N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 febbraio 1991

                                 N. 8
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
     cancelleria il 22 febbraio 1991 (della regione autonoma Valle
                               d'Aosta)
 Energia elettrica - Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico
 nazionale:   aspetti   istituzionali,   centrali   idroelettriche  ed
 elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e  disposizioni
 fiscali  -  Attribuzione  al  Ministero  dell'industria,  commercio e
 artigianato, sentiti il comitato tecnico per  gli  idrocarburi  e  la
 geotermia  e  la  regione o le province autonome di Trento o Bolzano,
 del potere di concedere il permesso di prospezione - Attribuzione  al
 predetto  Ministero,  altresi',  del potere di emanare la concessione
 per la costruzione e la gestione di stabilimenti ed impianti  per  la
 lavorazione di minerali, di installazioni di gas naturale liquefatto,
 di   depositi  di  oli  minerali  o  di  gas  naturale  liquefatto  -
 Attribuzione al Ministro dei lavori  pubblici,  di  concerto  con  il
 Ministro   dell'industria,   del   potere   di   prolungamento  delle
 concessioni idroelettriche -  Asserita  violazione  delle  competenze
 della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche e di tutela
 del paesaggio.
 (Legge  9 gennaio 1991, n. 9, nel complesso, ed in particolare, artt.
 1, 3 e segg., 20 e 24).
 (Statuto Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11;  Cost.,  art.
 3).
(GU n.12 del 20-3-1991 )
    Ricorso  della regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on.
 presidente della giunta regionale, avv. Giovanni Bondaz,  autorizzato
 con   delibera   della   giunta   regionale  del  15  febbraio  1991,
 rappresentato e difeso (in virtu' di procura autenticata  dal  notaio
 Marina  Cafiero  di  Aosta  in data 15 febbraio 1991) dall'avv. prof.
 Gustavo Romanelli, e presso  lo  studio  del  medesimo  elettivamente
 domiciliato  in  Roma,  via  Cosseria,  5  contro  la  Presidenza del
 Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del  Consiglio
 pro-tempore,  domiciliato  per  la  carica  in  Roma,  palazzo Chigi,
 nonche' presso l'avvocatura generale dello Stato  in  Roma,  via  dei
 Portoghesi   n.   12,   per   la   declaratoria   di   illegittimita'
 costituzionale della  legge  9  gennaio  1991  n.  9  (pubblicata  in
 supplemento  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del 16 gennaio 1991)
 recante "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale:
 aspetti  istituzionali,  centrali  idroelettriche  ed   elettrodotti,
 idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali".
                           PREMESSO IN FATTO
    Lo  statuto  della  regione  Valle  d'Aosta  all'art. 3 prevede la
 competenza legislativa di carattere concorrente ed attuativo in  tema
 di  "disciplina  della  utilizzazione  delle  acque  pubbliche ad uso
 idroelettrico".
    Lo  stesso  statuto  prevede  poi,  agli  artt.  5  e  segg.,  una
 particolare posizione della regione in materia di acque pubbliche. Si
 dispone  infatti  l'acquisizione al demanio della Regione di tutte le
 "acque pubbliche ad uso di irrigazione e potabile" (art. 5). Le altre
 acque  sono  date  in  concessione   gratuita,   novantanovennale   e
 rinnovabile  alla  regione,  con  la  sola  esclusione di quelle gia'
 oggetto di riconoscimento di uso o concessione in data anteriore al 7
 settembre  1945; fermo che al termine dell'uso o della concessione la
 regione subentra nella concessione.
    Per le concessioni  non  utilizzate  alla  ricordata  data  del  7
 settembre  1945,  e' previsto che esse passano alla regione, che (pur
 non potendo cedere le concessioni) le puo' sub-concedere "purche'  la
 loro  utilizzazione  avvenga  nel territorio dello Stato e secondo un
 piano generale da  stabilirsi  da  un  comitato  misto,  composto  di
 rappresentanti  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  e della giunta
 regionale". I canoni delle derivazioni delle "subconcessioni a  scopo
 idroelettrico  non  dovranno  superare i limiti che saranno stabiliti
 dal Governo dello Stato, sentita la giunta regionale".
