N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 febbraio 1991
N. 8 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 febbraio 1991 (della regione autonoma Valle d'Aosta) Energia elettrica - Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali - Attribuzione al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, sentiti il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o le province autonome di Trento o Bolzano, del potere di concedere il permesso di prospezione - Attribuzione al predetto Ministero, altresi', del potere di emanare la concessione per la costruzione e la gestione di stabilimenti ed impianti per la lavorazione di minerali, di installazioni di gas naturale liquefatto, di depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto - Attribuzione al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del potere di prolungamento delle concessioni idroelettriche - Asserita violazione delle competenze della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche e di tutela del paesaggio. (Legge 9 gennaio 1991, n. 9, nel complesso, ed in particolare, artt. 1, 3 e segg., 20 e 24). (Statuto Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; Cost., art. 3).(GU n.12 del 20-3-1991 )
Ricorso della regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on. presidente della giunta regionale, avv. Giovanni Bondaz, autorizzato con delibera della giunta regionale del 15 febbraio 1991, rappresentato e difeso (in virtu' di procura autenticata dal notaio Marina Cafiero di Aosta in data 15 febbraio 1991) dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, 5 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi, nonche' presso l'avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge 9 gennaio 1991 n. 9 (pubblicata in supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991) recante "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali". PREMESSO IN FATTO Lo statuto della regione Valle d'Aosta all'art. 3 prevede la competenza legislativa di carattere concorrente ed attuativo in tema di "disciplina della utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico". Lo stesso statuto prevede poi, agli artt. 5 e segg., una particolare posizione della regione in materia di acque pubbliche. Si dispone infatti l'acquisizione al demanio della Regione di tutte le "acque pubbliche ad uso di irrigazione e potabile" (art. 5). Le altre acque sono date in concessione gratuita, novantanovennale e rinnovabile alla regione, con la sola esclusione di quelle gia' oggetto di riconoscimento di uso o concessione in data anteriore al 7 settembre 1945; fermo che al termine dell'uso o della concessione la regione subentra nella concessione. Per le concessioni non utilizzate alla ricordata data del 7 settembre 1945, e' previsto che esse passano alla regione, che (pur non potendo cedere le concessioni) le puo' sub-concedere "purche' la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della giunta regionale". I canoni delle derivazioni delle "subconcessioni a scopo idroelettrico non dovranno superare i limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la giunta regionale". Analoghe previsioni sono dettate in materia di miniere esistenti nelle Regioni oggetto anch'esse di concessione gratuita, novantanovennale e rinnovabile a favore della Regione. Pur essendo quindi prevista una particolare posizione, riconosciuta da norme di rilevanza costituzionale, alla regione ricorrente in materia di acque pubbliche e di miniere, la recente legge 9 gennaio 1991, n. 9, che ha dettato norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale, ha viceversa totalmente ignorato la suddetta posizione, disattendendo quindi le norme dello Statuto che la prevedono. Si e' altresi' violato il principio dell'art. 3 della Costituzione per essersi solo in determinate ipotesi previsto l'obbligo di assumere il parere della regione, viceversa non previsto in un complesso di altre ipotesi (in specie in materia di concessioni idroelettriche) nelle quali egualmente necessario appare il suddetto parere; si sono inoltre fatte espressamente salve all'art. 24 della legge le competenze delle province autonome, mentre sono state totalmente ignorate e disattese le attribuzioni spettanti alla regione autonoma Valle d'Aosta. Si impugna pertanto la suddetta legge (e in particolare per quanto concerne l'art. 1, gli artt. 3 e segg., gli artt. 20 e segg.) per violazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dello statuto della regione autonoma Valle d'Aosta, oltre che per violazione dell'art. 3 della Costituzione. IN DIRITTO 1. - L'art. 1 della legge impugnata prevede che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono emanate "norme regolamentari" in materia "di procedure per le concessioni o le varianti di concessioni di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica", oltre che in materia di procedure per "l'autorizzazione di elettrodotti". Lo stesso art. 1, secondo comma, indica i punti oggetto di dette norme regolamentari da essere emanate (si precisa) "nel rispetto dei princi'pi generali della