferiori annualmente a L. 1.500.000 ovvero mensilmente a L. 200.000.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1  marzo 1991
                                               Il Ministro: BATTAGLIA