N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1990
N. 172 Ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Carbonari Elio Processo penale - Richiesta di rinvio a giudizio - Ritenuta evidenza della prova da parte del g.i.p. - Lamentata impossibilita' per tale giudice di promuovere, d'ufficio, il giudizio immediato - Disciplina discriminata rispetto alla possibilita' di rigetto della richiesta di detto rito - Irragionevole limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Violazione del principio di buon andamento della p.a., in particolare, dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge. (C.P.P. 1988, artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma). (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).(GU n.12 del 20-3-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letta la richiesta del p.m. 14 dicembre 1990 finalizzato al rinvio a giudizio in senso tecnico ex artt. 416 e segg. del nuovo c.p.p., che comportano (in modo particolare il 418, primo comma) l'obbligatorieta' scelta del rito ordinario tramite fissazione dell'udienza preliminare, senza alcuna possibilita' per il giudicante di influire sulla scelta del rito, in palese contrasto con l'art. 455 stesso cod. che consente al g.i.p. di respingere la richiesta del p.m. di giudizio immediato con annessa restituzione degli atti, e stante altresi' l'art. 419, quinto e sesto comma, che vincola il g.i.p. a decretare il giudizio immediato laddove l'imputato abbia esercitato la facolta' di rinunciare all'udienza preliminare; Stante a questo proposito la dequalificazione dell'udienza prelimiare, che cessa in tal modo di essere filtro selettore processuale, a fronte di una concreta fattispecie, come l'attuale, in cui ex art. 453 detto cod. la prova appare evidente ai fini del rinvio a giudizio, trattandosi di omissione nel versamento all'erario della somma di L. 6.396.000, riflettendosi anche alle seguenti date: 1) 9 ottobre 1990, iscrizione del procedimento nel r.g.n.r.; 2) 25 ottobre 1990 chiusura delle indagini preliminari (chiusura prematura che avrebbe ben potuto essere evitata tramite interrogatorio dell'imputato entro i novanta giorni di legge); Stante quindi la non manifesta infondatezza della questione, e la rilevanza nel corrente giudizio; Ricorrendo la manifesta violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione (buon andamento della p.a., amministrazione della giustizia ed organizzazione dei pubblici uffici, pregiudicata dall'intasamento qualitativo e quantitativo dell'udienza, preliminare), 101, secondo comma, della Costituzione; Poiche' da ultimo la presente questione riveste notevole importanza, investendo i presupposti genetici dell'udienza, preliminare;
P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata d'ufficio, non manifestamente infondata e rilevante nel corrente giudizio, degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, nella parte in cui non consentono al giudice alcuna forma di controllo sulla scelta del rito ordinario rendendola cattiva e stante la disparita' di trattamento con l'art. 455 del nuovo c.p.p. che al contrario consente al g.i.p. rigetto in senso inverso, il tutto in manifesta violazione degli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, della Costituzione quest'ultimo nel senso che il g.i.p. viene vincolato al p.m. altra autorita' giudiziaria anziche' alla legge; Sospende il corrente giudizio; Richiede al presidente della consulta la procedura d'urgenza per la trattazione del caso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale; Ordina notificarsi l'ordinanza alle parti in causa (imputato, difensore d'ufficio avv. Paolo Brunetti del foro di Ancona extra- tabella di cui all'art. 29 delle disp. att., del nuovo c.p.p. non essendovi udienza di sorta, p.o. Ministero delle finanze c/o avvocatura distrettuale dello Stato, Ancona, piazza Cavour, 29) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 15 dicembre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO 91C0335