legislazione vigente in materia, fatto salvo l'intervento delle procedure da parte delle amministrazioni competenti in base a tale legislazione". Nessuna particolare previsione e' dettata per le acque pubbliche esistenti nella regione ricorrente e non e' neppure previsto alcun "intervento" della regione per quanto concerne le suddette acque. Tenuto conto della posizione riconosciuta alla ricorrente oltre che dalla norma dell'art. 3, lett. d), dello statuto in materia di competenza legislativa della regione, anche ed ancor piu' dai sopra richiamati artt. 5 e segg. dello stesso statuto in materia di acque pubbliche, anche ad uso idroelettrico, appare in evidente contrasto con tali norme la rilevata totale assenza di norme concernenti specificamente le acque pubbliche esistenti nella regione, nonche' l'assenza di ogni previsione circa lo "intervento" della regione nelle relative procedure. Tanto piu' che la posizione formale di subconcessionaria spettante alla Regione e' stata interpretata come attribuzione di un complesso di poteri ad essa assegnati sulle acque pubbliche esistenti nel suo territorio. Nessuna previsione e' d'altro canto dettata per dare il necessario spazio alla previsione dell'art. 8 dello stesso statuto, a norma del quale l'utilizzazione delle acque della regione deve avvenire "secondo un piano generale da stabilirsi da un comitato misto, composto di rappresentanti del ministero dei lavori pubblici e della giunta regionale". Puo' rilevarsi d'altro canto che, mentre un complesso di norme (art. 3, terzo comma; art. 5, primo comma; art. 6, primo comma) prevede che i provvedimenti indicati sono adottati "sentita la Regione o la Provincia autonoma.. .. .. territorialmente interessata", in materia di impianti idroelettrici non e' prevista neppure l'assunzione di un parere da parte della regione territorialmente interessata, talche' - non risultando giustificata tale diversa previsione normativa - e' da prospettarsi anche violazione del principio fondamentale dell'art. 3 della Costituzione. 2. - Gli artt. 3 e segg. della legge dettano norme in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi e di geotermia, che si applicano anche nel territorio della regione, ma che ignorano completamente la posizione e le attribuzioni spettanti alla regione in base all'art. 11 del relativo statuto. Pur dando atto che non consta che attivita' di prospezione e, meno che mai, di ricerca e coltivazione di idrocarburi siano programmate nel territorio della regione, si rileva la illegittimita' costituzionale di norme che disattendono completamente le previsioni del sopra ricordato art. 11. Non senza rilevarsi l'interferenza con competenze legislative della regione che sarebbero coinvolte da una eventuale attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonche' di attivita' geotermica, a cominciare da quella fondamentale in tema di "tutela del paesaggio" (art. 2, lett. q). 3. - Anche le norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli enti locali, di cui al titolo III della legge, sono gravemente lesive della posizione costituzionalmente spettante alla regione ricorrente. In particolare l'art. 20, ottavo comma, che prevede il "prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche" e l'art. 24 in tema di "diritto di prelazione sulle concessioni idroelettiche" sono gravemente lesivi dei diritti ed attribuzioni spettanti alla regione in forza degli artt. 7 e 8 del relativo statuto. Tra l'altro si rileva che l'art. 24, secondo comma, si preoccupa (e giustamente) di salvaguardare le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, mentre manca ogni previsione per quanto riguarda la regione ricorrente, i cui diritti ed attribuzioni sono pur gravemente colpiti dalla legge impugnata. E' appena il caso di ricordare che, in attuazione del dettato costituzionale, l'art. 2 del d.P.R. 27 dicembre 1985, n. 1142, trasferisce alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative che "concernono altresi' la produzione e la trasformazione di energia, le attivita' di ricerca, coltivazione, utilizzazione, ritrattamento e trasporto di materie prime e di energia. Non puo' infine non rilevarsi che alcune norme, quali l'art. 20, ottavo comma e l'art. 24, sesto comma, si preoccupano addirittura della acqusizione di un parere dell'Enel ("sentito l'Enel"), mentre e' totalmente ignorata la posizione della Regione ricorrente, che pur e' garantita da norme costituzionali specificamente riguardanti l'utilizzazione delle acque pubbliche, ivi comprese quelle "a scopo idroelettrico".
Si chiede pertanto: Piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare costituzionalmente illegittima la legge del 9 gennaio 1991 n. 9 (e in particolare l'art. 1; gli artt. 3 e segg.; gli artt. 20-24) per violazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dello statuto della regione autonoma Valle d'Aosta, di cui alla legge Costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4, nonche' dell'art. 3 della Costituzione; con ogni relativa conseguenza. Roma, addi' 15 febbraio 1991 Avv. prof. GUSTAVO ROMANELLI 91C0269