N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 febbraio 1991

                                 N. 7
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
       cancelleria il 20 febbraio 1991 (della regione Lombardia)
 Beni  culturali  - Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali -
 Interventi proposti con programma biennale dagli uffici centrali  del
 Ministero  per i beni culturali ed ambientali - Facolta' di richiesta
 degli interventi da parte di enti pubblici  e  privati  al  Ministero
 predetto  -  Predisposizione  dei progetti esecutivi degli interventi
 diretti inclusi  nel  piano  biennale  dagli  organi  competenti  del
 Ministero  stesso  -  Asserita  indebita  invasione  della  sfera  di
 competenza regionale in materia di musei e biblioteche.
 (Legge 29 dicembre 1990, n. 431, artt. 1 e 2).
 (Cost., artt. 117 e 118 in relazione agli artt. 47 e segg. del d.P.R.
 24 luglio 1977, n. 616).
(GU n.12 del 20-3-1991 )
   Ricorso della regione Lombardia, in  persona  del  presidente  pro-
 tempore  della  giunta  regionale,  dott. Giuseppe Giovenzana, a cio'
 autorizzato con delibera di giunta  n.  5247  del  5  febbraio  1991,
 rappresentato  e  difeso,  giusta  mandato in calce al presente atto,
 dagli avvocati prof. Umberto Pototschnig e  Vitaliano  Lorenzoni,  ed
 elettivamente  domiciliato presso il secondo in Roma, via Alessandria
 n. 130, per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  degli
 artt.  1 e 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, contenente "Misure
 urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni  alle  leggi
 1›  marzo 1975, n. 44; 7 agosto 1982, n. 526; 27 giugno 1985, n. 332"
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14  gennaio  1991,  per
 violazione  degli  artt.  117  e  118  della  Costituzione,  anche in
 relazione agli artt. 47 e segg.  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica n. 616/1977.
    La legge indicata in epigrafe autorizza, nel biennio 1990-1991, la
 spesa  di lire 82 miliardi (di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire
 30,6  miliardi  nel   1991)   per   l'adozione,   l'integrazione   il
 perfezionamento  degli  impianti  di prevenzione e sicurezza a tutela
 del  patrimonio  architettonico,   archeologico,   artistico-storico,
 bibliografico  e  archivistico. Aggiunge la medesima legge che "entro
 trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli organi
 del Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali  propongono  ai
 rispettivi  uffici centrali il programma biennale degli interventi di
 cui al primo comma e che nei successivi trenta giorni il Ministro per
 i beni culturali e ambientali approva, con proprio decreto, il  piano
 biennale  degli  interventi  da realizzare". Viene anche previsto che
 "enti pubblici e privati possono chiedere al  Ministero  per  i  beni
 culturali   e   ambientali   l'intervento  diretto  dello  Stato  per
 l'adozione, l'integrazione e il  perfezionamento  degli  impianti  di
 sicurezza,  previa dimostrazione della impossibilita' a provvedervi a
 proprie spese".
    Segue  l'art.  2, il quale dispone che "i progetti esecutivi degli
 interventi diretti inclusi nel piano biennale di cui all'art. 1, sono
 predisposti ed approvati dai competenti organi del  Ministero  per  i
 beni culturali ed ambientali.
    In  caso  di  dichiarata  impossibilita',  la  predisposizione dei
 progetti puo' essere  affidata,  mediante  apposita  convenzione,  ad
 istituti  specializzati o a qualificati organismi. I compensi per gli
 incarichi affidati gravano  sugli  stanziamenti  iscritti  nel  piano
 biennale per i singoli interventi".
    Queste  norme  appaiono  manifestamente  invasive della competenza
 regionale, specie di quella riconosciuta con  gli  artt.  117  e  118
 della  Costituzione,  in  materia  di  "musei  e  biblioteche di enti
 locali" anche in relazione agli  artt.  47  e  segg.  del  d.P.R.  n.
 616/1977.
    La  regione  Lombardia le impugna pertanto dinanzi a questa ecc.ma
 Corte costituzionale al fine di  sentirle  dichiarare  manifestamente
 illegittime, per il seguente motivo;
                             D I R I T T O
    Violazione  degli  artt.  117  e  118 della Costituzione, anche in
 relazione agli artt. 47 e segg. del d.P.R. n. 616/1977.
    Come risulta dalle premesse, la legge n. 431/1990  omette  infatti
 di   considerare  che  una  porzione  rilevante  di  beni  culturali,
 costituita dai musei e dalle biblioteche di enti locali, rientra  tra
 quelli  per i quali la competenza legislativa e amministrativa spetta
 alle regioni. Cio' risulta in particolare dall'art. 7 del  d.P.R.  14
 gennaio  1972,  n. 3, che ricomprende tra le funzioni trasferite alle
 regioni   non   solo   quelle   concernenti   "l'ordinamento   e   il
 funzionamento"  dei  musei  e  delle  biblioteche di enti locali o di
 interesse  locale,  ma  anche  quelle   ulteriori   concernenti   "la
 manutenzione,  la  integrita',  la  sicurezza e il godimento pubblico
 delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di
 interesse locale". In tale competenza non  possono  rientrare  dunque
 anche  le  misure  urgenti  di sicurezza per i beni culturali, di cui
 alla legge n. 431/1990, in quanto relative anch'esse ad  impianti  di
 "prevenzione e sicurezza".