    Analoghe previsioni sono dettate in materia di  miniere  esistenti
 nelle    Regioni   oggetto   anch'esse   di   concessione   gratuita,
 novantanovennale e rinnovabile a favore della Regione.
    Pur   essendo   quindi   prevista   una   particolare   posizione,
 riconosciuta  da  norme  di  rilevanza  costituzionale,  alla regione
 ricorrente in materia di acque pubbliche e  di  miniere,  la  recente
 legge 9 gennaio 1991, n. 9, che ha dettato norme per l'attuazione del
 nuovo piano energetico nazionale, ha viceversa totalmente ignorato la
 suddetta  posizione,  disattendendo quindi le norme dello Statuto che
 la prevedono.
    Si e' altresi' violato il principio dell'art. 3 della Costituzione
 per  essersi  solo  in  determinate  ipotesi  previsto  l'obbligo  di
 assumere  il  parere  della  regione,  viceversa  non  previsto in un
 complesso di altre ipotesi  (in  specie  in  materia  di  concessioni
 idroelettriche)  nelle quali egualmente necessario appare il suddetto
 parere; si sono inoltre fatte espressamente salve all'art.  24  della
 legge  le  competenze  delle  province  autonome,  mentre  sono state
 totalmente  ignorate  e  disattese  le  attribuzioni  spettanti  alla
 regione autonoma Valle d'Aosta.
    Si impugna pertanto la suddetta legge (e in particolare per quanto
 concerne  l'art.  1,  gli  artt. 3 e segg., gli artt. 20 e segg.) per
 violazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dello  statuto  della
 regione  autonoma Valle d'Aosta, oltre che per violazione dell'art. 3
 della Costituzione.
                              IN DIRITTO
    1. - L'art. 1 della legge impugnata prevede che,  entro  sei  mesi
 dalla  sua  entrata  in  vigore,  con  decreto  del  Presidente della
 Repubblica, su proposta del ministero dell'industria del commercio  e
 dell'artigianato,  sentito il Ministro dell'ambiente, di concerto con
 il Ministro dei lavori pubblici, sono emanate  "norme  regolamentari"
 in  materia  "di  procedure  per  le  concessioni  o  le  varianti di
 concessioni di derivazione  d'acqua  per  la  produzione  di  energia
 elettrica",  oltre  che in materia di procedure per "l'autorizzazione
 di elettrodotti".
    Lo stesso art. 1, secondo comma, indica i punti oggetto  di  dette
 norme  regolamentari da essere emanate (si precisa) "nel rispetto dei
 princi'pi generali della legislazione vigente in materia, fatto salvo
 l'intervento  delle  procedure   da   parte   delle   amministrazioni
 competenti in base a tale legislazione".
    Nessuna  particolare  previsione e' dettata per le acque pubbliche
 esistenti nella regione ricorrente e non e'  neppure  previsto  alcun
 "intervento" della regione per quanto concerne le suddette acque.
    Tenuto  conto  della  posizione riconosciuta alla ricorrente oltre
 che dalla norma dell'art. 3, lett. d), dello statuto  in  materia  di
 competenza  legislativa  della regione, anche ed ancor piu' dai sopra
 richiamati artt. 5 e segg. dello stesso statuto in materia  di  acque
 pubbliche,  anche  ad uso idroelettrico, appare in evidente contrasto
 con tali norme  la  rilevata  totale  assenza  di  norme  concernenti
 specificamente  le  acque  pubbliche esistenti nella regione, nonche'
 l'assenza di ogni previsione  circa  lo  "intervento"  della  regione
 nelle relative procedure.
    Tanto piu' che la posizione formale di subconcessionaria spettante
 alla  Regione e' stata interpretata come attribuzione di un complesso
 di poteri ad essa assegnati sulle acque pubbliche esistenti  nel  suo
 territorio.
    Nessuna previsione e' d'altro canto dettata per dare il necessario
 spazio  alla previsione dell'art. 8 dello stesso statuto, a norma del
 quale  l'utilizzazione  delle  acque  della  regione  deve   avvenire
 "secondo  un  piano  generale  da  stabilirsi  da  un comitato misto,
 composto di rappresentanti del ministero dei lavori pubblici e  della
 giunta regionale".
