Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione della analoga in vigore presentata dalla Montepaschi vita S.p.a., in Roma.(GU n.57 del 8-3-1991)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 5 dicembre 1990 e la successiva integrazione del 21 febbraio 1991 presentate dalla Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione e di condizioni di polizza, in sostituzione della analoga in vigore; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la lettera n. 120856 del 25 febbraio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. E' approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione e le condizioni di polizza presentate dalla Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma: 1) tariffa n. 34 RNF: assicurazione in caso di vita ed in caso di morte di un capitale rivalutabile a premi ricorrenti periodici; (sostitutiva della tariffa analoga in vigore n. 33 RNF); 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al punto 1); 3) regolamento della gestione speciale separata denominata "MPV". La tariffa 34 RNF potra' essere ammessa per importi di premio non inferiori annualmente a L. 1.500.000 ovvero mensilmente a L. 200.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 marzo 1991 Il Ministro: BATTAGLIA