N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1990

                                N. 172
   Ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 dal giudice per le indagini
   preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale
                      a carico di Carbonari Elio
 Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta  evidenza
 della  prova  da parte del g.i.p. - Lamentata impossibilita' per tale
 giudice di promuovere, d'ufficio, il giudizio immediato -  Disciplina
 discriminata rispetto alla possibilita' di rigetto della richiesta di
 detto  rito  -  Irragionevole  limitazione del potere giurisdizionale
 dell'organo giudicante - Violazione del principio di  buon  andamento
 della  p.a.,  in  particolare, dell'amministrazione della giustizia -
 Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.
 (C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma).
 (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).
(GU n.12 del 20-3-1991 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letta  la richiesta del p.m. 14 dicembre 1990 finalizzato al rinvio
 a giudizio in senso tecnico ex artt. 416 e segg.  del  nuovo  c.p.p.,
 che   comportano   (in   modo   particolare   il  418,  primo  comma)
 l'obbligatorieta'  scelta  del  rito  ordinario  tramite   fissazione
 dell'udienza preliminare, senza alcuna possibilita' per il giudicante
 di influire sulla scelta del rito, in palese contrasto con l'art. 455
 stesso  cod.  che  consente  al g.i.p. di respingere la richiesta del
 p.m. di giudizio immediato con annessa  restituzione  degli  atti,  e
 stante  altresi'  l'art.  419,  quinto  e sesto comma, che vincola il
 g.i.p. a decretare il giudizio  immediato  laddove  l'imputato  abbia
 esercitato la facolta' di rinunciare all'udienza preliminare;
    Stante   a   questo  proposito  la  dequalificazione  dell'udienza
 prelimiare,  che  cessa  in  tal  modo  di  essere  filtro  selettore
 processuale, a fronte di una concreta fattispecie, come l'attuale, in
 cui  ex  art.  453  detto  cod.  la prova appare evidente ai fini del
 rinvio a giudizio, trattandosi di omissione nel versamento all'erario
 della somma di L. 6.396.000, riflettendosi anche alle seguenti  date:
 1)  9  ottobre  1990, iscrizione del procedimento nel r.g.n.r.; 2) 25
 ottobre 1990 chiusura delle indagini preliminari (chiusura  prematura
 che   avrebbe   ben  potuto  essere  evitata  tramite  interrogatorio
 dell'imputato entro i novanta giorni di legge);
    Stante quindi la non manifesta infondatezza della questione, e  la
 rilevanza nel corrente giudizio;
    Ricorrendo  la  manifesta  violazione  degli artt. 2, 3 e 97 della
 Costituzione  (buon  andamento  della  p.a.,  amministrazione   della
 giustizia   ed   organizzazione  dei  pubblici  uffici,  pregiudicata
 dall'intasamento    qualitativo    e    quantitativo    dell'udienza,
 preliminare), 101, secondo comma, della Costituzione;
    Poiche'   da   ultimo   la  presente  questione  riveste  notevole
 importanza,   investendo   i   presupposti   genetici   dell'udienza,
 preliminare;
                               P. Q. M.
    Letti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 23  della  legge
 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   la   non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale, sollevata d'ufficio, non  manifestamente
 infondata  e  rilevante nel corrente giudizio, degli artt. 418, primo
 comma, e 419, quinto e sesto comma, nella parte in cui non consentono
 al giudice alcuna forma di controllo sulla scelta del rito  ordinario
 rendendola  cattiva  e stante la disparita' di trattamento con l'art.
 455 del nuovo c.p.p. che al contrario consente al g.i.p.  rigetto  in
 senso inverso, il tutto in manifesta violazione degli artt. 2, 3, 97,
 101,  secondo comma, della Costituzione quest'ultimo nel senso che il
 g.i.p. viene vincolato al p.m. altra autorita'  giudiziaria  anziche'
 alla legge;
    Sospende il corrente giudizio;
    Richiede  al  presidente della consulta la procedura d'urgenza per
 la trattazione del caso;
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte
 costituzionale;
    Ordina notificarsi l'ordinanza  alle  parti  in  causa  (imputato,
 difensore  d'ufficio  avv.  Paolo  Brunetti del foro di Ancona extra-
 tabella di cui all'art. 29 delle disp. att., del nuovo  c.p.p.    non
 essendovi   udienza  di  sorta,  p.o.  Ministero  delle  finanze  c/o
 avvocatura distrettuale dello Stato, Ancona, piazza  Cavour,  29)  ed
 alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla
 Presidenza delle due Camere del Parlamento.
      Ancona, addi' 15 dicembre 1990
           Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

 91C0335