    Puo'  rilevarsi  d'altro  canto  che, mentre un complesso di norme
 (art. 3, terzo comma; art. 5,  primo  comma;  art.  6,  primo  comma)
 prevede  che  i  provvedimenti  indicati  sono  adottati  "sentita la
 Regione  o   la   Provincia   autonoma..   ..   ..   territorialmente
 interessata",  in  materia  di impianti idroelettrici non e' prevista
 neppure  l'assunzione  di  un   parere   da   parte   della   regione
 territorialmente  interessata,  talche' - non risultando giustificata
 tale  diversa  previsione  normativa  -  e'  da  prospettarsi   anche
 violazione del principio fondamentale dell'art. 3 della Costituzione.
    2.  -  Gli artt. 3 e segg. della legge dettano norme in materia di
 ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi  e  di  geotermia,  che  si
 applicano  anche  nel  territorio  della  regione,  ma  che  ignorano
 completamente la posizione e le attribuzioni spettanti  alla  regione
 in base all'art. 11 del relativo statuto.
    Pur dando atto che non consta che attivita' di prospezione e, meno
 che  mai,  di ricerca e coltivazione di idrocarburi siano programmate
 nel  territorio  della   regione,   si   rileva   la   illegittimita'
 costituzionale  di norme che disattendono completamente le previsioni
 del sopra ricordato art. 11. Non senza rilevarsi  l'interferenza  con
 competenze  legislative  della regione che sarebbero coinvolte da una
 eventuale  attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione   di
 idrocarburi,  nonche' di attivita' geotermica, a cominciare da quella
 fondamentale in tema di "tutela del paesaggio" (art. 2, lett. q).
    3. - Anche le norme  per  gli  autoproduttori  e  per  le  imprese
 elettriche  degli enti locali, di cui al titolo III della legge, sono
 gravemente lesive della posizione costituzionalmente  spettante  alla
 regione ricorrente.
    In   particolare   l'art.   20,   ottavo  comma,  che  prevede  il
 "prolungamento  della  durata  delle  concessioni  idroelettriche"  e
 l'art.  24  in  tema  di  "diritto  di  prelazione  sulle concessioni
 idroelettiche" sono gravemente lesivi  dei  diritti  ed  attribuzioni
 spettanti  alla  regione  in  forza  degli  artt.  7 e 8 del relativo
 statuto.
    Tra  l'altro  si rileva che l'art. 24, secondo comma, si preoccupa
 (e  giustamente)  di  salvaguardare  le  competenze  delle   province
 autonome di Trento e Bolzano, mentre manca ogni previsione per quanto
 riguarda  la  regione  ricorrente, i cui diritti ed attribuzioni sono
 pur gravemente colpiti dalla legge impugnata. E' appena  il  caso  di
 ricordare che, in attuazione del dettato costituzionale, l'art. 2 del
 d.P.R.  27  dicembre  1985,  n.  1142, trasferisce alla regione Valle
 d'Aosta  le  funzioni  amministrative  che  "concernono  altresi'  la
 produzione  e  la trasformazione di energia, le attivita' di ricerca,
 coltivazione, utilizzazione, ritrattamento  e  trasporto  di  materie
 prime e di energia.
    Non  puo'  infine non rilevarsi che alcune norme, quali l'art. 20,
 ottavo comma e l'art. 24, sesto  comma,  si  preoccupano  addirittura
 della  acqusizione  di un parere dell'Enel ("sentito l'Enel"), mentre
 e' totalmente ignorata la posizione della Regione ricorrente, che pur
 e'  garantita  da  norme  costituzionali  specificamente  riguardanti
 l'utilizzazione  delle  acque pubbliche, ivi comprese quelle "a scopo
 idroelettrico".
   Si   chiede   pertanto:   Piaccia   all'ecc.ma   Corte   dichiarare
 costituzionalmente illegittima la legge del 9 gennaio 1991 n. 9 (e in
 particolare  l'art.  1;  gli  artt.  3  e segg.; gli artt. 20-24) per
 violazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dello  statuto  della
 regione  autonoma Valle d'Aosta, di cui alla legge Costituzionale del
 26 febbraio 1948, n. 4, nonche' dell'art. 3 della  Costituzione;  con
 ogni relativa conseguenza.
      Roma, addi' 15 febbraio 1991
                     Avv. prof. GUSTAVO ROMANELLI

 91C0269