N. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 gennaio 1991

                                N. 175
  Ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dal pretore di Modena, sezione
 distaccata di Sassuolo, nel procedimento penale a carico di Catelani
                                 Bruna
 Inquinamento  -  Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi -
 Previsione  con  legge  regionale  della  fattispecie   dell'accumulo
 temporaneo  di  rifiuti  tossici  e nocivi all'interno dell'impresa -
 Esclusione in tale caso dell'obbligo di  munirsi  dell'autorizzazione
 prevista  dalla  normativa  statale (d.P.R. n.   915/1982, art. 26) -
 Conseguente depenalizzazione di una fattispecie  penale  -  Incidenza
 sulla esclusiva competenza statale in materia penale.
 (Legge regione Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6, art. 18, primo
 comma,  modificato dalla legge regione Emilia-Romagna 26 luglio 1988,
 n. 29, art. 13).
 (Cost., artt. 3, 25 e 117).
(GU n.12 del 20-3-1991 )
                              IL PRETORE
                             O S S E R V A
    L'imputata Catelani Bruna e' sottoposta a procedimento penale  per
 rispondere  del  reato  di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982 per
 avere effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti  tossico-nocivi
 senza la prescritta autorizzazione.
    Dalle  prove  raccolte  e'  emerso  che la donna consentiva, quale
 legale rappresentante della ditta Ceramica Cuoghi Italia,  l'accumulo
 all'interno del cortile dello stabilimento di fanghi ceramici e calce
 esausta  provenienti  dalla  lavorazione, che venivano poi conferiti,
 tramite una ditta di trasporti debitamente autorizzata, alla  Azienda
 municipalizzata di igiene urbana del comune di Modena che si occupava
 del  loro  smaltimento.  Tale  attivita'  rientra astrattamente nella
 previsione dell'art. 18 della legge regione Emilia-Romagna n.  6  del
 27  gennaio  1986 che parla dell'accumulo temporaneo di rifiuti e che
 esclude per tale attivita' la  preventiva  autorizzazione  regionale,
 ritenendo   sufficiente   la   denuncia   alla  provincia.  La  ditta
 dell'imputata ha prodotto documentazione attestante che tale denuncia
 venne effettivamente presentata nell'anno 1986.
    Il d.P.R. n. 915/1982  prescrive  l'obbligo  della  autorizzazione
 regionale  per ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi
 e in particolare anche per  la  fase  dello  stoccaggio  provvisorio.
 L'art. 18 della suddetta legge regionale esclude invece la necessita'
 di tale autorizzazione qualora lo stoccaggio provvisorio si configuri
 come "accumulo temporaneo".
    La   legge   regionale,  pertanto,  ha  creato  nell'ambito  della
 categoria "stoccaggio provvisorio" la fase  dell'accumulo  temporaneo
 la cui unica differenza rispetto allo stoccaggio, considerato che gli
 altri  requisiti, e cioe' la proprieta' del rifiuto e la destinazione
 per il trattamento a terzi,  sono  comuni,  consiste  nel  fatto  che
 l'accumulo  avviene  all'interno  dello  stabilimento.  Tuttavia  nei
 diversi testi normativi in materia di rifiuti (direttiva CEE 20 marzo
 1978, d.P.R. n.  915/1982,  delibera  comitato  interministeriale  27
 luglio  1984)  non si rinviene alcun elemento che consenta di fondare
 una differenza  fra  lo  stoccaggio  interno  e  quello  esterno.  In
 particolare  gli artt. 9 e 10 della direttiva CEE prevedono l'obbligo
 della   autorizzazione  per  impianti,  stabilimenti  o  imprese  che
 provvedano all'ammasso, al trattamento o al deposto di rifiuti, senza
 discriminare  quindi   fra   deposito   interno   od   esterno   allo
 stabilimento.
    Il  d.P.R.  n.  915/1982 a sua volta, pur disciplinando in maniera
 puntuale le fasi dello smaltimento sottoposte ad  autorizzazione  non
 offre  alcun  elemento  per  stabilire  una differenza fra stoccaggio
 provvisorio esterno e stoccaggio provvisorio interno (alias  accumulo
 temporaneo).
    Ne'  tale  differenza  e'  rinvenibile nella delibera del comitato
 interministeriale  del  1984  per  quanto  riguarda  lo   smaltimento
 all'interno  degli  stabilimenti  fa  specifico  riferimento  solo al
 trasporto (punto 2.3).
    D'altra parte nessuna ragione logica  giustifica,  ai  fini  della
 tutela  della  salute  e dell'ambiente, una differenza di trattamento
 fra gli stoccaggi che avvengono all'interno  e  quelli  esterni  allo
 stabilimento  di  produzione, potendo entrambe le attivita' provocare
 analoghi rischi e pericoli.
    Sicche' l'art. 18 della legge regione  Emilia-Romagna  n.  6/1/986
 crea  una  eccezione  ingiustificata alla regola generale posta dagli
 artt. 6 e 16 del d.P.R. n. 915/1982 secondo la quale tutte le fasi di
 smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi devono essere autorizzate.
    La norma regionale appare pertanto in contrasto sia con l'art. 117
 della  Costituzione,  che  riconosce  alle   regioni   una   potesta'
 legislativa da esercitarsi nei limiti dei principi fondamentali dello
 Stato,  sia  con  l'art.  25,  secondo  comma, della Costituzione, in
 quanto sottrae alla sanzione penale una attivita' che la legge  dello
 Stato  ritiene  invece  illecita  (ed  e' opportuno rammentare che la
 Corte costituzionale ha piu'  volte  affermato  che  le  regioni  non
 possono  interferire  negativamente con le norme penali, considerando
 lecita una attivita' sanzionata penalmente da una legge dello  Stato,
 v.  sentenza  n. 79/1977); sia infine con l'art. 3 della Costituzione
 in quanto crea  una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  fra
 situazioni   analoghe   (accumuli   temporanei   interni  e  accumuli
 temporanei esterni).
    D'altra parte la Corte costituzionale si e'  gia'  pronunciata  su
 ipotesi  analoghe  dichiarando l'illegittimita' delle leggi regionali
 Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Piemonte in materia di smaltimento di
 rifiuti tossico-nocivi (sentenze nn. 370/1989, 43/1990, 309/1990).
    La questione da sottoporre al vaglio della Corte ha poi una influ-
 enza  decisiva  sull'esito  dell'odierno  procedimento,   in   quanto
 l'imputata ha posto in essere una attivita' classificabile secondo la
 legge  regionale come accumulo temporaneo e pertanto, in quanto tale,
 non penalmente sanzionabile secondo il d.P.R. n. 915/1982.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge  n.  1/1948  e  23  della  legge  n.
 87/1953;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18,  primo  comma,
 della  legge  27  gennaio  1986,  n.  6, regione Emilia-Romagna, come
 modificato dalla legge regionale 26 luglio 1988, n. 29, art. 13,  per
 contrasto   con   gli  artt.  117,  25,  secondo  comma,  e  3  della
 Costituzione;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che la presente ordinanza venga notificata alle parti e ai
 presidenti della giunta del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna;
    Dichiara la sospensione del procedimento.
      Sassuolo, addi' 10 gennaio 1991
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 91C0338