    Gli  artt.  47  e 49 del d.P.R. n. 616/1977, poi, confermando tali
 competenze, hanno espressamente stabilito che le funzioni  trasferite
 "concernono  tutti  i servizi e le attivita' riguardanti l'esistenza,
 la conservazione,  il  funzionamento,  il  pubblico  godimento  e  lo
 sviluppo  dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e
 bibliografico,  delle  biblioteche  anche  popolari,  dei  centri  di
 lettura   appartenenti  alla  regione  o  ad  altri  enti  anche  non
 territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque  di  interesse
 locale,   nonche'  il  loro  coordinamento  reciproco  con  le  altre
 istituzioni culturali operanti nella regione ed  ogni  manifestazione
 culturale divulgativa organizzata nel loro ambito".
    Inoltre  hanno previsto che le regioni possono svolgere "attivita'
 di promozione educativa  e  culturale  attinenti  precipuamente  alla
 comunita'  regionale,  o  direttamente  o contribuendo al sostegno di
 enti, istituzioni, fondazioni,  societa'  regionali  o  a  prevalente
 partecipazione  di  enti  locali  e  di  associazioni  a  larga  base
 rappresentativa, nonche' contribuendo ad iniziative di enti locali  o
 di consorzi di enti locali".
    La  legge  n.  431/1990  ignora  viceversa  totalmente le regioni,
 finendo  cosi'  con  assimilarle  unicamente  a  quegli  altri  "enti
 pubblici  o privati" che sono legittimati a chiedere al Ministero dei
 beni culturali l'intervento diretto dello Stato.
    Ogni decisione in ordine alle citate misure e' riservata invece al
 Ministero per i beni culturali.
    Che cio' sia costituzionalmente illegittimo e' gia'  stato  detto,
 con   riguardo   ad  una  fattispecie  analoga,  dalla  ecc.ma  Corte
 costituzionale, specie con la sentenza n. 921/1988, che  ha  rilevato
 come  la materia dei "musei e biblioteche di enti locali" abbia avuto
 "nella Costituzione (art. 117) e nella legislazione  successiva,  una
 diretta  ed  esclusiva  inerenza  regionale".  La  sentenza  ha  anzi
 affermato che "la costanza dell'attribuzione e l'ampia dimensione che
 la  sequenza  normativa  ha  attribuito  all'espressione   'musei   e
 biblioteche   di   enti   locali',   contenuta  nell'art.  117  della
 Costituzione (relativa non soltanto ai musei e alle  biblioteche  dei
 comuni,  delle  province  e  delle regioni, ma anche a quelli di enti
 pubblici non territoriali e di privati) individua  nella  regione  il
 soggetto   titolare,  oltre  che  di  potesta'  normativa,  anche  di
 attribuzioni   amministrative   concernenti   la   gestione   e    il
 funzionamento di tali beni".
    Contrasta  necessariamente  dunque con siffatto principio la legge
 che  affida  esclusivamente  al  Ministro   ogni   nuova   iniziativa
 rientrante   nel  programma  biennale  concernente  gli  impianti  di
 prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio storico o artistico.
    Ne' si potrebbe dire, tentando di interpretare la nuova legge alla
 luce della precedente sentenza, che i beni culturali di cui parla  la
 legge  n.  431/1990,  sono  da  intendersi con esclusione dei musei e
 delle biblioteche di enti locali e che pertanto nei  confronti  della
 nuova  legge  non si porrebbe alcun problema di compatibilita' con le
 potesta' regionali.
    Contro queste osservazioni si potrebbe  obiettare  facilmente  che
 misure quali sono quelle menzionate nella legge n. 431/1990, ossia la
 realizzazione  di  impianti  di  prevenzione e sicurezza a tutela del
 patrimonio  storico-artistico,  sono   state   "inventate"   e   rese
 applicabili,  in quanto riguardano primariamente proprio i musei e le
 biblioteche di interesse locale.
                               P. Q. M.
    La regione Lombardia, ricorrendo a questa ecc.ma Corte, chiede che
 venga dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 1  e  2
 della  legge  n.  431/1990, nella parte in cui essi non prevedano che
 l'adozione, l'integrazione e il  perfezionamento  degli  impianti  di
 prevenzione  e  sicurezza,  a  tutela  del patrimonio architettonico,
 archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico,  siano
 di   competenza   della  regione  quando  concernono  beni  culturali
 rientranti  tra  i  musei  e  le  biblioteche  di  interesse  locale,
 affermando  di  conseguenza  il  principio  secondo  il  quale,  ogni
 qualvolta lo Stato voglia intervenire in ordine  a  questi  beni,  la
 legge   relativa   dovra'  riconoscere,  per  non  essere  dichiarata
 illegittima in tutte le sue disposizioni, che spetta alle regioni - e
 non allo Stato - intervenire sui beni  culturali  che  sono  di  loro
 competenza;
    Con osservanza.
      Milano-Roma, addi' 7 febbraio 1991
       Avv. prof. Umberto POTOTSCHNIG - Avv. Vitaliano LORENZONI

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